MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 gennaio 2002 - Proroga dei termini dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante «Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e basso rischio». (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 1 febbraio 2002)IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CONIL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
EIL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;
Ritenuta l'opportunità di prorogare al 30 giugno 2002 il termine del 31 dicembre 2001, previsto all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001;
Ordina:
Art. 1.
1. Il termine del 31 dicembre 2001, previsto all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001, è prorogato al 30 giugno 2002.
2. Entro il 31 marzo 2002, sulla base delle risultanze di un'apposita Conferenza di servizi, convocata dal commissario straordinario per l'emergenza BSE, sono emanate disposizioni per adeguare il contenuto dell'ordinanza 30 marzo 2001 alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della salute, dell'ambiente e territorio e delle attività produttive.
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2002
Il Ministro della salute SIRCHIA
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI
Il Ministro delle attività produttive MARZANO
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2002Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 40
02A01203