DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2 - Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 13 gennaio 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;
AMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1 - Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
MARZANO, Ministro delle attività produttive
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI