Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2003 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 43 del 21 febbraio 2003)

IL COMITATO NAZIONALE

DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'art. 30;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;

Vista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO, riguardante i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'albo nelle categorie dalla 1 alla 5 e relative classi di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Considerato che da parte delle associazioni degli operatori economici è stata rappresentata l'esigenza di una revisione dei requisiti minimi per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime di mezzi e personale;

Considerato che da parte delle medesime associazioni è stata, altresì, rappresentata l'esigenza che il Comitato nazionale adotti un provvedimento di riordino delle disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle citate deliberazioni 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO, e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO;

Tenuto conto che le suddette richieste di revisione appaiono giustificate dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso dell'operatività dell'albo nonché dalla esigenza di semplificare le procedure d'iscrizione garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci;

Considerato che al fine di individuare la dotazione minima dei mezzi per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 2 alla 5 risulta opportuno tenere conto delle differenti potenzialità e tipologie dei veicoli utilizzati, dell'idoneità dei medesimi per lo svolgimento delle diverse attività oggetto d'iscrizione, dei differenti contesti in cui operano le imprese, nonché dell'esigenza di non ostacolare l'accesso all'attività nelle classi più basse;

Ritenuto, pertanto, di individuare la dotazione minima dei mezzi per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 2 alla 5 sulla base della massa massima complessiva dei veicoli, in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d'iscrizione;

Ritenuto, altresì, opportuno agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie mediante l'introduzione di limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell'idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare;

Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi e di personale così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

Ritenuto, al fine di semplificare e rendere trasparenti le procedure d'iscrizione all'albo, di adottare una unica deliberazione che riordini le disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle suddette deliberazioni 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001 e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO;

Delibera:

Art. 1 - Dotazioni minime

1. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati è individuata nell'allegato A, fermo restando che le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi, devono disporre solo della dotazione minima di mezzi e personale di cui alle tabelle dell'allegato B relative ai servizi medesimi.

2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell'allegato C.

3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è determinata secondo la formula di cui all'allegato D.

4. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegato E.

Art. 2 - Capacità finanziaria

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di Euro 50.000 per il primo veicolo, di Euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l'attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera "F".

2. Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s'intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di Euro 25.000 per il primo veicolo, di Euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.

3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale albo.

Art. 3 - Norma transitoria e abrogazioni

1. Le iscrizioni all'albo nelle categorie dalla 1 alla 5 deliberate alla data di adozione della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

2. Dalla data di adozione della presente deliberazione è abrogata la deliberazione 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO.

Roma, 30 gennaio 2003

Il presidente: LARAIA

ALLEGATO A - Omissis ……

ALLAGATO A , SUBALLEGATO A - Omissis ……

ALLEGATO B - Omissis ……

ALLEGATO C - Omissis ……

ALLEGATO D - Omissis ……

ALLEGATO E - Omissis ……

ALLEAGTO F - Omissis ……

03A01918