| N.d.R: | Il decreto-legge
3555 è stato convertito in legge con modificazione dalla LEGGE
27 Febbraio 2004 , n. 47 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 48
del 27 febbraio 2004) |
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Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana n. 48 del 27 febbraio 2004 alla pag. 93. |
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 300 del 29 dicembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Omissis ......
Art. 5 - Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Omissis ......
Art. 7 - Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006».
Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005»" sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».
Omissis ......
Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
(Abrogato) [ nota 1 ]
Art. 10 - Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita al 31 marzo 2004.
Omissis ......
Art. 15 - Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
Omissis ......
Art. 19 - Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Omissis ......
Art. 24 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIOVANNARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli
N. d R.
Nota 1) L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2005, n. 59. Il testo abrogato era:
"Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999."