Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (pubblicato nel Supplemento ORdinario n. 128/L alla Gazzetta ufficiale italiana n. 182 del 7 agosto 2003)

TESTO DEL DECRETO

ALLEGATO I

ALLEGATO II ALLEGATO III ALLEGATO IV NOTE

Entra in vigore

ALLEGATO II

(articolo 9, comma 1)

MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1.

Materiali e componenti Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE
Piombo come elemento di lega 
1. Acciaio destinato alla lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo    
2. 

a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1 % o meno di piombo in peso

 

1° luglio 2005 (1) 

 
3. Leghe di rame contenenti, in peso,il 4 % o meno di piombo 1° luglio 2008 (2)  
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo    
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Accumulatori   X
6. Masse smorzanti   X
7. Masse di equilibratura delle ruote  Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 (3)
8. Agenti di vulcanizzazione stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore 1° luglio 2005 (4)  
9. Stabilizzante per vernici protettive 1° luglio 2005  
10. Spazzole di carbone per motori elettrici  Veicoli omologati entro il 1 luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005  
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche   X (5)
12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, piu' dello 0,5 % di piombo Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004  X
13. Sedi di valvole  Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1° luglio 2006  
14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele    X (6) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori
15. Vetro delle lampadine e delle candele  1° gennaio 2005   
16. Inneschi pirotecnici    1° luglio 2007  
Cromo esavalente
17. Rivestimento anticorrosione  1° luglio 2007  
18. Frigoriferi ad assorbimento net camper   X
Mercurio 
19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti     
Cadmio
20. Paste a film spesso  1° luglio 2006   
21. Accumulatori per veicoli elettrici Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sara' consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data. X
(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilita' di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE
(2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
Note:
- E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1). 
- E' ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2).
- Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3). 
- E' ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli gia' sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 e' consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1' luglio 2007 
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(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualita' specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantita' dei metalli regolamentati. 
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perche' tali componenti rientrano in voci specifiche.