Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (pubblicato nel Supplemento ORdinario n. 128/L alla Gazzetta ufficiale italiana n. 182 del 7 agosto 2003)

TESTO DEL DECRETO

ALLEGATO I

ALLEGATO II ALLEGATO III ALLEGATO IV NOTE

Entra in vigore

ALLEGATO IV

(articolo 5, comma 7)

REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere: 

1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;

2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione; 

3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;

4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

5) la dichiarazione del centro di raccolta attestante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal PRA; 

6) la classe, la marca ed il modello del veicolo; 

7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;

8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso proprietario.