Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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LEGGE 1 agosto 2003, n. 200 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 178 del 2 agosto 2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi.

3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".

4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".

5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147

Omissis ....

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, coma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Adeguamento degli scarichi esistenti). - I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» [ nota 1 ]

Omissis ....

LAVORI PREPARATORI

Omissis ....

03G0231


N.d R.

Nota 1) Il termine dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno2003, n. 147, convertito in legge con modificazione dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è stato differito al 31 dicembre 2004 dal decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, così come modificato in sede di conversione dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.