LEGGE 1 agosto 2003, n. 200 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 178 del 2 agosto 2003)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi.
3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".
4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147
Omissis ....
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, coma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Adeguamento degli scarichi esistenti). - I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» [ nota 1 ]
Omissis ....
LAVORI PREPARATORI
Omissis ....
03G0231
N.d R.
Nota 1) Il termine dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno2003, n. 147, convertito in legge con modificazione dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è stato differito al 31 dicembre 2004 dal decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, così come modificato in sede di conversione dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.