Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 12), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 48 del 27 Febbraio 2004)

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) 

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2004 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Omissis ......

Art. 5 - Codice della strada

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile2004».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Omissis ......

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

(Abrogato)

Art. 10 - Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. ))

Art. 10-bis - ((Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L 'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento. 

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.)).

Omissis ......

Art. 13 - Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e (( successive modificazioni, )) le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 14 - Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 15 - Acque potabili trattate

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Omissis ......

Art. 19 - Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise 1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 20 - Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del (( testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente (( comma )) entrano in vigore il primo gennaio 2004. 

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Omissis ......

Art. 24 -Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02129