Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.
Pagine verdi di ambiente.it
.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 luglio 2004, n. 248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 234 del 5 ottobre 2004)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalita' di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004. 

2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento. 

3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima. 

4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 29 luglio 2004 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI 

Il Ministro della salute SIRCHIA 

Il Ministro delle attivita' produttive MARZANO 

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347

 

ALLEGATO A

DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257.

INDICE

1. Premessa

2. Definizioni

3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto

4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto

5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

Allegato 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto.

Allegato 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la natura cristallochimica dell'amianto.

Allegato 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la natura cristallochimica dell'amianto.


1. Premessa

1. Il presente disciplinare tecnico è stato elaborato sulla base del mandato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della Legge 257/1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA).

2. I RCA all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dal Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono classificati in base alla loro provenienza; I RCA delle categorie e/o attività generatrici di rifiuti indicate nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i codici di cui alla tabella stessa.

3. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi per il controllo delle attività di trattamento di RCA, suddivisi in due categorie di trattamento:
- A - Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificando in modo parziale, la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, è comunque lo smaltimento in discarica.
- B - Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto; la destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima.


2. Definizioni

1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi:

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;
b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
c) armosite: CAS n. 12172-73-5;
d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;
e) actonolite: CAS n. 77536-66-4;
f) tremolite: CAS n. 77536-68-6

e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 257/92.

2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Trattamenti: i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

4. Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica: il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima.

5. Stabilizzazione: processi che modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti. Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

6. Riutilizzo come materia prima: attività successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.

7. Impianto di discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposto a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.


3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto.

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonchè alla disciplina specifica relativa all'amianto.

2. Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica.

3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.

4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanità: 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999.

5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 -bonifica dei beni contenenti amianto- sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01.

6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti.

7. Come stabilito dalla Decisone del Consi9glio delle Comunità Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3, e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti , in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie e resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti prove.

8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/uguale a 0.6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati, pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi.

9. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e dal sopraccitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

10. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3, l 'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima.


4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto

1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nelle serie di categorie e tipologie appresso elencate:

Categoria e/o attività generatrice di rifiuti R.C.A.
(Rifiuti contenenti amianto)
Discarica di destinazione per rifiuti: Codice CER
Materiali da costruzione Materiali edili contenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi Non pericolosi 17 06 05
Attrezzature e mezzi di protezione individuale Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto * 15 02 02
Freni Materiali d'attrito Pericolosi 16 01 11
Materiali isolanti Pannelli contenenti amianto Pericolosi 17 06 01
Coppelle contenenti amianto Pericolosi 17 06 01
Carte e cartoni Pericolosi 17 06 01
Tessili in amianto Pericolosi 17 06 01
Materiali spruzzati Pericolosi 17 06 01
Stucchi, smalti, bitumi, colle Pericolosi 17 06 01
Guarnizioni Pericolosi 17 06 01
Altri materiali isolanti contenenti Amianto Pericolosi 17 06 01
Contenitori a pressione Contenitori a pressione contenenti amianto Pericolosi 15 01 11
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto Apparecchiature fuori uso contenenti amianto Pericolosi 16 02 12
Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento Materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: 
Polverini
Fanghi
Spazzatura
Stridi
Spezzoni
Pericolosi 10 13 09
Rifiuti da processi chimici da alogeni  Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto Pericolosi 06 07 01
Rifiuti di processi chimici inorganici Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto Pericolosi 06 13 04
Materiali ottenuti da trattamenti** (Capitolo 6. Tab. A) Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6 Non pericolosi 19 03 06
Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0,6 Pericolosi 19 03 04

 

* Sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato.
** La determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuata su un campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto dell'intervento.

I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996 supplemento ordinario n. 178 e successive modificazioni.

I certificati delle analisi, ove previste eseguite a carico del gestore, dovranno accompagnare il materiale fino al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ed indicase esplicitamente la destinazione. Copia dei certificai e dei campioni sottoposti ad analisi dovrà essere trattenuta presso il produttore del rifiuto per un periodo di almeno 1 anno.


5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti R.C.A nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei R.C.A abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costruire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.

2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.

3. Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero al verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere di escavazione ancorché superficie.


6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

1. I metodi per il trattamento di R.C.A sono suddivisi in due categorie:

- A - Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei R.C.A senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono compresi i trattamenti che permettono di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quanto riportato all'allegato 2. Non sonno considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione, di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al Decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, nonché i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto.

- B - Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto (tabella B). I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino requisiti di cui all'allegato 3.

Tabella A:
Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre

Tipologia di trattamento Effetto Destinazione materiale ottenuto
Stabilizzazione/solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva.
Incapsulamento
Modificazione parziale della struttura cristallochimica
Riduzione del rilascio di fibre Discarica



Tabella B:
Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto

Tipologia di trattamento Effetto Destinazione materiale ottenuto
Modificazione chimica Trasformazione totale delle fibre di amianto Riutilizzo come materia prima
Modificazione meccanochimica
Litificazione
Vetrificazione
Vetroceramizzazione
Mitizzazione Pirolitica
Produzione di clinker
Ceramizzazione

2. Qualora nuove tecniche di trattamento producano gli effetti indicati al capitolo 6, tabelle A o B, verificati secondo gli allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti già noti.

3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento, precedentemente elencati, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'autorità territorialmente competente ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97; tale autorizzazione non riguarda i trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999.

4. I materiali sottoposti ad operazioni di trattamento, esenti da amianto secondo i criteri riportati nell'allegato 3, sono da considerare equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, qualora possiedano analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego e come tali dovranno essere riutilizzati.

Allegato n. 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto

1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai R.C.A definiti dai codici C.E.R 19 03 06 e 19 03 04.
Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti concernenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densità assoluta.

L'indice di rilascio sarà quindi dato da:

l.r. = % Peso Amianto x Densità assoluta
------------------------------------------
Densità apparente x 100

2. La misura della densità apparente può essere eseguita con normali strumenti da laboratorio (bilancia idrostatica, picnometri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da cantiere:

- si pesa il campione (Ps)
- si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore
- si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento
- si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto
- si pesa l'acqua raccolta: il peso sarà equivalente al volume esterno del campione Vt
- si esegue il calcolo: densità Dapp = Ps/Vt

Sequenza operativa per eseguire la misura della densità apparente del rifiuto

1 -  PESO DEL CAMPIONE
2 -  IMBIBIZIONE PER 24 H DEL CAMPIONE
3 - IMMERSIONE DEL CAMPIONE IMBIBITO NEL CONTENITORE TARATO E RACCOLTA DEL VOLUME D'ACQUA IN USCITA CHE CORRISPONDE AL VOL. ESTERNO DEL 
DENSITA' APPARENTE = PESO SECCO/VOLUME D'ACQUA SPOST.

 

Questa sequenza di operazioni darà un risultato tanto più preciso se vengono pesati e misurati più frammenti dello stesso materiale, tutti condizionati nello stesso modo.


Allegato n. 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A che non modificano la struttura cristallochimoca dell'amianto.

1. Per il controllo dei materiali contenuti dal trattamento di RCA pericolosi che non modficano la struttura cristallochimica dell'amianto, si adotta la determinazione dell'indice di rilascio come indicato nell'Allegato 1.

2. La densità assoluta del rifiuto trattato verrà calcolata come media pesata delle densità assolute delle diverse frazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito.

3. La prova va eseguita su campioni privi di qualsiasi contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1kg. 4. La determinazione dell'indice di rilascio va eseguita dopo che il prodotto risultante ha acquisito le necessarie caratteristiche di compattezza e solidità, tenuto conto, per quanto riguarda la percentuale in peso dell'amianto presente, calcolata sul rifiuto prima del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative, FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994), dell'effetto diluizione della matrice inglobante.

5. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere rappresentativa di ogni singola tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impianto e andrà effettuata:
    a) in caso di intervento di rimozione, su campioni rappresentativi dei materiali da rimuovere;
    b) in caso di impianti di trattamento, con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.

6. Tali certificati e campioni restano a disposizione dell'autorità deputata al controllo, che potrà in qualsiasi momento disporre verifiche anche sui materiali trasportati e depositati.

Allegato n. 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la struttura cristallochimica dell'amianto

1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.

2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza d'amianto deve essere scelta in modo da rappresentare la produzione dell'impianto, secondo un programma di verifica definito nel provvedimento di autorizzazione.
3. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare il materiale ed indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica.

4. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno relativi al campionamento ed alla composizione dei materiali finali ottenuti dopo trattamento, anche ai fini del loro riutilizzo. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n. 178 e successive modificazioni.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). 

Note alle premesse: 

- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, S.O. L'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente: 

«c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;». 

- L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:

«4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).». 

- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: 

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 

a) (omissis); 

b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto. 

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.». 

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: 

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: «Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente: 

«4. (Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da: 

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita'; 

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Miinistro dell'ambiente; 

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita'; 

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); 

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); 

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349». 

Note all'art. 1: 

- Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.

- Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.

04G0280