Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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LEGGE 27 Febbraio 2004 , n. 47 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 48 del 27 febbraio 2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

Omissis ......

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».

All'articolo 10, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».

Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L 'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento. 

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso». 

Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali). - 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: 

a) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell' 11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare allo scopo; a tal fine e' autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni di bilancio».

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2677): 

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi ) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giovanardi) il 29 dicembre 2003. 

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª. 

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 e 14 gennaio 2004. 

Esaminato dalla 1ª commissione il 13, 21, 22 e 27 gennaio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 28 gennaio 2004. 

Camera dei deputati (atto n. 4653):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. 

Esaminato dalla I commissione il 3, 4, 5, 10, 11 e 12 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 17, 23 e 24 febbraio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2677/B): 

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 2004 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e Parlamentare per le questioni regionali. 

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 febbraio 2004. 

Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2004. 

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003. 

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 93.  

04G0091