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testo in vigore dal: 6-9-2005
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del
30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalita'
d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del
9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema
sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington
ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare
l'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, che demanda al Ministero
delle politiche agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del
Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle
certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;
Visto il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di
concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura
e foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210, del
7 settembre 1992, recante modalita' relative ai controlli in ambito
doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge
7 febbraio 1992, n. 150;
Vista la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987,
del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione
presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione,
esportazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via
di estinzione, di cui alla citata Convenzione di Washington ed ai
citati regolamenti comunitari;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, cosi' come modificato dal decreto legislativo
6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni
riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di
Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1° dicembre 2004, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES
del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo
e di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane
abilitate CITES, ai sensi della determinazione direttoriale del
6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e
successive modificazioni;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi
avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Considerato, altresi', che la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
all'articolo 8, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente, con
propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il
Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, stabilisca le modalita' relative ai controlli in
ambito doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992,
n. 150, nonche' le procedure per l'adempimento della citata
Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica del citato decreto 4
settembre 1992;
Ritenuto, inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo
relative alle operazioni di importazione, esportazione e
riesportazione di esemplari di specie incluse nelle appendici della
citata Convenzione di Washington e negli allegati al citato
regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002
e del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed
e' stato definito il manuale operativo dei controlli doganali in
ambito CITES;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 611/04 emesso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure per i controlli doganali
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vale la
definizione di esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e
modificazioni e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150.
2. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato,
istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il
loro funzionamento, svolgono attivita' di controllo e di supporto
specialistico alle autorita' doganali di cui al comma 3. I nuclei
operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della
determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive
modificazioni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, a compiere
operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee
e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali,
incluse nelle appendici della Convenzione di Wa-shington, ratificata
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento
(CE) 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive
attuazioni e modificazioni.
3. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte
salve le attribuzioni delle autorita' doganali, collaborano con le
medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra
gli esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di
importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di
riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui
ai regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e
1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente
presenti nella spedizione, anche in caso di transito o trasbordo
degli esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente
le disposizioni relative all'espletamento delle formalita' doganali
per le spedizioni di esemplari di cui al comma 1, contenute nel
Manuale Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al
presente regolamento.
4. Gli esemplari di cui al comma 1 devono essere presentati, per
l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane
abilitate ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio
2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive
modificazioni. Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o
il detentore degli esemplari e' tenuto ad indicare, all'atto della
presentazione della domanda per ottenere la licenza di importazione,
la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui
agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 338/97 e successive
attuazioni e modificazioni, la dogana presso la quale intende
presentare gli esemplari.
5. Qualora gli esemplari di cui al comma 1 dovessero essere
presentati presso dogane diverse da quelle individuate nella
determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore
dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni, l'autorita'
doganale, previa acquisizione di dichiarazione di conformita' alla
normativa CITES ed a quella nazionale e comunitaria citata in
premessa, resa dal proprietario o detentore degli esemplari,
provvedera' ad inviare gli esemplari medesimi, in contenitori
opportunamente sigillati, in deposito presso la piu' vicina dogana
abilitata; in tal caso il proprietario o il suo rappresentante
autorizzato ovvero il detentore richiedera' la verifica comunicando,
anche a mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo
CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.
6. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il proprietario puo'
richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini
CITES presso una dogana non abilitata, all'agenzia delle dogane -
area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori
chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali,
comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovra' essere eseguita
l'operazione. Qualora l'ufficio ravvisi la possibilita' di concedere
l'autorizzazione, ne da' comunicazione alla dogana interessata e al
servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo
autorizza il Nucleo Operativo CITES interessato ad effettuare le
verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al
perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.
Art. 2.
Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse
1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai
commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del
personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.
2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono,
per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito
elenco redatto dalla commissione scientifica prevista
dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e
successive modificazioni e possono prelevare campioni della
spedizione secondo le modalita' indicate nel Manuale Operativo
nonche' disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori
specializzati.
3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del
permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di
provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di
importazione rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia
in corso di rilascio o qualora vi siano difficolta' nel
riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e
non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento
di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita'
di detti esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su
richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo
forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in
altre strutture idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie
di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati
dall'autorita' doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi
gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte
del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo
rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno
scritto degli stessi o del responsabile della struttura di
destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le
cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad
avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.
Art. 3.
Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al
manuale operativo
1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti
CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento
(CE) 1808/2001 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento
si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui
all'Allegato.
Art. 4.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
violi le disposizioni del presente regolamento e' punito con le
sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Art. 5.
A b r o g a z i o n i
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste in data 4 settembre 1992 e' abrogato e sostituito dal
presente regolamento.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 luglio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 48
allegati
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