Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Decreto 08 luglio 2005, n.176
Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 206 del 05 settembre 2005, Supplemento Ordinario n. 149)

articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 testo in vigore dal: 6-9-2005

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare l'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington; Visto il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210, del 7 settembre 1992, recante modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Vista la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti comunitari; Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane abilitate CITES, ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; Considerato, altresi', che la legge 7 febbraio 1992, n. 150, all'articolo 8, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisca le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Ritenuto necessario provvedere alla modifica del citato decreto 4 settembre 1992; Ritenuto, inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo relative alle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie incluse nelle appendici della citata Convenzione di Washington e negli allegati al citato regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002 e del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed e' stato definito il manuale operativo dei controlli doganali in ambito CITES; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 611/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Procedure per i controlli doganali 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vale la definizione di esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 2. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il loro funzionamento, svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico alle autorita' doganali di cui al comma 3. I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive modificazioni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali, incluse nelle appendici della Convenzione di Wa-shington, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento (CE) 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni. 3. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte salve le attribuzioni delle autorita' doganali, collaborano con le medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui ai regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e 1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente presenti nella spedizione, anche in caso di transito o trasbordo degli esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente le disposizioni relative all'espletamento delle formalita' doganali per le spedizioni di esemplari di cui al comma 1, contenute nel Manuale Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al presente regolamento. 4. Gli esemplari di cui al comma 1 devono essere presentati, per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane abilitate ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni. Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o il detentore degli esemplari e' tenuto ad indicare, all'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di importazione, la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, la dogana presso la quale intende presentare gli esemplari. 5. Qualora gli esemplari di cui al comma 1 dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle individuate nella determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni, l'autorita' doganale, previa acquisizione di dichiarazione di conformita' alla normativa CITES ed a quella nazionale e comunitaria citata in premessa, resa dal proprietario o detentore degli esemplari, provvedera' ad inviare gli esemplari medesimi, in contenitori opportunamente sigillati, in deposito presso la piu' vicina dogana abilitata; in tal caso il proprietario o il suo rappresentante autorizzato ovvero il detentore richiedera' la verifica comunicando, anche a mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione. 6. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il proprietario puo' richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata, all'agenzia delle dogane - area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovra' essere eseguita l'operazione. Qualora l'ufficio ravvisi la possibilita' di concedere l'autorizzazione, ne da' comunicazione alla dogana interessata e al servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo autorizza il Nucleo Operativo CITES interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.
Art. 2. Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse 1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato. 2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono, per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e possono prelevare campioni della spedizione secondo le modalita' indicate nel Manuale Operativo nonche' disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori specializzati. 3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di importazione rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia in corso di rilascio o qualora vi siano difficolta' nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita' di detti esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati dall'autorita' doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno scritto degli stessi o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.
Art. 3. Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al manuale operativo 1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni. 2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui all'Allegato.
Art. 4. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e' punito con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Art. 5. A b r o g a z i o n i 1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992 e' abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Art. 6. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 48 allegati