testo in vigore dal: 13-1-2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in
particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per
ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', le norme che fissano i tipi e le
quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita'
di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161,
recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure
semplificate;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante
regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e
scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2,
lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i
residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed
al recupero;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata
a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia
della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il
17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente
le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli
minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo 52, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo 52;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella
seduta del 26 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione
dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali,
al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente
12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
A d o t t a:
il seguente regolamento
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure
semplificate per le attivita' di recupero dei seguenti rifiuti
pericolosi:
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di
zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle
acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed
idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici
soggetti alla Convenzione Marpol;
c) acque di sentina delle navi.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente
regolamento si applica esclusivamente alle attivita' di recupero
svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della
Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
successive modificazioni.
3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si
rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24
giugno 2003, n. 182.
Art. 2.
Principi generali
1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti
di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi
all'ambiente ed in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la
fauna;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in
particolare in materia di:
a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni;
b) tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modificazioni;
c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze
pericolose.
3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme
vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute
umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro,
industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di
incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di
attivita'.
4. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono
garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di
settore nelle forme usualmente commercializzate.
Art. 3.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti
soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento,
il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati
membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il
trattamento di reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad
eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in
giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della
sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo.
Art. 4.
Comunicazione di inizio attivita'
1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le
attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia
competente per territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33
del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:
a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati
dall'Autorita' marittima o dall'Autorita' portuale ai fini
dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;
b) le tipologie, le caratteristiche e la quantita' annua dei
rifiuti che, nel rispetto della potenzialita' dell'impianto, si
intendono recuperare;
c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di
recupero.
2. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di rispetto
delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
Art. 5.
Individuazione dei rifiuti
1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e,
per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle
procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.
2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al
recupero.
3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello
costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il
residuo, e' necessario che il titolare dell'impianto ricevente
verifichi la conformita' del rifiuto conferito anche mediante la
caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi
effettuati secondo metodiche ufficiali.
Art. 6.
Messa in riserva
1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per
il deposito dei rifiuti e della materia prima.
2. Gli impianti devono essere provvisti di:
a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra'
terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee
dimensioni.
3. La quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva
presso ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento
della quantita' dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del
presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero
in un anno nell'impianto stesso.
4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o
stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I
rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con
cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due
mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la
gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva
notizia alla provincia.
Art. 7.
Quantita' impiegabile
1. La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1,
comma 2, e' individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse
operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque,
non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto puo'
sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.
Art. 8.
Adempimenti amministrativi
1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei
rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel
registro di cui al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal
decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche,
i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso
bettoline, nonche' i rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di
recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le
materie prime ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle
accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le
procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per
l'attivita' disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a
verifica fiscale.
3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei
provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze
rilasciate dall'Autorita' portuale o marittima.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave e'
equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati
all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorita'
marittima o dell'Autorita' portuale.
2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e' cosi'
modificato:
a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione
dell'attivita' di recupero delle miscele acqua-idrocarburi
provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, e'
soppresso;
b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella
dell'allegato 2 sono soppresse;
c) nell'allegato 1, suballegato 1, e' aggiunto il punto 6.6
riportato in allegato 3 al presente regolamento;
d) nella tabella di cui all'allegato 2 e' aggiunta la riga
relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al
presente regolamento.
3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero
svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della
comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le
informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla
provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica
della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione
dell'attivita'. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque
anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
Il Ministro della salute Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 276
Allegato 1
(Art. 5, comma 1)
1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed
idrocarburi.
[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [ 13 08 02*] [ 16 07 08*]
1.1 Provenienza:
cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate
in attivita' di disinquinamento).
1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi
emulsionate, anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.
1.3 Attivita' di recupero:
a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per
decantazione e successivo trattamento di centrifugazione e
miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti che operano ai
sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice
della Navigazione;
b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per
decantazione con eventuale trattamento successivo di centrifugazione
per impiego negli impianti di produzione quali materie prime tipiche
del ciclo produttivo petrolifero [R3] in impianti che operano ai
sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice
della Navigazione.
1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti:
a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale
materia prima destinata agli impianti di produzione;
b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI
6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, e successive modifiche;
2. Tipologia: acque di sentina delle navi.
[13 04 01*] [13 04 03*]
2.1 Provenienza: sentina delle navi.
2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con
residui oleosi, idrocarburi ed impurezze.
2.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela
acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di
centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti
che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
definito come Codice della Navigazione.
2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI
6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002 e successive modifiche.
3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi
da quelli individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e
provenienti dalla pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti
sostanze pericolose [16 07 09*].
3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle
navi impiegate in attivita' di disinquinamento).
3.2 Caratteristiche del rifiuto:
residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose
cosi' come definite ed indicate nella Convenzione Marpol.
3.3 Attivita' di recupero:
rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3),
riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e rigenerazione
degli acidi e delle basi (R6) per separazione e/o trattamento
fisico-chimico in impianti che operano ai sensi del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione messa
in riserva dei rifiuti (R13) in impianti che operano ai sensi del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della
Navigazione, per sottoporli ad una delle attivita' di recupero sopra
descritte.
3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti:
sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico
di cui costituivano il residuo.
Allegato 2
(Art. 7)
=====================================================================
| | | |Quantita' massima
Attivita' di| Codice | | Tipologie | per impianto
recupero | allegato 1 | Codice CER | rifiuti |(Tonnellate/anno)
=====================================================================
| | |Miscele di |
| |[13 07 01*] |acque |
| |[13 07 02*] |marine, |
Recupero | |[13 07 03*] |lacustri o |
rifiuti | |[13 08 02*] |fluviali ed |
portuali |1 |[16 07 08*] |idrocarburi |500.000
---------------------------------------------------------------------
Recupero | | |Acque di |
rifiuti | |[13 04 01*] |sentina |
portuali |2 |[13 04 03*] |delle navi |20.000
---------------------------------------------------------------------
| | |Residui del |
| | |carico e |
| | |miscele di |
| | |prodotti |
| | |soggetti a |
| | |Convenzione |
| | |Marpol, |
| | |diversi da |
| | |quelli |
| | |individuati |
| | |al punto 1, |
Recupero | | |contenenti |
rifiuti | | |sostanze |
portuali |3 |[16 07 09*] |pericolose |500.000
Allegato 3
(Art. 9, comma 2, lettera c)
6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi: [13 04 01*] [13
04 03*].
6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.
6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata
con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze
6.6.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela
acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di
centrifugazione e miscelazione con oli combustibili [R3] in impianti
non operanti ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
definito come Codice della Navigazione.
6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI
6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002 e successive modifiche.
Allegato 4
(Art. 9, comma 2, lettera d)
=====================================================================
| Codice | | |
| allegato 1 | | |
| (sub 1 D.M. | | |
| 161 come | | |
| modificato | | |
|dall'Allegato| | |
| 3 del | | |Quantita' massima
Attivita' | presente | | Tipologie | per impianto
di recupero| decreto | Codice CER | rifiuti |(tonnellate/anno)
=====================================================================
Recupero | | |Acque di |
rifiuti | |[13 04 01*] |sentina |
portuali |6.6 |[13 04 03*] |delle navi |20.000
|