IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri
provvedono affinche' una percentuale minima di biocarburanti e di
altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal
fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente
l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita';
Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo
di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002
di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di
carbonio;
Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di
delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di
privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;
Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali
realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di'
biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli
obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione
di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di
carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza
dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e
di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti
ricavato dalla biomassa;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali
e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi
dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come
definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
utilizzati per i trasporti;
d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un
carburante.
2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.
3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo
al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche
per i prodotti destinati ad usi esenti. Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali,
calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo
di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei
trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.
Art. 4.
Modalita' di promozione dei biocarburanti
e degli altri carburanti rinnovabili
1. Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri
carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino
all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. Ulteriori modalita' di promozione dei biocarburanti e degli
altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante
apposite norme. Art. 5.
Disposizioni per incentivare la destinazione
di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione
alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di
colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non
possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere
misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le
principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei
carburanti per trasporti. Art. 6. Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili 1. Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
Art. 7.
Modalita' per la valutazione del bilancio ecologico
dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili
e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero delle attivita' produttive con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate,
avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati,
approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio
ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili,
nonche' per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in
miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in
particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di
emissioni.
2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Disposizioni varie
1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in
biodiesel inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le
caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa
vigente, possono essere immesse in consumo sia presso utenti
extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in
misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele.
2. Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7,
comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, puo', con propri decreti, incrementare il
contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile
diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti
in rete.
3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano
avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con
contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti
vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad
esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente
all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti
biocarburanti.
4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole
e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II
e trasmette la relativa relazione.
5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Art. 9.
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
della direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione
con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(Articolo 2, comma 2)
1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:
a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla
parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come
biocarburante;
b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o
animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa
ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che puo'
esseretrattato in un impianto di purificazione onde ottenere una
qualita' analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato
come biocarburante o gas di legna;
d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad
essere usato come biocarburante;
e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa
destinato ad essere usato come biocarburante;
f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da
bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata
biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 47 per
cento;
g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da
biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata
biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 36 per
cento;
h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di
idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa:
i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla
frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come
biocarburante;
l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose
mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o
raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il
tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di
emissioni. Allegato II
(Articolo 8, comma 4)
1. Anteriormente al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla
Commissione:
a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di
carburante diesel o di benzina nei trasporti;
b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa
per usi energetici diversi dai trasporti;
c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la
quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti
rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso
sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio
greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la
commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili.
2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del
presente decreto e' inserito il livello dell'obiettivo nazionale
indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006
e' inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.
3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale
rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli
elementi seguenti:
a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di
produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;
b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di
biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche
caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei
carburanti per il trasporto;
c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla
produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti
energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della
citata direttiva.
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