testo in vigore dal: 24-1-2006
omissis
Art. 11.
Certificazione di qualita' per specifiche categorie di trasporto
1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualita' da parte dei
vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche
particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate
deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e'
effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi
vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in
materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un
servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di
sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitivita'.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della
circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci
su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in
forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di
specifica certificazione di qualita' rilasciata conformemente a
quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalita' e
tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualita', nei
limiti di quanto previsto al comma 1.
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