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testo in vigore dal 26-07-2005
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo
8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5,
che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita' 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i
criteri, le procedure e le modalita' per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in
particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i
criteri direttivi per la classificazione degli interventi di
interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi
in campo ambientale», ed in particolare l'articolo 1, che individua i
primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede
l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un
programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati;
Considerata la necessita' di assicurare nel piu' breve tempo
possibile l'inizio delle attivita' di bonifica e di procedere quindi
con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti
ed il recupero dell'area;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n.
471, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria
tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove
ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove
prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi
interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente,
con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli
effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro della salute
Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registro n. 8, foglio n. 116
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