IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
LA REGIONE MARCHE
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, ed in particolare l'art. 15,
comma 2, che, nel dare atto dell'esigenza di conservare e
valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i
beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale
ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco
museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»; come modificato dal decreto legislativo del
6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la nota prot. n. SCN/4D/2001/11559 del 18 giugno 2001, con la
quale il Ministero dell'ambiente ha convocato il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e la regione Marche al fine di procedere
alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco;
Vista la documentazione trasmessa dalla regione Marche con nota
prot. n. 3831 dell'11 ottobre 2001, concernente le relazioni
istruttorie, i criteri di individuazione dei siti e dei beni
minerari, le schede descrittive e le relative cartografie;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla regione Marche
con nota prot. n. 1 del 2 gennaio 2002;
Vista la propria nota prot. GAB/2002/3137, B07 del 19 marzo 2002
con la quale si richiede alla regione Marche l'espressione della
prescritta intesa, previa acquisizione dell'intesa degli enti locali
interessati, ai sensi del citato art. 15, comma 2, della legge
23 marzo 2001, n. 93;
Vista la nota del Presidente della giunta regionale delle Marche,
prot. n. 628/BAC del 18 marzo 2003, con la quale vengono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la
deliberazione d'intesa espressa dalla regione Marche insieme agli
atti deliberativi degli altri enti locali interessati;
Vista l'intesa espressa dalla provincia di Ancona con deliberazione
del consiglio provinciale n. 126 del 26 settembre 2002;
Vista l'intesa espressa dalla provincia di Pesaro e Urbino con
deliberazione della giunta provinciale n. 179 del 14 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana dell'Alta
Valmarecchia con deliberazione della giunta esecutiva n. 44 del
23 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana del Catria e Cesano
con deliberazione del consiglio comunitario n. 27 del 20 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla Comunita' montana dell'Esino-Frasassi
con deliberazione della giunta esecutiva n. 57/NG del 21 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Arcevia (AN) con
deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 2002;
Viste le deliberazioni di giunta comunale del comune di Novafeltria
(PU) n. 211 del 22 luglio 2002, n. 257 del 9 settembre 2002 e n. 341
del 18 novembre 2002 con le quali si esprime la prescritta intesa;
Vista l'intesa espressa dal comune di Pergola (PU) con
deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 6 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Sant'Agata Feltria (PU) con
deliberazione della giunta comunale n. 84 del 27 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Sassoferrato (AN) con
deliberazione del consiglio comunale n. 30 dell'8 giugno 2002;
Vista l'intesa espressa dal comune di Talamello (PU) espressa con
deliberazione della giunta comunale n. 32 dell'11 maggio 2002;
Vista l'intesa espressa dalla regione Marche con deliberazione
della giunta regionale n. 290 del 4 marzo 2003;
Visto in particolare l'allegato 2 alla deliberazione della giunta
regionale delle Marche n. 290 del 4 marzo 2003 nella parte in cui,
relativamente alla miniera di zolfo di Cabernardi, si chiede di
stralciare le strutture e le aree che si ritengono meno
significative, avendo mutato nel tempo i caratteri originari.
denominate mensa degli impiegati, case degli impiegati, case degli
operai, cooperativa dei minatori, osteria, mattatoio, piccola
Betlemme;
Vista la nota del Dipartimento sviluppo economico - Servizio beni
ed attivita' culturali della regione Marche prot. n. 1619 del
22 luglio 2003 con la quale si trasmette su supporto informatico la
cartografia delle aree costituenti il Parco, elaborata dai comuni
capofila Sassoferrato (AN) e Novafeltria (PU);
Vista la nota del capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 30 ottobre 2003, prot.
GAB/2003/10995/B07, con la quale si trasmette il decreto di
istituzione del Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche,
modificato secondo quanto richiesto dalla regione Marche e firmato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per la
controfirma del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Vista la nota del 9 dicembre 2003, prot. n. 10430, del capo di
gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali con la
quale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali
per i beni archeologici e per i beni architettonici e il paesaggio,
si propone l'inclusione nell'Allegato A allo schema di decreto in
questione, relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici
denominati case degli impiegati, case degli operai, mensa degli
impiegati, cooperativa dei minatori e si restituisce lo schema di
decreto non firmato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,
chiedendo di apportare le modifiche segnalate;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio Direzione per la protezione della natura prot.
DPN/4D/2004/6043 del 9 marzo 2004 con la quale si chiede alla regione
Marche di valutare con gli enti locali interessati l'opportunita' di
inserire nell'Allegato A i siti di cui al precedente capoverso,
secondo quanto richiesto dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e di comunicare gli esiti di tale valutazione;
Vista la nota del servizio beni e attivita' culturali della regione
Marche del 3 maggio 2004, prot. n. 14641/29/04/04/DIP3/RM/BCA/P, con
la quale si trasmette copia del verbale della conferenza dei servizi
tenutasi in data 7 aprile 2004;
Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 611
dell'8 giugno 2004 con la quale, a modifica della precedente
deliberazione n. 290 del 4 marzo 2003, si esprime assenso al
reinserimento nell'Allegato A dello schema di decreto istitutivo,
relativamente al sito di Cabernardi, degli edifici denominati case
degli impiegati, case degli operai, mensa degli impiegati e
cooperativa dei minatori;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza unificata
nella seduta dell'11 novembre 2004, atto rep. n. 797, trasmesso con
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 6197 del
17 novembre 2004;
Ritenuto di procedere all'istituzione del Parco museo minerario
delle miniere di zolfo delle Marche in applicazione di quanto
disposto dall'art. 15, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione del Parco
1. E' istituito il Parco museo minerario delle miniere di zolfo
delle Marche, di seguito denominato Parco dello zolfo delle Marche,
in attuazione del disposto dell'art. 15, comma 2, della legge
23 marzo 2001, n. 93.
2. I siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche
sono individuati nell'Allegato A al presente decreto del quale
costituisce parte integrante.
3. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi
i siti e i beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche e'
riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 allegata al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata
in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed in
copia conforme presso la regione Marche e il soggetto gestore del
Parco.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, la regione Marche e gli enti locali interessati, potranno
essere ricompresi all'interno del Parco dello zolfo delle Marche
ulteriori siti e beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore
storico, culturale ed ambientale.
Art. 2.
Finalita' ed attivita' del Parco
1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco dello zolfo delle
Marche si intendono perseguire sono quelle di assicurare il recupero,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale,
storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni
individuati nell'Allegato A al presente decreto nonche' delle
attivita' ad essi connesse.
2. A tal fine il consorzio di cui al successivo art. 3 curera' e
coordinera', d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e
per territorio le seguenti attivita':
a) tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali,
culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni
connessi all'attivita' mineraria;
b) recuperare e conservare in strutture museali ed archivistiche
il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale,
librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della
cultura mineraria;
c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i
valori etnoantropologici connessi con l'attivita' estrattiva;
d) promuovere, sostenere e sviluppare attivita' di formazione e
di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e
tecnologico;
e) promuovere e sostenere attivita' educative,
didattico-divulgative ed artistico-culturali compatibili con i valori
da tutelare;
f) promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale,
anche con riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di
utilizzazione del materiale estratto.
Art. 3.
Consorzio del Parco
1. La gestione del Parco dello zolfo delle Marche, inteso come
ecomuseo, ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al
precedente articolo, e' affidata al Consorzio costituito dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dalla regione
Marche, dalla provincia di Ancona, dalla provincia di Pesaro ed
Urbino, dalle Comunita' montane dell'Alta Valmarecchia, del Catria e
Cesano, dell'Esino-Frasassi e dai comuni di Arcevia (AN), Novafeltria
(PU), Pergola (PU), Sant'Agata Feltria (PU), Sassoferrato (AN) e
Talamello (PU).
2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico. La
denominazione ufficiale del consorzio e' «Consorzio del Parco museo
minerario delle miniere di zolfo delle Marche». Il consorzio ha sede
presso uno degli enti locali interessati del quale si avvarra' di
strutture e mezzi.
3. Il consorzio provvede allo svolgimento delle attivita' indicate
al comma 2 del precedente art. 2 per assicurare il raggiungimento
delle finalita' di cui al comma 1 del medesimo art. 2.
4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle
competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente
riconducibili alle predette finalita' ed attivita' e, in ogni caso,
quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle
collettivita' sociali, agli interventi di difesa del suolo, nonche'
ad ogni altra attivita' la cui disciplina e regolamentazione sia gia'
attribuita da norme statali o regionali anche regolamentari, alla
competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.
Art. 4.
Organi del Consorzio
Gli organi del Consorzio del Parco dello zolfo delle Marche sono
individuati nello statuto del Consorzio.
Art. 5.
Regolamento del Parco
1. Il regolamento disciplina l'esercizio della attivita' consentite
nei siti e nei beni costituenti il Parco dello zolfo delle Marche,
anche tenuto conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati
dai comuni.
2. Il regolamento e' deliberato dall'organo di amministrazione del
Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento e' approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio previo parere del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e la regione Marche.
Art. 6.
Statuto e regolamento del Consorzio
1. Lo statuto del Consorzio definisce l'organizzazione interna, le
modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli
atti.
2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilita'
del Consorzio sono predisposti da una commissione composta da
quindici componenti qui di seguito specificati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio su designazione del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali su designazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
c) un rappresentante della regione Marche su designazione del
Presidente della regione medesima;
d) un rappresentante delle Universita' marchigiane su
designazione dei rettori delle Universita' medesime;
e) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione
del presidente della provincia medesima;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su
designazione del presidente della provincia medesima;
g) un rappresentante per ognuna delle Comunita' montane
interessate su designazione delle Comunita' montane medesime;
h) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati su
designazione dei medesimi.
3. Lo statuto viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio previo parere del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e della regione Marche.
4. La commissione di cui al precedente comma 2, che dura in carica
per un periodo non superiore a 180 giorni, e' legittimamente
insediata allorche' sia stata designata la maggioranza dei suoi
componenti.
Art. 7.
Entrate del Consorzio
Costituiscono entrate del soggetto gestore del Parco dello zolfo
delle Marche, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 15, comma 2,
della legge 23 marzo 2001, n. 93:
a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea,
nonche' di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della
regione Marche, della provincia di Ancona, della provincia di Pesaro
e Urbino, delle Comunita' montane e dei comuni interessati e di altri
enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di
cui alla legge 22 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del
soggetto gestore del Parco dello zolfo delle Marche.
Art. 8.
Comitato di gestione provvisoria del Parco
1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento
della personalita' giuridica di diritto pubblico del Consorzio, e'
costituito il comitato di gestione provvisoria del Parco dello zolfo
delle Marche. Il comitato e' composto da un presidente, nominato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previo parere
della regione Marche, e da otto componenti nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti
modalita':
a) un esperto in rappresentanza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali su designazione del Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
b) un esperto in rappresentanza della regione Marche su
designazione del presidente della regione medesima;
c) un esperto in rappresentanza delle Universita' marchigiane su
designazione dei rettori delle Universita' medesime;
d) un rappresentante della provincia di Ancona su designazione
del presidente della provincia medesima;
e) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino su
designazione del presidente della provincia medesima;
f) un rappresentante delle comunita' montane interessate su
designazione dei presidenti delle Comunita' montane medesime;
g) due rappresentanti dei comuni interessati su designazione dei
comuni di Novafeltria e di Sassoferrato.
2. Fino all'insediamento degli organi del Consorzio, il comitato
esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari
per il funzionamento del Parco dello zolfo delle Marche.
3. Il comitato di gestione provvisoria ha sede presso la regione
Marche.
Art. 9.
Regime autorizzativo
1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle
attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e' sottoposto al preventivo
parere dell'organo di amministrazione del Consorzio. Nelle more della
sua costituzione valgono le norme degli strumenti urbanistici
approvati o in via di approvazione dei singoli comuni.
Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attivita'
culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il regime autorizzativo di cui al precedente comma 1 si applica
a tutti gli immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco con
esclusione delle zone individuate quali zone omogenee B di
completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per
le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro dell'ambiente
e tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 6, foglio n. 213
Allegato A
ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO DELLO ZOLFO DELLE
MARCHE
A) Miniera di zolfo di Cabernardi
1. Sito della miniera di zolfo di Cabernardi (Comune di
Sassoferrato (AN)):
portineria, fienile, lampisteria, attrezzeria, tettoia
dell'attrezzeria, sala compressori, depositi della miniera,
spogliatoi dei minatori, vecchio serbatoio della nafta, resti di
edificio di servizio, pozzo «Donegani», deposito per la teleferica,
calcheroni, parte terminale dei calcheroni, base della teleferica,
forni Gili, piano inclinato, camino per i gas, «ginesario», edificio
di servizio del ginesario, muro di recinzione, resti della galleria,
edificio di servizio, stalla, casa del guardiano della polveriera,
infermeria, sito dedicato a S. Barbara, mensa degli impiegati, case
degli impiegati, pista di pattinaggio, campo da tennis, case degli
operai, serbatoi per l'acqua, attrezzeria, polveriera, cooperativa
dei minatori, discenderia (sniz).
2. Sito della miniera di zolfo di Vallotica (Comune di
Sassoferrato (AN)):
viabilita' tra la miniera di Cabernardi e la miniera di
Vallotica, ciminiera, serbatoio, edifici di servizio, sala macchine,
uffici, pozzo, sistemi di manovra, forni Gill.
3. Sito del villaggio di minatori di Cantarino (Comune di
Sassoferrato (AN)):
edifici per alloggi, via Rostan, Corso Tomatis, via Boschetti,
«Cattedra», chiesa, ventoloni.
4. Sito di Felcine (Comune di Sassoferrato (AN)): ventolone.
5. Sito della raffineria di zolfo di Bellisio Solfare (Comune di
Pergola (PU)):
edifici della raffineria, falegnameria, ex-abitazioni per
impiegati, ex-palazzina degli uffici, ex-magazzini presso la stazione
ferroviaria, prima diga per la produzione di energia elettrica.
6. Sentieri di accesso dal Comune di Arcevia alla miniera di
Cabernardi (Comune di Arcevia (AN)):
A: da Palazzo; B: da Caudino; C: da Costa; D: da S. Stefano; E:
da Civitalba.
B) Miniera di zolfo di Perticara (Comuni di Novafeltria (PU),
Sant'Agata Feltria (PU) e Talamello (PU)): area interna alla
perimetrazione riportata nella cartografia allegata al presente
decreto ed in particolare:
1. Sito della miniera di zolfo di Perticara:
Pozzi e discenderie: Pozzo Perticara, Pozzo Mezzena, Pozzo
Vittoria, Pozzo Parisio, Pozzo Montecchio, Pozzo Alessandro, Pozzo
Paolo, Discenderia Fanante, antico ingresso delle miniere Perticara -
Marazzana («le scale»), discenderia Monte Pincio; calcaroni, forni
Gill;
2. Cantiere Certino:
sala argano, castello del Pozzo Vittoria, sala compressori,
lampisteria, officina meccanica, centrale elettrica, magazzino,
uffici, bagni-docce, sala musica (gia' deposito carburo), dopolavoro
aziendale;
3. Cantiere Pozzo Alessandro - Villaggio minerario:
alloggi impiegati, sede cooperativa di consumo, cabina
elettrica, rimessa autoveicoli, stalle-scuderie, sala
argano-officine, alloggi impiegati, magazzino, villino
amministratore, mense impiegati, scuola-palestra, campo sportivo,
magazzino agrario (Ca' Piermanzo), abitazione (Ca' Piermanzo),
spacciobotteghino (Ca' Piermanzo), Ca' de Masi;
4. Edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera:
alloggi, palazzo del direttore, abitazione vice-direttore,
abitazione impiegati, ospedale vecchio, ospedale nuovo, abitazione
dottore (gia' mensa), abitazione infermiere (gia' mensa), alloggi
operai (Palazzone), centrale elettrica;
5. Edifici ubicati nell'abitato di Perticara:
scuola media, sede cooperativa di consumo, vecchia sede Museo
Minerario (gia' macello comunale), edificio con cabina elettrica,
sala macchine, lavatoio di Casalecchio;
6. Edifici ubicati a Novafeltria:
mulino delle polveri, stazione ferroviaria, stazione della
teleferica;
7. Edifici ubicati nella localita' Campiano di Talamello:
mulini delle polveri.
Allegato B
Allegati: Omissis ....
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