IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 settembre 2003, con il quale, e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
con il quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente i gravi
eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stato prorogato fino
al 30 giugno 2005;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del
26 maggio 2005, nella quale si chiede di prorogare lo stato di
emergenza in atto sul territorio della predetta Regione, in
considerazione che il complesso delle attivita' poste in essere in
relazione alla straordinarieta' della situazione di emergenza in atto
richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli
interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto
di competenze ordinarie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2005;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e' prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza
nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine
ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003; con
successive ordinanze verranno conferiti i poteri al commissario
delegato con la definizione degli ambiti derogatori, coerentemente
con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in premessa citata.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi
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