Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.
Pagine verdi di ambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n.470

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 470

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Coordinato con l'art. 18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega del Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato avviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di deroga;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

E M A N A

il seguente decreto

Art. 1

  1. Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.
  2. Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

Art. 2

Ai sensi del presente decreto si intendono per:
  1. "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
  2. "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
  3. "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
  4. "periodo di campionamento" è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

Art. 3

Allo Stato competono:
  1. le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con la applicazione del presente decreto;
  2. l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
  3. le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.

Art. 4

  1. Alle regioni competono:
    1. la redazione e l'invio al Ministero della Sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali;
    2. la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
    3. la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
    4. la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
    5. la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
    6. la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
  2. Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della Sanità.
  3. I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della Sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali.
  4. I compiti che la presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5

Ai comuni competono:
  1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
  2. la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
  3. la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
  4. l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la determinazione delle zone non idonee di cui al precedente punto ), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente al precedente punto b);
  5. l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

Art. 6

  1. Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.
  2. Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori.
  3. Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.
  4. Per i parametri "coliformi totali", "coliformi fecali", e "streptococchi fecali" la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengono superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95%.
  5. Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali.
  6. Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.
  7. Qualora durante il periodo di campionamento di verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la determinazione della eventuale zona inquinata.
  8. Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.
  9. Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.
  10. Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
  11. Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista in tabella (allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c).

Art. 7

  1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).
  2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

Art. 8

  1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità preiste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.
  2. per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa.

Art. 9

  1. E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:
    1. per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali;
    2. quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.
  2. Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

Art. 10

Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.

Art. 11

  1. Il primo "periodo di campionamento" di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto.
  3. Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

Art. 12

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422, si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

Allegato 1

Nella terza colonna le parole "Frequenza campioni" sono sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni";

nella nota numero 1 le parole: la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "frequenza minima di campionamento".