In vigore dal 18 dicembre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;
Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 31 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997,
recante metodologia di misura del rumore aeronautico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili;
Vista la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999 del tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, che annulla l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Limitazioni al traffico aereo notturno
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e
necessita', nel termine piu' breve individuato per singoli aeroporti,
con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i
movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al
traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.
2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata
l'agibilita' dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari
e di emergenza.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al
comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in
ritardo.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli
enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati,
per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al
comma 2, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti,
il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale
del valore di 60 dB(A)Lvan.
5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da
attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere
misurato, secondo le metodologie riportate nel decreto ministeriale
31 ottobre 1997, in corrispondenza di edifici abitativi posti nella
zona A, di cui all'articolo 6, comma l, del medesimo decreto.
6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni
aeroporto dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto 31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella
fascia oraria dalle ore 23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di
cui al comma 2, devono essere effettuati con velivoli che soddisfino
i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume
primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.
7. Per le finalita' di cui al comma precedente, le regioni
trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della
navigazione una relazione mensile sul monitoraggio del rumore
aeroportuale.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il comma 1 dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, e' il seguente:
"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto, secondo le materie di rispettiva
competenza, con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e
della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione,
distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal
traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo,
avvalendosi anche del contributo tecnicoscientifico
degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli
autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per
attivita' sportive, da natanti, da imbarcazioni di
qualsiasi natura, nonche' dalle nuove localizzazioni
aeroportuali".
- L'art. 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, e' il
seguente:
"Art. 5. - 1. A decorrere dal sesto mese dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono vietati
i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle
ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli
nelle circoscrizioni degli aeroporti
intercontinentali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa e
dei voli effettuati per il servizio postale con
aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti
dal capitolo 3, parte seconda, volume primo,
dell'allegato 16 alla Convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561. In questi casi e'
previsto il mantenimento delle procedure standard
antirumore.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni
interessate, sentito il Ministero dell'ambiente, puo'
autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:
a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai
requisiti acustici previsti dal capitolo 3 di cui al
precedente comma 1;
b) il valore Lvan di cui al decreto interministeriale
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non
superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli
edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto,
art. 6, comma 1, conseguito con il rispetto delle
procedure standards antirunore.
2. Nella fascia oraria di cui al comma 1, deve
essere comunque assicurata l'agibilita dell'aeroporto per
consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'ecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'' sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riportano i testi degli articoli 5, comma 1, e 6,
comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997
(Metodologia di misura del rumore aeroportuale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre
1997:
"Art. 5. - 1. Entro trenta giorni dal termine dei
lavori delle commissioni di cui al precedente art. 4,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisce, per
ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione
presieduta dal competente direttore della circoscrizione
aeroportuale e composta da un rappresentante per
ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia
e comuni interessati; Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di
assistenza al volo, vettori aerei, societa' di gestione
aeroportuale".
"Art. 6. - 1. Le commissioni di cui all'art. 5,
comma l, del presente decreto, tenuto conto del piano
regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure
antirumore adottate, definisce, nell'intorno
aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto:
zona A, zona B, zona C".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca:
"Approvazione della convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1956, reca:
"Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Treu, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 7
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