IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
per l'emergenza alluvione in sardegna del 6 dicembre 2004
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato,
sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel
territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi
alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387
del 14 dicembre 2004, con la quale il presidente della regione
autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali
predetti;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del
30 dicembre 2004 nonche' l'Ordinanza del Commissario governativo per
l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la
quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del
6 dicembre 2004 e seguenti;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005 con la quale si dispone che, alle
deroghe previste dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, si aggiunge
l'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985;
Viste le richieste formulate in data 30 marzo 2005 dal comune di
Galtelli' e in data 30 giugno 2005 dal comune di Villagrande
Strisaili finalizzate ad ottenere la proroga dei termini previsti
dalla legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 per la presentazione
all'assessore della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione
ai contributi per le spese sostenute dai medesimi comuni per le opere
e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali
che ne hanno interessato i territori a partire dal 6 dicembre del
2004;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dalle sopra
indicate amministrazioni comunali, in considerazione dell'ampiezza e
gravita' dei danni subiti dai territori delle medesime in occasione
degli eventi alluvionali in oggetto e del protrarsi delle condizioni
di maltempo che fino al mese di aprile hanno ostacolato i lavori di
ricostruzione finanziati ai sensi della legge regionale n. 28 del
1985;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta dei comuni di Villagrande
Strisaili e Galtelli' anche in relazione alla attivita' degli uffici
che, in ragione della limitata disponibilita' di risorse e del numero
e complessita' delle pratiche da esitare, sono stati costituiti da
tali amministrazioni per affrontare l'emergenza alluvionale e seguire
le procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge
regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3387 del 2004;
Ritenuto che, in ragione delle sopra elencate considerazioni,
appare opportuno prorogare al 31 dicembre 2005 il termine previsto
dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1985 per la
presentazione da parte delle amministrazioni comunali di Villagrande
Strisaili e di Galtelli' all'assessore della difesa dell'ambiente
delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai
medesimi comuni per le opere e gli interventi di emergenza
determinate dagli eventi alluvionali del dicembre 2004;
Ordina:
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge
regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di consentire alle amministrazioni comunali di
Galtelli' e Villagrande Strisaili il completamento delle opere di
emergenza nonche' dell'attivita' dei gruppi di lavoro appositamente
costituiti in relazione alle procedure relative all'erogazione dei
contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, le
medesime amministrazioni possono presentare all'assessore della
difesa dell'ambiente le domande di ammissione ai contributi per le
spese sostenute per le opere e gli interventi di emergenza
determinate dagli eventi alluvionali del dicembre 2004, entro il
31 dicembre 2005.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
Cagliari, 13 luglio 2005
Il Commissario governativo: Soru
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