IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
ottobre 2003, n. 3320, recante «Interventi urgenti per fronteggiare i
danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa
e Catania»;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
Vista la nota del 30 settembre 2005, con la quale il prefetto di
Catania - commissario delegato per gli interventi straordinari ed
urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3320/2003 e successive
modifiche ed integrazioni rappresenta l'esigenza che, relativamente
all'ambito territoriale di competenza, siano disciplinate le fasi
realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire
il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli
eventi meteorologici del 17 settembre 2003;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche'
occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro
nell'ordinario;
Aquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 19 dicembre
2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consigli dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto di Catania e' confermato, fino al 31 dicembre 2006,
commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' in
atto nel territorio della medesima provincia, e di cui in premessa,
al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente
poste in essere in regime straordinario. In particolare, il
commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed
al completamento degli interventi e delle opere gia' programmate per
il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto
dall'ordinanza di protezione civile n. 3320/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del
personale gia' operante presso la struttura commissariale,
ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti
disposizioni in materia.
2. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla
presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi',
della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche
territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
Art. 3.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al
medesimo assegnate.
2. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare
la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
citata ordinanza n. 3320/2003.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata
della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni
altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della
presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
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