IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo
2005;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;
Considerato che i predetti eventi alluvionali hanno provocato lo
straripamento di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e
danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprieta' pubblica e
privata;
Considerato, altresi', che i summenzionati eventi calamitosi hanno
interessato lo stesso territorio gia' colpito dagli eventi meteorici
del 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre 2004;
Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale
dell'evento calamitoso ha causato gravi difficolta' al tessuto
economico e sociale delle zone interessate;
Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle
amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie
non consente di superare l'emergenza in atto;
Ravvisata, quindi, la necessita' di provvedere all'espletamento
delle iniziative necessarie al ritorno alle normali condizioni di
vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Viste le note del presidente della regione Campania rispettivamente
del 30 dicembre 2004, 17 gennaio 2005, 19 maggio 2005 e 30 giugno
2005;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di
Napoli sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli
ambiti territoriali di rispettiva competenza, degli interventi
urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche'
a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in
premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di
soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni
impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli
uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
3. I commissari delegati provvedono in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti,
nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva
dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale
fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche
danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguate misure di
prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
c) all'erogazione di contributi per la riparazione e la
ricostruzione di strutture destinate ad attivita' produttive e per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni
mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni
mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione,
criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai
commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno
costituire anticipazioni su future provvidenze.
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, i
commissari delegati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle
strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui
all'art. 3.
2. I commissari delegati, anche con l'ausilio dei soggetti
attuatori, per gli interventi di competenza, provvedono
all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla
Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione
della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi
il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela delta
salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette
giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. I commissari delegati provvedono, per le occupazioni di urgenza
e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente
ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione da parte dei commissari delegati dei progetti
definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti
urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' delle relative opere.
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza i commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater,
articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche'
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e,
comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva
comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14,
15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n.
93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed
integrazioni;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
Art. 4.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato d'emergenza i commissari delegati predispongono entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle
attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari delegati
comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per
ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il
rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i
documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile,
utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento
stesso.
4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato
provvede altresi' alla liquidazione delle spese sostenute e
debitamente documentate dal prefetto di Salerno nella fase di prima
emergenza, nonche' ad effettuare i rimborsi dovuti alle
organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal
Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli
eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai
datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.
Art. 5.
1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della
presente ordinanza, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 4, si
provvede con le risorse finanziarie appositamente stanziate
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del
29 settembre 2005.
2. La regione Campania e' autorizzata a trasferire ai commissari
delegati risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a
titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in
deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000,
n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono
trasferite su apposite contabilita' speciali all'uopo istituite,
intestate rispettivamente al presidente della regione Campania ed al
sindaco di Napoli - commissari delegati con le modalita' previste
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
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