IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del
23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo
del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre 2004 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo
2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361
dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto
2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n.
3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del
4 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare
l'art. 1, commi 1, che prevede la risoluzione del contratto con le
affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, Fibe SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si
stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione
del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed
utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita';
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2005;
Considerato che all'esito delle verifiche gia' effettuate e di
quelle eseguite in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 6, comma
1 dell'ordinanza n. 3479 del 2005, da parte della struttura del
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania, lo stato di conservazione e
manutenzione degli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino
(Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento), non e' tale da garantire il mantenimento delle
autorizzazioni gia' concesse ai fini della realizzazione degli
impianti medesimi e ai fini del loro esercizio, di cui agli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni;
Considerato, altresi', che coerentemente devono essere modificate
le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio dei siti di
stoccaggio e delle discariche di servizio, ai sensi degli articoli 27
e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che lo stato degli impianti e' attualmente compatibile
soltanto con un'attivita' di selezione, prevalentemente mediante
tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta
differenziata con produzione di flussi costituiti da una frazione
secca, una frazione umida, scarti (sovvallo di processo) e rifiuti
ferrosi;
Rilevato che l'uso degli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino
(Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento), attua la pianificazione impiantistica programmata dal
vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e che per la
realizzazione degli impianti siti in Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento) e' stata erogata a favore delle societa' affidatarie del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania una somma
pari a 51.632.793,00 milioni di euro per effetto delle ordinanze
commissariali n. 265 del 3 novembre 2000, n. 360 del 13 luglio 2001,
e n. 411 del 24 dicembre 2002;
Considerato, inoltre, che la prosecuzione dell'uso degli impianti
deve essere garantita al fine di assicurarne l'attuale efficienza
fino al successivo affidamento ai nuovi aggiudicatari del servizio di
smaltimento rifiuti nella regione Campania;
Ritenuto che la prosecuzione dell'uso degli impianti predetti
consente di ridurre i volumi e le quantita' di rifiuti da avviare
alle successive fasi di smaltimento e di diminuire l'impatto
sull'ambiente in seguito al trattamento biologico aerobico del flusso
di frazione umida;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a
porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed
urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
suddetto decreto legge n. 245 del 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3479 del
14 dicembre 2005 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Ferme le
deroghe gia' previste dalle vigenti ordinanze di protezione civile
relative all'emergenza rifiuti nella regione Campania, dalla data di
risoluzione del contratto con le affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Fibe SpA e Fibe
Campania SpA, gli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino (Napoli),
Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine
(Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) devono
intendersi autorizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni, ad operare attivita' di selezione, prevalentemente
mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta
differenziata (codice CER 200301) con produzione di flussi costituiti
da una frazione secca (codice CER 191212), una frazione umida
sottoposta a trattamento biologico aerobico (codice CER 190501),
scarti (sovvallo di processo - codice CER 191212) e rifiuti ferrosi
(codice CER 191202); devono altresi' intendersi autorizzati ai sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modifiche ed integrazioni, per operazioni D13
(Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D12) di cui all'allegato B del predetto decreto
legislativo n. 22/1997, per i codici CER 191212, 190501 e 191202. Il
Commissario delegato puo' autorizzare l'uso degli impianti anche in
misura superiore alle potenzialita' di progetto previste dalle
autorizzazioni di cui al presente comma, assicurando comunque
adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
2. I siti di stoccaggio devono intendersi autorizzati ai sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modifiche ed integrazioni, per operazioni D15
(Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti
da D1 a D14) di cui all'allegato B del medesimo decreto legislativo
n. 22/1997, per il codice CER 191212.
3. I siti di discarica devono intendersi autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni, per ricevere rifiuti con codici
CER 191212, 190501 e 191202. Il Commissario delegato puo'
autorizzare, in particolari situazioni, lo smaltimento in discarica
anche di rifiuti urbani con codice CER 200301, assicurando comunque
adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale».
Art. 2.
1. Tutti i richiami presenti nella ordinanza di protezione civile
n. 3479 del 14 dicembre 2005 effettuati agli «impianti di produzione
del combustibile derivato dai rifiuti» ovvero agli «impianti di
produzione del combustibile derivato dai rifiuti e FOS» si intendono
riferiti agli impianti di cui all'art. 1, comma 1 della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
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