IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che la mattina dell'11 aprile del 1991, a seguito di
una serie di esplosioni, e' affondata a circa quattro miglia dal
porto petroli di Genova Voltri la petroliera VLCC Haven, nave
cisterna di grandissime dimensioni adibita al trasporto di greggio,
provocando il piu' grave fenomeno di inquinamento da idrocarburi mai
avvenuto nel Mediterraneo, interessando in modo particolare le acque
marine ed i fondali della costa ligure da Genova a Savona;
Considerato, inoltre, che al momento del suddetto disastro
ambientale nelle cisterne della super petroliera Haven erano stivate
circa 144 mila tonnellate di petrolio greggio Heavy Iranian Oil,
oltre al combustibile (fuel oil e diesel per un totale di circa 9.200
tonnellate) occorrente per la propulsione della nave e all'olio
lubrificante (piu' di 230 tonnellate);
Considerato, altresi', che successivamente all'affondamento della
Haven, il relitto principale e' stato oggetto di numerosi
accertamenti che hanno constatato importanti danni strutturali del
relitto prodotti dalle esplosioni e dalle deformazioni termoplastiche
conseguenti all'incendio, nonche' dagli effetti corrosivi dovuti alla
lunga permanenza in mare, ed oggetto di interventi di bonifica che
hanno, solo in parte, consentito il recupero del cospicuo
quantitativo di idrocarburi presente per la quasi totalita' entro le
strutture del cassero di poppa;
Tenuto conto che dai predetti accertamenti sono emersi elementi che
attestano la persistenza di alcuni effetti nocivi, derivanti dalla
presenza di notevoli quantita' di idrocarburi tuttora all'interno del
relitto principale e di migliaia di tonnellate di catrame depositate
sul fondale marino, in grado di provocare, laddove non si intervenga
con una puntuale e definitiva attivita' di bonifica, gravissimi danni
all'ambiente circostante con inevitabili ricadute per l'economia
della zona dovute al grave pregiudizio per le attivita' turistiche
dell'area;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di procedere
sollecitamente alle occorrenti attivita' di bonifica del relitto
principale Haven, al fine di evitare il peggioramento delle
condizioni ambientali dovute al costante rilascio di sostanze che
producono emissioni inquinanti nel mare circostante;
Ritenuto che dalle ispezioni, dai controlli e dalle verifiche
eseguite sul relitto sono stati individuati come obiettivi generali
della bonifica la totale eliminazione delle circa 102 tonnellate di
idrocarburi cosiddetti «migranti» presenti nel relitto Haven in forma
fluida, con successivo trasporto e smaltimento degli idrocarburi
recuperati;
Considerata la quantita' di idrocarburi coinvolta, le peculiari
caratteristiche dell'ambiente marino inquinato e l'importanza sociale
ed economica del contesto, che inducono a ritenere tale evento per
molti aspetti senza precedenti conferendo al fenomeno una rilevanza
tale da legittimare interventi fortemente impegnativi, in relazione
alle risorse finanziarie occorrenti ed alle complessita' delle
problematiche ivi connesse;
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile
finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o eventuali
danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, che all'art. 5, prevede che
le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze
con gli Assicuratori della Haven ed il Fondo Internazionale di
Compensazione (IOCPF), siano destinati, in via prioritaria, alle
residue spese relative agli interventi effettuati in occasione
dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile
1991, nonche' ai connessi oneri per interessi e rivalutazione
monetaria, e ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto
di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del
sinistro;
Vista la Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1999 tra il
Ministero dell'ambiente, la regione Liguria e l'Istituto centrale di
ricerca applicata al mare (ICRAM) per la realizzazione di interventi
di bonifica del tratto di mare a suo tempo interessato dallo
sversamento di idrocarburi conseguente all'affondamento della
motonave Haven;
Visto che l'art. 2, comma 1, della citata Convenzione prevede che
il Ministero dell'ambiente trasferisca alla regione Liguria la somma
di lire 32 miliardi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, a
gravare sui fondi rivenienti dalla suddetta definizione
stragiudiziale delle controversie;
Visto il Piano degli interventi di bonifica elaborato dall'ICRAM
che forma parte integrante e sostanziale della predetta Convenzione;
Visto, inoltre, l'Accordo di Programma stipulato il 4 dicembre
1999, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
la regione Liguria, le province ed i comuni costieri del tratto di
costa da Arenano ad Albissola Marina, a seguito del quale tra gli
interventi da effettuare vi e' anche quello finalizzato al
miglioramento della qualita' delle acque costiere dei comuni di
Arenano e Cogoleto, attraverso la realizzazione di un impianto di
depurazione di acque reflue urbane;
Visto, infine, l'atto d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2003 tra la
regione Liguria, la provincia di Genova, ed i comuni di Genova,
Arenano e Cogoleto;
Ritenuto che le attivita' finalizzate alla bonifica definitiva del
relitto principale della Haven, nonche' alla relativa
riqualificazione ambientale del tratto costiero coinvolto, sono
divenute oramai improcrastinabili in quanto, sebbene non siano
esattamente prevedibili i tempi e le modalita' occorrenti per
consentire la fuoriuscita del greggio, nafta, gasolio ed olio ancora
contenuti all'interno del relitto, potrebbe verificarsi, a seguito
del costante processo corrosivo delle strutture metalliche del
relitto, il totale collasso strutturale con il conseguente rilascio
delle sostanze nocive contenute al suo interno;
Vista la nota del 3 ottobre 2005 del Presidente della regione
Liguria;
Visto l'esito della riunione tenutasi presso la regione Liguria in
data 3 novembre 2005;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario
delegato, e dispone, in termini di somma urgenza, per la
realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al compimento delle
attivita' di bonifica del relitto principale della VCCL Haven,
nonche' al miglioramento della qualita' delle acque costiere dei
comuni di Arenano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima,
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento
giuridico vigente.
2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1 e comunque per
le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato
operera' in raccordo con il Presidente della regione Liguria,
disponendo dell'importo di euro 5.520.000,00 a carico della regione
Liguria, nell'ambito anche dell'importo gia' stanziato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio a favore della regione
Liguria ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Convenzione citata in
premessa, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che verranno
assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali, anche locali, e
dagli Enti Pubblici.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilita'
speciale appositamente istituita secondo le modalita' previste
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla regione Liguria
una relazione sullo stato di attuazione degli interventi sotto il
profilo sia tecnico che amministrativo-contabile nonche', al termine
degli stessi, una relazione conclusiva corredata della
rendicontazione delle spese sostenute.
5. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi di un soggetto
attuatore cui e' riconosciuto un compenso mensile pari al 40% del
trattamento economico in godimento, a valere sulle risorse del Fondo
per la protezione civile.
Art. 2.
1. Al fine di realizzare efficaci sistemi di verifica e
monitoraggio per la corretta esecuzione dei singoli interventi, il
Commissario delegato si avvale della collaborazione di un Comitato
consultivo, istituito con successivo decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e composto da sette membri dei quali uno, con funzioni
di coordinatore, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, uno designato dall'Istituto centrale per la ricerca
applicata al mare (ICRAM), uno designato dall'Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), due nominati dalla
regione Liguria, uno designato dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno nominato
dal Commissario delegato.
2. Il compenso spettante ai componenti del Comitato consultivo di
cui al precedente comma 1, sara' determinato con successivo decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
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