IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
servizio nazionale di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 maggio 2005, con il quale viene dichiarato, fino al 31 maggio
2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e
di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni sud di Roma,
serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422
del 1° aprile 2005, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei
comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio»;
Considerato che l'attuale situazione di grave emergenza idrica in
cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal
consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' aggravata dell'eccessiva
concentrazione di arsenico, fluoro, vanadio e magnesio in alcune
fonti che contribuiscono ad approvvigionare alcuni comuni della
provincia di Roma;
Considerato che la situazione summenzionata, unitamente
all'aumentata domanda di approvvigionamento della risorsa idrica,
determinano una situazione di grave crisi in ordine alla
disponibilita' di detta risorsa nei comuni serviti dall'acquedotto
del Simbrivio;
Considerato che la carenza idrica e' foriera di ulteriori
problematiche connesse, oltre che all'ordinario svolgimento della
vita quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame,
anche alle attivita' economiche ed alle condizioni igienico
sanitarie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Ai fini del superamento della grave situazione di inquinamento e
di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma,
serviti dal Consorzio per l'acquedotto de Simbrivio di Roma, il
commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2005, n. 3422, provvede, per la
durata dello stato d'emergenza citato in premessa, all'adozione di
tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le
predette situazioni di criticita'.
Art. 2.
1. Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del commissario
delegato nello svolgimento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, si applicano gli articoli 3, 4, comma 1, e art. 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del
2002, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della
commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modifiche
ed integrazioni, del personale in servizio presso la struttura
commissariale, e di cui all'art. 5 della medesima ordinanza, della
collaborazione degli uffici tecnici delle amministrazioni locali
interessate, ad utilizzare i mezzi dell'amministrazione di
appartenenza, nonche' ad avvalersi di personale delle amministrazioni
statali nel limite massimo di due unita'.
3. La commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e
successive modifiche ed integrazioni, e' integrata con un magistrato
amministrativo designato dal commissario delegato, ed autorizzato in
via d'urgenza dall'istituto d'appartenenza.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede a carico dei fondi del commissario delegato, nonche' a
valere sulle risorse individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto
in data 16 novembre 2004.
2. Per le medesime finalita', il commissario delegato e'
autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali,
regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione
di interventi previsti dalla presente ordinanza.
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle
direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle norme indicate all'art. 7
dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del
18 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, alle
seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n.
93/36;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art.
24;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 5, 20, 28, 30, 34;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23,
24, 25, 26, 146, 147, 149, 150 e 152.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
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