IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre
2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonche' procedure di
snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e
modificazioni»;
Vista la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana,
in considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza,
fissata al 31 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza che venga
adottata una nuova ordinanza con cui consentire il completamento
delle iniziative ancora in corso di realizzazione, finalizzate a
conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato
dalla crisi sismica del 6 settembre 2002;
Vista la nota del prefetto di Palermo del 19 aprile 2004;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche'
occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro
nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 15 giugno
2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo,
il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo
sono confermati fino al 31 dicembre 2005 commissari delegati per
fronteggiare la situazione di criticita' conseguente all'evento
calamitoso di cui in premessa; in particolare, i Commissari delegati
provvedono, in regime ordinario all'attuazione ed al completamento,
nell'ambito delle rispettive competenze, degli interventi e delle
opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza, di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002.
Art. 2.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, i commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi del
personale e delle strutture pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1,
2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3250/2002, ricorrendone le condizioni di
necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 3.
1. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3250/2002.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
2. I commissari delegati trasmettono trimestralmente al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata
della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 8, secondo periodo, dell'ordinanza n.
3250/2002, le parole «a valere sulle economie derivanti
dall'ordinanza 3224/2002», sono sostituite dalle seguenti «a valere
sulle economie derivanti dall'ordinanza n. 3234 del 26 luglio 2002».
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni
altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della
presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi