IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo,
del citato decreto-legge n. 324/1997, il quale prevede agevolazioni
per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio
liquefatto (GPL), nonche' agevolazioni per l'installazione di
impianti di alimentazione a metano o a GPL;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante norme di attuazione
del citato art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio
2003, n. 183, recante modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n.
256;
Visto l'accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle
attivita' produttive e dalle associazioni di categoria del settore
del GPL e del metano in data 22 luglio 2003;
Visto l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
i quali prevedono l'applicazione delle agevolazioni per le
installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate
entro i tre anni dalla data di immatricolazione anche alle persone
giuridiche;
Visto l'avviso di sospensione dell'intervento, per avvenuto
utilizzo degli stanziamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005;
Visto l'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, che prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro
quaranta milioni per l'anno 2005;
Visto il comma 2-bis del citato art. 5-sexies, il quale prevede
che, per le agevolazioni concernenti le installazioni di impianti, il
credito di imposta per il recupero delle agevolazioni puo' essere
attribuito ai soggetti interessati alla filiera di settore, secondo
modalita' da definire con accordo di programma tra il Ministero delle
attivita' produttive e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, ai sensi del citato regolamento n. 183 del 2 luglio
2003;
Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 e il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del
6 ottobre 2004;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria, in
rappresentanza delle imprese installatrici di impianti a GPL e
metano, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto l'accordo di programma con le associazioni di categoria dei
produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente, a gas
metano o a GPL, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
Visto il comma 4 del citato art. 5-sexies, il quale prevede che
l'efficacia delle disposizioni dello stesso art. 5-sexies decorre
dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che stabilisce le modalita' di fruizione del credito
d'imposta;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le modalita' di applicazione delle
agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a
metano o a GPL per l'autotrazione, previsti dall'art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotto
dall'art. 5-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
Art. 2.
Soggetti interessati al recupero delle agevolazioni
1. I soggetti interessati alla filiera del settore, che possono
recuperare l'importo delle agevolazioni di cui all'art. 1 mediante
credito di imposta, sono individuati, in alternativa agli
installatori, nelle imprese costruttrici di impianti per
l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende
commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione
dei veicoli a metano o a GPL, nelle aziende titolari di stazioni di
distribuzione metano o GPL per autotrazione.
Art. 3.
Limiti di assegnazione dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati alle imprese
beneficiarie nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001 e dal regolamento (CE) n.
1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004.
Art. 4.
Modalita' di accesso alle agevolazioni e al credito di imposta
1. Le modalita' di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1 sono
specificate negli accordi di programma tra il Ministero delle
attivita' produttive e le associazioni di settore, citati nelle
premesse, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato
1).
2. Le modalita' per il recupero delle agevolazioni mediante credito
di imposta sono individuate negli accordi di programma di cui al
comma 1, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 1, comma
2-ter, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324.
Art. 5.
Operazioni di acquisto e di installazione
1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono riconosciute per le
operazioni di acquisto e di installazione perfezionate secondo le
modalita' stabilite dagli accordi di programma di cui all'art. 4.
Art. 6.
Trasmissione degli elenchi dei soggetti
1. Con provvedimento dirigenziale del Ministero delle attivita'
produttive e dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' di trasmissione, mediante procedure telematiche, alla
Agenzia, dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito
d'imposta completo dei dati identificativi, ivi compreso il codice
fiscale, le date di approvazione delle pratiche, e i relativi
importi, nonche' l'ammontare del credito d'imposta concesso nell'anno
solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.
Art. 7.
Revoca delle agevolazioni
1. Qualora il Ministero delle attivita' produttive, a seguito di
eventuali controlli, successivi all'invio alle associazioni
interessate degli elenchi delle pratiche approvate, accerti che
l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, il Ministero
revoca l'agevolazione, oppure ridetermina l'importo del credito
d'imposta e dispone il recupero dei contributi assegnati.
2. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia
delle entrate trasmette, con le modalita' individuate con il
provvedimento di cui al comma 1, i dati concernenti il credito
d'imposta revocato o rideterminato.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate ovvero la Guardia di finanza
accertino, nell'ambito dei controlli istituzionali di competenza,
l'insussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del
credito d'imposta, comunicano al Ministero delle attivita' produttive
i dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
Art. 8.
Dichiarazione dei redditi
1. L'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione. In
caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta
spettante, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni sono disciplinate dalle norme in materia
delle imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
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