IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile
1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di
limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
«Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze
attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro
della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute
4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal
decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del
Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2006) e dal decreto del Ministro della salute 23 giugno
2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre
2006);
Vista la direttiva 2006/53/CE della Commissione del 7 giugno
2006, recante modifica degli allegati della direttiva del Consiglio
90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle
sostanze attive fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron,
triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive
fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron,
triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 20 luglio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Le voci «Foglie e steli di brassica» e «Rucola» sono inserite
nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
al punto 2.e)1) ortaggi a foglia ed erbe fresche - lattughe e simili,
tra la voce «Scarola» e la voce «Altri».
Al punto 2.e)5) ortaggi a foglia ed erbe fresche - erbe fresche,
va eliminata la voce «Rucola» nella voce «Altri».
Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive fenbutatin
ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol,
pimetrozina e pyraclostrobin, indicati nell'allegato 1 del presente
decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui
indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 9 dicembre
2006, fatta eccezione per le disposizioni in materia di
pyraclostrobin che si applicano a decorrere dal 21 aprile 2007.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 3 ottobre 2006
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 125
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 8 <----
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