IL DIRETTORE GENERALE
coordinamento incentivi alle imprese
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la
concessione delle agevolazioni del FIT, di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'art. 11 delle precitate direttive del
16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento
delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante
interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero
riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti
industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del
26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per
l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge
17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 16 giugno
2005, riguardante termini, criteri e modalita' di effettuazione del
bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo
precompetitivo finalizzati al miglioramento dell'efficienza
energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia;
Visto il parere assunto dal Comitato tecnico della legge
17 febbraio 1982, n. 46, nella riunione del 24 febbraio 2006, sulla
istituzione di una Commissione interna al Comitato stesso per la
valutazione dei progetti di massima, presentati ai sensi dell'art. 6
del precitato decreto 16 giugno 2005;
Visti gli esiti delle riunioni della Commissione sopra citata;
Visti i pareri espressi dal Comitato tecnico della legge
17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni del 14 marzo 2006 e del
28 marzo 2006 sulle procedure adottate per la valutazione degli
aspetti connessi con l'ammissibilita' dei programmi al FIT, con la
coerenza dei programmi con il bando e per l'assegnazione del
punteggio ed il parere finale, espresso nella seduta del 5 maggio
2006, sui programmi di massima presentati;
Considerata la disponibilita' delle risorse finanziarie previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto 16 giugno 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Le iniziative inserite nella graduatoria relativa al decreto
16 giugno 2005, riguardante termini, criteri e modalita' di
effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di
sviluppo precompetitivo finalizzati al miglioramento dell'efficienza
energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, sono
riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella
graduatoria e l'individuazione delle iniziative selezionate con la
medesima graduatoria, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note
esplicative.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto 16 giugno 2005, le
imprese selezionate, in considerazione del limite delle risorse
indicate dal comma 2 dell'art. 1 e di quanto disposto dal comma 3
dell'art. 7 del medesimo decreto, devono presentare ai gestori
concessionari scelti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
pena la decadenza, i relativi programmi definitivi.
2. La presentazione dei programmi definitivi al gestore, la
successiva istruttoria e la valutazione dei programmi stessi, nonche'
la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le
modalita' ed i termini individuati dalle direttive del 16 gennaio
2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240. Secondo quanto
disposto dal comma 1, art. 5, del decreto 16 giugno 2005, non viene
riconosciuta la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa,
di cui all'art. 4, comma 5 e 6, delle succitate direttive del
16 gennaio 2001.
3. Per i programmi agevolati con risorse cofinanziate dal F.E.S.R.,
i costi sostenuti relativi ad unita' produttive dell'impresa
beneficiaria ubicate al di fuori dei territori ammessi agli
interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1, fatto
salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2, del decreto 16 giugno
2005, potranno essere agevolati con risorse nazionali derivanti da
eventuali economie che dovessero rendersi disponibili entro il
completamento della procedura di concessione.
Art. 3.
1. I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le
agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in
qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei
requisiti di accesso previsti dall'art. 2 del decreto 16 giugno 2005
o la inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal
medesimo decreto.
Roma, 16 maggio 2006
Il direttore generale: Goti
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 11 della G.U. <----
Allegato 2
NOTE ESPLICATIVE
La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art.
6 del decreto 16 giugno 2005, dei soggetti e dei programmi ritenuti
ammissibili.
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria e' determinata
sulla base del punteggio attribuito nella colonna Q, risultante dalla
somma dei punti conseguiti (colonne G, H, I e J) incrementata del
totale delle maggiorazioni percentuali di cui alla colonna P (somma
delle colonne K, L, M, N ed O).
Nell'allegato 1 (graduatoria) sono riportati i seguenti dati:
colonna A: il numero della posizione occupata dalla domanda
nella graduatoria;
colonna B: il numero di progetto riferito alla domanda di
agevolazioni;
colonna C: il nome dell'impresa titolare dell'eventuale
concessione delle agevolazioni;
colonna D: indicazione di domanda presentata da singolo
proponente (S) o congiuntamente ad altri soggetti (C);
colonna E: la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale
concessione delle agevolazioni PMI = piccola o media impresa o GI =
grande impresa;
colonna F: la provincia del comune ove e' ubicata l'unita'
produttiva relativa al programma;
colonna G: progetto finalizzato a realizzare un nuovo prodotto
che rappresenti, in termini di originalita' e complessita'
progettuale dell'innovazione, un significativo avanzamento
tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale (punti 6); ovvero
novita' in relazione allo sviluppo del settore di riferimento (punti
4);
colonna H: nel caso di progetto finalizzato a realizzare
un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie
di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d.
«ecoprogettazione» - punti 2);
colonna I: progetto alla cui realizzazione concorra
significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o
piu' brevetti gia' depositatati, alla data di pubblicazione del
presente decreto, dal soggetto proponente (punti 4); qualora i
brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di
presentazione della domanda (punti 2);
colonna J: progetto proposto da impresa il cui fatturato in
export diretto, in ciascuno degli ultimi due bilanci approvati prima
della presentazione della domanda, risulti prevalente o, in
alternativa, progetto proposto da impresa in fase di avvio (start up)
nata da universita', enti pubblici di ricerca, (spin-off) (punti 4);
colonna K (maggiorazione degli indicatori): dal 5% al 10% per i
programmi che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di
ricerca o Universita' per un importo non inferiore al 10% e fino ad
un massimo del 30% dei costi previsti del programma di sviluppo
precompetitivo;
colonna L (maggiorazione degli indicatori): 5% per i programmi
presentati da Centri di ricerca privati o da Consorzi e societa'
consortili, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, punti a), b), c) e d) del decreto 16 giugno 2005;
colonna M (maggiorazione degli indicatori): 15% per i programmi
presentati congiuntamente con Universita' o Enti pubblici di ricerca
con una partecipazione dei medesimi soggetti non inferiore al 10% dei
costi previsti;
colonna N (maggiorazione degli indicatori): 5% per lo
svolgimento da parte di almeno un partner dell'Unione Europea,
nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di
attivita', escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non
inferiore al 20% dei costi totali previsti, purche' tra il soggetto
richiedente e il suddetto partner non sussistano rapporti di cui
all'art. 2359 del codice civile;
colonna O (maggiorazione degli indicatori): 5% per i programmi
che prevedono il completo svolgimento delle attivita' di sviluppo
precompetitivo in un'unita' produttiva ricadente in un «distretto
industriale» o in un «sistema locale di sviluppo» riconosciuti ai
sensi di vigenti normative regionali;
colonna P: totale delle maggiorazioni;
colonna Q: totale punteggio attribuito;
colonna R: costo totale previsto per ciascuna iniziativa;
colonna S: costo previsto relativo ad unita' produttive delle
imprese richiedenti ubicate nei territori ammessi agli interventi dei
fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1;
colonna T: agevolazione massima concedibile per ciascun
programma, (finanziamento agevolato e contributo). Per i programmi
che prevedono costi relativi ad unita' produttive dell'impresa
beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi
strutturali a titolo dell'obiettivo 1 le agevolazioni sono state
calcolate per la sola parte riguardante tali costi e solo se
risultanti superiori al 25% dei costi complessivi previsti;
colonna U: sommatoria delle agevolazioni massime concedibili
sulla base delle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 2, del
decreto 16 giugno 2005, derivanti da risorse nazionali F.I.T. (Fondo
innovazione tecnologica);
colonna V: sommatoria delle agevolazioni massime concedibili
sulla base delle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 2, del
decreto 16 giugno 2005, derivanti da risorse aggiuntive cofinanziate
dal F.E.S.R. (Fondo europeo di sviluppo regionale) derivanti dal
P.O.n. - Sviluppo imprenditoriale locale, destinate a programmi che
prevedono costi relativi ad unita' produttive dell'impresa
beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi
strutturali a titolo dell'obiettivo 1 in misura superiore al 25% dei
costi complessivi previsti.
L'ammontare dell'agevolazione effettivamente concedibile sara'
valutato successivamente sulla base delle procedure di cui all'art. 2
del presente decreto.
Le iniziative di cui alla posizione n. 22 e n. 82 potranno essere
agevolate, parzialmente o totalmente, sulla base delle risorse
previste dal decreto 16 giugno 2005 e di quelle che dovessero
rendersi disponibili a seguito di eventuali economie.
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