testo in vigore dal: 1-3-2006
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220
modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute
28 marzo 2003, n. 123;
Vista la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica
riguardante l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo
di cassette in polipropilene ottenute da materiali di secondo
impiego;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data
29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004;
Considerata la proposta dell'Istituto sopra indicato di estendere
l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di
cassette in polietilene ad alta densita' ottenute da materiali di
secondo impiego;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 14 luglio 2004;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente articolo 13-bis:
«Art. 13-bis 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e'
consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene
ad alta densita' a condizione che:
a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da
materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti
ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;
b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non
siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto,
limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari
riportati nell'allegato V.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato
dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia»;
b) nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per
elastomeri, come modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, le condizioni, limitazioni e
tolleranze d'impiego della sostanza
Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfito sono sostituite dalle
seguenti: «Per gomma butadienica in quantita' non superiore allo 0,4
per cento e non per alimenti per i quali e' previsto l'impiego del
simulante D»;
c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III
del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, al capo C
«Determinazione della migrazione globale negli alimenti per i quali
e' previsto l'impiego del simulante D»:
1) la voce «1,1,2-trisclorotrifluoroetano» e' sostituita dalla
voce «n-pentano»;
2) al punto 4.2 e' eliminata la dizione «per spettroscopia,
reagente Merck o equivalente distillato a 47, 6oC»;
d) dopo l'allegato IV e' aggiunto, quale allegato V, l'allegato
al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73
Allegato
(art. 1, comma 1, lettera a), punto 2)
Aglio;
ananas;
anguria;
anacardi con guscio;
arachidi con guscio;
banane;
castagne;
cipolle secche;
cocco;
fichi d'India;
legumi freschi con tegumento;
mandorle con guscio;
melograni;
meloni;
nocciole con guscio;
noci con guscio;
pinoli con guscio;
pistacchi con guscio.
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