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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 maggio 2006, n.227
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.
(GU n. 159 del 11-07-2006)

testo in vigore dal: 26-07-2006 DECRETO 4 maggio 2006, n.227 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante; Vista la direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 aprile 2006; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' modificato come segue: a) all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»; b) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera: «c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare: 1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione tecnologica; 2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili; 3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.»; c) l'articolo 9-bis, come inserito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, e' modificato come segue: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»; d) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente articolo 9-ter: «Art. 9-ter. - 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sul livello di migrazione specifica, criteri di purezza a norma dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre 1996, n. 684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di tali materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari»; e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis: «1. Chiunque sia interessato a che una sostanza riportata nell'allegato II - Sezione 1: parte B, venga inserita nell'elenco comunitario deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»; f) l'allegato II - Sezione 1: Parte B, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue: 1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» e' sostituito dal seguente: «1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente: a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli «additivi polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito; b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione. Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate «additivi». Ai fini del presente allegato, con il termine «additivi polimerici» s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che puo' essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non puo' essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione. L'elenco non comprende: a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri; b) i coloranti; c) i solventi.». 2) l'elenco delle sostanze e' sostituito dall'allegato III del presente regolamento. Art. 2. 1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue: a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM e' sostituita dalla seguente: «QM = Quantita' massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita' di sostanza nel materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato»; b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento; c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» e' modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento. Art. 3. 1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue: a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato IV del presente regolamento; b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito dall'allegato V del presente regolamento; c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito dall'allegato VI del presente regolamento. Art. 4. 1. Il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue: a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» e' sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»; b) all'articolo 10 e' inserito, infine, il seguente comma: «2. Tuttavia la data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento». Art. 5. 1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento, e' consentita a partire dal 1° settembre 2005. 2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006. 3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione e/o l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti contenenti l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono consentite fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. La data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 maggio 2006 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115 Allegato I (articolo 2, comma 1, lettera b) ----> Vedere a pag. 7 <---- Allegato II (articolo 2, comma 1, lettera c) ----> Vedere a pag. 8 <---- Allegato III (articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2) ----> Vedere da pag. 9 a pag. 36 <---- Allegato IV (articolo 3, comma 1, lettera a) ----> Vedere a pag. 37 <---- Allegato V (articolo 3, comma 1, lettera b) ----> Vedere da pag. 38 a pag. 40 <---- Allegato VI (articolo 3, comma 1, lettera c) ----> Vedere da pag. 41 a pag. 43 <----