Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 maggio 2006, n.230
Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti.
(GU n. 160 del 12-07-2006)

testo in vigore dal: 13-7-2006

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE; Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 31 marzo 2006; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, e' modificato come segue: a) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie: a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita; b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»; b) all'articolo 1, comma 3, e' soppressa la lettera a); c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite. 2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite. 3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni.»; d) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis: «Art. 2-bis. - 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite. 2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni»; e) l'allegato I, Parte seconda, e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 maggio 2006 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114 ----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 26 della G.U. <----