Allegato A L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 agosto 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 194/00;
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di
seguito: deliberazione n. 60/04);
la deliberazione dell'Autorita' 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di
seguito: deliberazione n. 215/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 116/05;
la deliberazione dell'Autorita' 9 gennaio 2006, n. 2/06;
la deliberazione dell'Autorita' 10 maggio 2006, n. 94/06 (di
seguito: deliberazione n. 94/06);
la deliberazione dell'Autorita' 19 giugno 2006, n. 119/06 (di
seguito: deliberazione n. 119/06);
la deliberazione dell'Autorita' 3 luglio 2006, n. 136/06 (di
seguito: deliberazione n. 136/06);
i pareri del Comitato di esperti, istituito ai sensi dell'art. 2,
della deliberazione n. 60/04, in materia di quantita' strettamente
indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del
provvedimento Cip n. 6/92, formulati all'art. 6, comma 6.7, del
regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04, e con le note
trasmesse all'Autorita' in data 20 ottobre 2004 (prot. n. 001512,
prot. Autorita' n. 023221 del 22 ottobre 2004) e 5 aprile 2006 (prot.
n. 000902, prot. Autorita' n. 009098 del 13 aprile 2006);
gli esiti dell'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della
deliberazione n. 94/06;
Considerato che:
l'Autorita', al fine di intensificare ed estendere le verifiche e
i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili, nonche' sugli impianti di cogenerazione, con
deliberazione n. 60/04 ha disposto di avvalersi della Cassa
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa),
prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti
con il compito di predisporre un regolamento recante criteri e
modalita' per procedere alle suddette attivita' (di seguito: il
regolamento);
l'Autorita', con deliberazione n. 215/2004, ha approvato il
regolamento e, con le deliberazioni n. 2/06 e n. 136/06, ha prorogato
l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2007;
l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che la valutazione
della quantita' strettamente indispensabile deve essere stabilita
sulla base dei dati garantiti dal costruttore o dalle specifiche di
acquisto del macchinario;
tale valutazione del Comitato di esperti e' stata oggetto,
unitamente ad altre quattro doglianze, di impugnazione innanzi al
Tribunale amministrativo della regione Lombardia (di seguito: TAR
Lombardia) da parte delle societa' Edison SpA, Termica Boffalora Srl
e Termica Milazzo Srl;
con sentenza n. 4831/05 del 16 novembre 2005, il TAR Lombardia ha
rigettato la doglianza in oggetto, perche' non fondata;
il titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede
che agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il
cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia
tra quelle riportate alle lettere d), e) ed f) della tabella 1 si
applica un prezzo di cessione calcolato secondo i criteri di cui alle
lettere da c1) a c6) del medesimo titolo II, punto 12-bis;
i combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera:
d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono le
biomasse, gli RSU, nonche', previo accertamento del comitato tecnico,
i rifiuti, gli scarti o i residui utilizzati in impianti con
problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU
(di seguito: biomasse o RSU);
e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i
combustibili di processo o residui o recuperi di energia (di seguito:
combustibili di processo o residui);
f) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i
combustibili fossili, distinti tra idrocarburi e carbone;
il titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n.
6/92, prevede che, «nel caso in cui l'impiego di combustibile/i
afferente/i alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1,
sia superiore alla quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo
del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di
cessione risultante e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, in
caso contrario il prezzo di cessione e' unico»; detta quantita' non
e' tuttavia quantificata nel provvedimento medesimo e va, quindi,
determinata caso per caso;
la relazione tecnica al decreto 4 agosto 1994 precisa che l'art.
3 del medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, «la modalita' di
calcolo del prezzo di cessione nel caso di impianti che utilizzano
piu' di un tipo di combustibile in base ad un criterio che premia il
maggior uso di combustibili meno pregiati anche in funzione
dell'indice energetico dell'impianto»;
il titolo II, punto 12-bis, lettera c2), del provvedimento Cip n.
6/92 prevede che, nel caso di impiego di combustibili afferenti ad
almeno due delle tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f)
limitatamente al carbone, il prezzo di cessione e' pari alla media
pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente con i diversi
tipi di combustibili, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro
impiego separato e, quindi, detto prezzo di cessione non dipende
dalla quantita' strettamente indispensabile; qualora l'impiego di un
combustibile risulti inferiore alla soglia del 2 percento del totale,
il titolo II, punto 12-bis, lettera c6), del medesimo provvedimento
prevede che il suo utilizzo venga considerato nullo ai fini del
calcolo della media pesata;
il titolo II, punto 12-bis, lettera c3), del provvedimento Cip n.
6/92 prevede che, nel caso di utilizzo di combustibili diversi, di
cui almeno uno afferente alla tipologia di cui alla lettera f) della
tabella 1 con esclusione del carbone (quindi limitatamente agli
idrocarburi), il prezzo di cessione e' unico, nel caso di rispetto
della quantita' strettamente indispensabile, e differenziato tra ore
piene e ore vuote nel caso di superamento di detta quantita', e
comunque correlato al valore dell'indice Ien conseguito
dall'impianto;
per alcuni impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1
del provvedimento Cip n. 6/92 il valore della quantita' strettamente
indispensabile era gia' stato approvato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare
delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita';
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e' emerso
che, in almeno un caso, sarebbero stati utilizzati idrocarburi in
quantitativi superiori alla quantita' strettamente indispensabile,
come individuata in concreto per detto impianto, pur continuando il
titolare a percepire il prezzo di cessione unico riconosciuto sul
presupposto del rispetto di tale quantita';
dai medesimi esiti risulta altresi' che diversi soggetti titolari
di impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del
provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano, su base annua, combustibili
fossili non hanno mai segnalato al soggetto cessionario (Enel o
Gestore del sistema elettrico - GRTN) di utilizzare combustibili
fossili in quantita' superiore a quella strettamente indispensabile
approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o dal Gestore del sistema elettrico - GRTN (di
seguito: Gestore del sistema elettrico), sentita l'Autorita', come
previsto dal titolo I, 5° capoverso, del provvedimento Cip n. 6/92 e
dalle convenzioni di cessione destinata sottoscritte con il soggetto
cessionario;
con la deliberazione n. 94/06 l'Autorita' ha avviato
un'istruttoria conoscitiva volta ad acquisire elementi utili alla
adozione di una direttiva nei confronti della Cassa che orienti
l'azione della stessa ai fini della gestione dei seguiti, ivi inclusi
anche gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate, delle
verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse,
con utilizzo di combustibili fossili nella quantita' strettamente
indispensabile;
come gia' evidenziato dalla deliberazione n. 94/06, occorre in
particolare fornire chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:
modalita' relative alla concreta determinazione, per gli
impianti interessati, del valore corrispondente alla quantita'
strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
possibilita' di modificare, eventualmente sulla base di quali
presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto
valore durante la vita dell'impianto;
obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati
ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di
utilizzo di combustibili fossili per quantitativi superiori alla
quantita' strettamente indispensabile;
l'Autorita', con la deliberazione n. 94/06, ha inteso dare
impulso, anche in ragione delle rilevanti implicazioni della materia
trattata, alla piu' ampia interazione con tutti i soggetti
interessati, avviando a tal fine un'istruttoria conoscitiva,
nell'ambito della quale consentire a questi ultimi di fornire ogni
ulteriore elemento o informazione ritenuti utili, e in tal modo
offrendo agli stessi un'ulteriore possibilita' di rappresentazione e
difesa delle proprie posizioni, oltre quelle che si daranno, se del
caso, nelle procedure con cui saranno amministrati i seguiti
individuali; cio' che puo' garantire un elevato livello di
configurazione delle garanzie di tutela rispetto a questioni di
rilevante impatto economico, ivi incluse quelle relative ai recuperi
di somme indebitamente versate in materia di quantita' strettamente
indispensabile;
l'Autorita', con la deliberazione n. 94/06, ha riconosciuto a
tutti i soggetti interessati la facolta' di far pervenire, entro il
31 maggio 2006, ogni elemento o informazione ritenuti utili ai fini
di cui sopra;
nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire
all'Autorita', entro il suddetto termine, elementi o informazioni al
riguardo;
l'Autorita', con la deliberazione n. 94/06, ha previsto che
l'istruttoria avviata con la medesima deliberazione si concluda entro
il 20 giugno 2006, conferendo mandato al responsabile della Direzione
vigilanza e controllo dell'Autorita' di procedere allo svolgimento
delle attivita' conoscitive ai fini della medesima istruttoria, e in
particolare:
alle convocazioni e all'organizzazione di incontri con
operatori e con le loro associazioni rappresentative, ritenuti
necessari;
alla formulazione di proposte all'Autorita' per l'adozione
della direttiva di cui al punto 1 della medesima deliberazione;
in data 8 giugno 2006 le societa' Api Energia Spa, Isab Energy
Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti di gassificazione IGCC che
utilizzano residui hanno richiesto una proroga dei termini previsti
dalla deliberazione n. 94/06;
con la deliberazione n. 119/06 l'Autorita' ha prorogato il
termine di chiusura dell'istruttoria conoscitiva di cui alla
deliberazione n. 94/06 dal 20 giugno 2006 al 20 luglio 2006;
in data 20 giugno 2006 le societa' Api Energia Spa, Isab Energy
Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti che utilizzano residui, hanno
trasmesso all'Autorita', alla Cassa e ad Assoelettrica, tre note, di
identico contenuto, tese a dimostrare «l'assoluta estraneita' degli
impianti di gassificazione all'ambito di applicazione della delibera
n. 94/06»; dette comunicazioni sono state integrate, in data
20 luglio 2006 da tre ulteriori note, di identico contenuto, tese a
ribadire detta estraneita', precisando, tra l'altro, che:
gli impianti IGCC sono impianti mono-fuel che, a regime,
utilizzano come combustibile un gas di sintesi e che non possono
quindi essere assimilati a impianti che a regime utilizzano
contemporaneamente combustibili diversi;
l'utilizzo di gasolio in detti impianti non avviene mai a
regime, ma solo nelle fasi di avviamento, fermata ed emergenza;
tali fasi corrispondono a situazioni in cui l'utilizzo di
gasolio e' tecnicamente inevitabile o a quelle in cui, a fronte
dell'improvvisa indisponibilita' del gas di sintesi prodotto dalla/e
sezione/i di gassificazione, occorre garantire la disponibilita' di
una adeguata quantita' di vapore sia per fronteggiare le potenziali
situazioni di emergenza che per riavviare la/e sezione/i di
gassificazione;
in data 13 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali
soggetti interessati all'utilizzo di combustibili di processo (Edison
Spa ed Elettra Holdings Spa);
in data 27 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali
soggetti interessati all'utilizzo di biomasse o RSU e delle loro
Associazioni rappresentative (Aper, Asm Brescia, Assoelettrica, Euro
Energy Group, Federutility, Hera Spa, Itabia, Sices Srl, Sicet Srl);
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e
dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n.
94/06 e' emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente a
combustibili di processo e' soggetto a condizioni di variabilita'
delle condizioni di fornitura dei combustibili di processo che
rendono, secondo un operatore, difficile stabilire un valore della
quantita' strettamente indispensabile unico e valido per l'intera
vita utile dell'impianto, mentre secondo l'altro operatore
interessato, risulta possibile fissare un valore della quantita'
strettamente indispensabile sulla base dei parametri di progetto o
garantiti dal costruttore e rispettare detto valore nelle condizioni
reali di esercizio;
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e
dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n.
94/06 e' emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente ai:
combustibili di processo e' strettamente connesso ai limiti
tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas di utilizzare
combustibili a basso potere calorifico, ai transitori di avviamento e
spegnimento, oltre che all'esigenza di compensare le variabilita'
delle condizioni di fornitura dei gas di processo e i vincoli posti
dal sistema di compressione dei gas, e risulta dell'ordine del 50-60%
dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto nel caso di
cicli combinati e fino al 5% nel caso impianti termoelettrici
convenzionali o di motori a combustione interna, con valori
significativamente piu' elevati durante il periodo di avviamento e
collaudo;
residui derivanti dal ciclo di raffinazione del petrolio e'
strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle
turbine a gas che utilizzano gas di sintesi, ai transitori di
avviamento e spegnimento, alle situazioni di emergenza sui sistemi di
gassificazione, e risulta in percentuali variabili tra il 5 e il 20%
dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto, con valori
significativamente piu' elevati durante il periodo di avviamento e
collaudo;
RSU o alle biomasse e' strettamente connesso all'esigenza di
sostenere il processo di combustione e al raggiungimento delle
temperature di post-combustione nel rispetto dei limiti alle
emissioni inquinanti imposti dalla normativa vigente o ad esigenze
connesse a transitori di avviamento e spegnimento o a situazioni di
emergenza e risulta, nella maggior parte dei casi, inferiore alla
soglia del 2% per le biomasse e del 5% per gli RSU;
dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione
n. 94/06 e' altresi' emerso che nel caso di impianti che trattano
rifiuti speciali pericolosi di origine industriale la definizione
della quantita' strettamente indispensabile deve tener conto delle
esigenze specifiche di tali impianti, vincolati a prescrizioni
normative sulla temperatura di post-combustione, complessita' di
alimentazione e riduzione del valore medio del potere calorifico che
determinano limiti alla quantita' strettamente indispensabile
specifici e difformi da quelli relativi alla generalita' degli
impianti che utilizzano RSU e biomasse;
l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che il produttore
documenti il valore della quantita' strettamente indispensabile con
dati e/o certificazioni del costruttore; con nota trasmessa il
5 aprile 2006 all'Autorita' (prot. n. 000902, prot. Autorita' n.
009098 del 13 aprile 2006) il Comitato di esperti ha altresi'
precisato che eventuali indisponibilita', malfunzionamenti ed
obsolescenze dei sistemi di produzione, trasporto e stoccaggio dei
combustibili residui di processo e dell'impianto di generazione non
giustificano variazioni della quantita' strettamente indispensabile
rispetto a quella inizialmente dichiarata;
nel periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto
4-bis del provvedimento Cip n. 6/92, puo' rendersi necessario
ricorrere all'utilizzo di una quantita' annua di idrocarburi negli
impianti che utilizzano combustibili di processo o residui, o RSU o
biomasse, maggiore rispetto alla situazione a regime degli impianti;
dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e
dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n.
94/06 e' emerso che, nel caso di utilizzo di combustibili di processo
o residui, le quantita', le caratteristiche merceologiche e i prezzi
di tali combustibili sono regolate da specifici contratti commerciali
di fornitura tra il soggetto fornitore dei combustibili e il titolare
dell'impianto di produzione di energia elettrica;
con lettera del 17 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 017118 del
19 luglio 2006) la societa' Edison Spa ha manifestato il proprio
dissenso alla esibizione delle dichiarazioni rese nel corso
dell'audizione del 13 giugno 2006 e dei documenti prodotti
successivamente, in ragione del carattere sensibile e confidenziale,
anche sotto il profilo industriale, delle informazioni contenute;
Ritenuto opportuno:
fornire chiarimenti ai fini della determinazione della quantita'
strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d)
ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base
annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non
e' mai stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle
convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita', con
riferimento ai seguenti profili:
modalita' relative alla concreta determinazione, per gli
impianti che utilizzano combustibili diversi, del valore
corrispondente alla quantita' strettamente indispensabile di cui al
provvedimento Cip n. 6/92;
possibilita' di modificare, eventualmente sulla base di quali
presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto
valore durante la vita dell'impianto;
obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati
ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di
utilizzo di idrocarburi per quantitativi superiori alla quantita'
strettamente indispensabile;
prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e)
della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua,
utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantita'
strettamente indispensabile e' gia' stato approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto
cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita
l'Autorita', siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al
rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di
cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di
cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92;
prevedere una direttiva nei confronti della Cassa in ordine alla
gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di
produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di
processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano
anche idrocarburi, ivi inclusi gli eventuali recuperi di somme
indebitamente versate;
Delibera:
1. Di approvare i chiarimenti riportati nell'allegato A, che e'
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini
della determinazione della quantita' strettamente indispensabile per
gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del
provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche
idrocarburi e per i quali detta quantita' non e' mai stata approvata
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal
soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione
destinata, sentita l'Autorita'.
2. Di prevedere che i valori della quantita' strettamente
indispensabile determinati secondo i chiarimenti di cui all'allegato
A si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. Di prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e)
della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua,
utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantita'
strettamente indispensabile e' gia' stato approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal soggetto
cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita
l'Autorita', siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al
rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di
cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di
cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92.
4. Di adottare la seguente direttiva nei confronti della Cassa:
«Sulla base degli esiti delle verifiche ispettive svolte ai sensi
della deliberazione n. 60/04, la Cassa, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, comma 1.1, e dall'art. 7, comma 7.1, della deliberazione
n. 194/00, gestisce i seguiti del caso, ivi inclusi gli eventuali
recuperi amministrativi degli importi indebitamente percepiti dai
soggetti titolari di convenzioni di cessione destinata ai sensi del
provvedimento Cip n. 6/92 che non ottemperano le disposizioni di cui
al presente provvedimento. A tale scopo la Cassa puo' avvalersi anche
del Gestore del sistema elettrico, nel suo ruolo di cessionario
nazionale dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.».
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello
sviluppo economico, alla Cassa e al Gestore del sistema elettrico.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data della
sua pubblicazione.
Milano, 3 agosto 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
Chiarimenti ai fini della determinazione della quantita' strettamente
indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della
tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua,
utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantita' non e' mai
stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle
convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorita'.
Art. 1.
Criteri per la determinazione del valore della quantita' strettamente
indispensabile
1.1. Per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del
provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche
idrocarburi, la quantita' strettamente indispensabile, di cui al
titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del medesimo provvedimento, e'
pari al 5% dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto.
1.2. Per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del
provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano rifiuti speciali e non sono
in grado di soddisfare il valore della quantita' strettamente
indispensabile come individuato dal comma 1.1 e per gli impianti di
cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92
che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, la quantita'
strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12-bis,
lettera c1), del medesimo provvedimento, e' pari al valore stabilito,
per ciascun impianto che,su base annua, utilizza anche idrocarburi,
dal Gestore del sistema elettrico sulla base di una relazione tecnica
trasmessa dal soggetto titolare dell'impianto al Gestore medesimo,
all'Autorita' e alla Cassa contenente: i) i valori di progetto della
quantita' strettamente indispensabile; ii) i valori garantiti dal
costruttore dell'impianto o accertati in sede di collaudo, riferiti
alle condizioni contrattuali di fornitura dei combustibili
utilizzati; iii) l'analisi di eventuali margini di tolleranza
rispetto ai predetti valori per tener conto delle condizioni reali di
esercizio.
1.3. Il valore della quantita' strettamente indispensabile, come
determinato dai precedenti commi 1.1 e 1.2, puo' essere superato
durante il periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II,
punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92, nella misura massima pari
a ulteriori 5 punti percentuali dell'energia primaria annualmente
immessa nell'impianto, senza effetti sui prezzi di cessione.
1.4. Agli impianti di cui al comma 1.1, negli anni in cui
rispettano il valore della quantita' strettamente indispensabile di
cui ai precedenti commi 1.1 e 1.3, si applica il prezzo di cessione
di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), caso di Ien
\geq 10. Tali impianti non sono pertanto tenuti alla comunicazione
del valore dell'indice Ien.
1.5. Agli impianti di cui al comma 1.2, negli anni in cui
rispettano il valore della quantita' strettamente indispensabile di
cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3, si applicano i prezzi di cui al
titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), correlati al valore
dell'indice Ien.
1.6. Negli anni in cui viene superato il valore della quantita'
strettamente indispensabile di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2 e 1.3
per cause diverse da quelle previste dal successivo art. 2, si
applicano i prezzi di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c3),
punto b), correlati al valore dell'indice Ien.
Art. 2.
Variazione del valore della quantita' strettamente indispensabile nel
corso della vita utile dell'impianto
2.1. I valori della quantita' strettamente indispensabile, come
determinati ai sensi dell'art. 1, possono essere modificati dal
Gestore del sistema elettrico nel corso della vita utile
dell'impianto solo a seguito di atti normativi connessi a limitazioni
delle emissioni inquinanti imposti dalle autorita' competenti.
Art. 3.
Obblighi informativi
3.1. I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle
lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, che
non rientrano nei casi previsti dall'art. 1, comma 1.1, e che, su
base annua, utilizzano anche idrocarburi, sono tenuti a trasmettere
al Gestore del sistema elettrico, all'Autorita' e alla Cassa la
relazione di cui all'art. 1, comma 1.2, entro il termine del
30 novembre 2006 per le convenzioni in vigore alla medesima data o
entro la data di stipula per le convenzioni stipulate successivamente
alla data del 30 novembre 2006.
3.2. I soggetti produttori titolari degli impianti di cui
all'art. 1 sono tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore del
sistema elettrico l'eventuale utilizzo di idrocarburi in quantita'
superiore a quella strettamente indispensabile, come determinata ai
sensi dell'art. 1, e l'eventuale indisponibilita' di componenti
critici dell'impianto che avessero ad influire sul rispetto di detta
quantita' o della potenza convenzionata dell'impianto.
3.3. I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle
lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che
utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che,
su base annua, utilizzano anche idrocarburi, comunicano, entro il
30 aprile di ogni anno, al Gestore del sistema elettrico le quantita'
e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel
corso dell'anno precedente. Per l'anno in cui termina il periodo di
collaudo e avviamento di cui all'art. 1, comma 1.3, detta
comunicazione deve distinguere le suddette quantita' ed energie
primarie tra il periodo di collaudo e avviamento e il restante
periodo dell'anno solare. Tale distinzione deve essere operata anche
nei casi di cui all'art. 2.
3.4. Il Gestore del sistema elettrico, sulla base delle
comunicazioni di cui al comma precedente, verifica il rispetto della
quantita' strettamente indispensabile e, se del caso, effettua i
recuperi amministrativi conseguenti.
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