IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per
il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e
cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8, che
prevede un sistema di certificazione della qualita' per le imprese di
autotrasporto per settori merceologici specifici;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in
particolare l'art. 9, comma 2, lettera e), che prevede da parte del
Comitato centrale della formulazione di «indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di
merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di
prodotti farmaceutici»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante
«Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalita' e tempi per
l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualita' da
parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;
Delibera:
Art. 1.
Scopi e finalita'
La presente delibera formula un corpo coordinato ed integrato di
indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che
effettuano autotrasporto di merci pericolose, di derrate reperibili,
di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione al
disposto dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, ai fini del disposto dell'art. 11 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, allo scopo di offrire un servizio di
trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.
Art. 2.
Contenuto degli indirizzi
Gli indirizzi in tema di qualita' e sicurezza per le imprese di
autotrasporto, relativamente ai settori di cui all'art. 1, sono
definiti nel «Codice di pratica dei sistemi di gestione della
sicurezza dell'autotrasporto», allegato e parte integrante della
presente delibera. (Allegato A).
Art. 3.
Adozione del codice di pratica dei sistemi di gestione della
sicurezza dell'autotrasporto
L'adozione di sistemi di certificazione di qualita', secondo gli
indirizzi formulati nel «Codice di Pratica» di cui all'art. 2, da
parte dei vettori per il trasporto su strada delle categorie
merceologiche di cui all'art. 1, e' effettuata nel rispetto
dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori, e con le
modalita' di cui al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.
Roma, 27 giugno 2006
Il presidente: De Lipsis
Allegato A
Delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006
CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E
DELL'AUTOTRASPORTO (SSA)
1. Premessa.
Scopo del presente documento e' quello di fornire i requisiti per
un sistema di gestione della sicurezza per l'autotrasporto (d'ora in
poi SSA) per consentire ad un vettore di controllare i suoi rischi
operativi (ad esempio, ma non solo, incidenti stradali) e di
soddisfare le richieste dei clienti.
Il presente codice e' finalizzato alla messa in sicurezza dei
servizi e, pertanto, alla certificazione di qualita' di quelle
aziende che operano nei settori delle merci pericolose, derrate
deperibili, rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici.
L'SSA e' un riferimento tecnico/operativo per le imprese che
esercitano attivita' di autotrasporto su gomma nei quattro settori di
cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 284/2005 e che intendono
organizzarsi con un sistema di gestione della sicurezza con la
finalita' di conseguire anche la «Certificazione di conformita» al
codice.
Il presente codice puo' essere applicato a qualsiasi vettore che
desideri realizzare un sistema di gestione della sicurezza
dell'autotrasporto per:
1) eliminare o ridurre il rischio per gli autisti e per le
parti interessate che possano risultare esposti ai rischi
dell'autotrasporto;
2) andare incontro ai clienti nella soddisfazione desiderata,
poiche' la sicurezza e' considerata come un requisito implicito
desiderato dalla clientela;
3) attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di
gestione della sicurezza nelle aziende, avendo a riferimento uno
strumento di riferimento (il codice).
2. Elementi essenziali del codice di pratica in un sistema (SSA).
Il vettore deve stabilire, documentare e mettere in atto un
sistema di gestione della sicurezza allo scopo di assicurare che i
servizi forniti siano conformi ai requisiti specificati dal cliente e
ai requisiti cogenti previsti dalla normativa vigente.
2.1. Manuale.
Il vettore deve predisporre il manuale per il sistema di gestione
della sicurezza del trasporto che soddisfi i requisiti di questo
codice; il manuale deve definire la politica della sicurezza, deve
comprendere o fare riferimento alle procedure del sistema e deve
indicare la struttura della documentazione utilizzata nel sistema di
gestione.
2.2. Procedure del sistema di gestione per la sicurezza
dell'autotrasporto.
Il vettore deve:
predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti
della legislazione e dei regolamenti applicabili con il codice.
implementare efficacemente il sistema di gestione per la
sicurezza e le sue procedure documentate.
L'ampiezza e il dettaglio delle procedure che fanno parte del
sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto devono essere
correlate alla complessita' dell'attivita', ai metodi utilizzati e
alla competenza del personale addetto allo svolgimento delle
attivita'.
2.3. Politica del sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.
La direzione definisce e documenta la politica del «Vettore» in
merito alla sicurezza del trasporto delle merci.
La politica comprende gli obiettivi e l'impegno per la sicurezza
del trasporto, la qualita' del servizio ed il loro miglioramento
continuo ed e' finalizzato al soddisfacimento delle esigenze e delle
aspettative dei clienti e delle parti interessate, nonche' al
rispetto di ogni specifica norma che riguardera' la tipologia dei
trasporti effettuata.
Il vettore assicura che sia nota, comunicata, compresa,
implementata e sostenuta a tutti i livelli all'interno
dell'organizzazione.
2.4. Responsabilita' e autorita'.
Devono essere definite e documentate le responsabilita',
autorita' ed interrelazioni del personale che gestisce, esegue e
verifica le attivita' afferenti alla sicurezza del trasporto; in
particolare per il personale che necessita di autonomia organizzativa
ed autorita' per:
attivare azioni dirette a prevenire il verificarsi di sinistri
e di altri incidenti relativi alla sicurezza del trasporto merci,
rifiuti, merci pericolose, farmaci o alimentari;
attivare azioni atte a prevenire non conformita' riferite alla
sicurezza del trasporto e ad attivare processi e sistemi per
raggiungere un alto livello di sicurezza del trasporto e qualita' del
servizio;
documentare e registrare ogni problema afferente alla sicurezza
del trasporto delle merci ed alla sicurezza operativa dei veicoli;
attivare, raccomandare o fornire soluzioni attraverso canali
definiti; verificare l'implementazione delle soluzioni e valutare con
continuita' il miglioramento;
controllare le attivita', la sicurezza del trasporto delle
merci, l'utilizzo dei veicoli nel programma di trasporto e le
attrezzature fino all'eliminazione di ogni carenza o condizione
insoddisfacente.
2.5. Documenti organizzativi.
Il vettore deve predisporre uno schema organizzativo
(organigramma), accompagnato da documenti formali (es. mansionari)
con i quali vengono definite le responsabilita', l'autorita' delle
persone indicate nello schema organizzativo. Ogni vettore definisce
all'interno dell'organigramma aziendali le figure responsabili ed i
loro compiti: ad es. presidenti, amministratore, responsabile della
sicurezza, responsabili di funzione, responsabili operativi, ecc.
2.6. Risorse.
Il vettore deve mettere a disposizione risorse idonee per attuare
e tenere aggiornato il sistema di gestione della sicurezza del
trasporto, migliorandone l'efficacia.
Il vettore deve identificare e fornire risorse di personale
addestrato per al gestione, l'erogazione del servizio e la verifica
delle attivita', compresi gli audit annuali interni sulla gestione
del sistema di gestione della sicurezza del trasporto del vettore.
2.7. Rappresentante della direzione.
La direzione, che ha la responsabilita' esecutiva, deve nominare
un rappresentante che, oltre alle altre mansioni, abbia autorita'
per:
assicurare che sia istituito, messo in atto e mantenuto attivo
un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto conforme al
codice;
assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice
e nei documenti del sistema di gestione per la sicurezza del
trasporto (manuale, procedure, istruzioni);
riferire alla direzione, tramite apposita relazione,
sull'andamento del sistema di gestione della sicurezza del trasporto
espresso dagli indicatori appositamente predisposti al fine di
permetterne il riesame e il miglioramento; tale relazione e' la base
per la valutazione della direzione dell'efficacia del sistema dei
trasporti e per il suo miglioramento;
promuove la conoscenza dei requisiti del cliente all'interno
dell'organizzazione.
Il rappresentante della direzione deve far parte della direzione
aziendale e puo' avere anche altre responsabilita' purche' non in
contrasto con le responsabilita' assegnategli per il sistema; in
piccole organizzazioni, il rappresentante della direzione puo'
coincidere con il titolare.
2.8. Pianificazione.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure
documentate per individuare ed avere accesso ai requisiti legali e di
altro genere che riguardano e sono applicabili al sistema di gestione
della sicurezza del trasporto.
Il vettore deve mantenere aggiornate queste informazioni e
comunicarle ai dipendenti e alle parti interessate.
2.9. Piano di sicurezza del trasporto.
Il vettore deve tenere in considerazioni le seguenti attivita',
ove opportuno, allo scopo di soddisfare i requisiti specificati per
il servizio di trasporto:
l'identificazione e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni,
i permessi, le assicurazioni, le attrezzature, i controlli, i
processi, i veicoli, le apparecchiature (compresi strumenti di prova
e collaudo), le risorse e le competenze che possono essere necessarie
per il raggiungimento dei livelli di sicurezza individuati dagli
obiettivi del sistema di gestione;
l'assicurazione della corrispondenza della manutenzione del
veicolo, delle procedure di prova e collaudo e dell'addestramento con
la documentazione applicabile;
l'aggiornamento, quando necessario, dell'addestramento, della
manutenzione, delle prove, dei collaudi, incluso lo sviluppo e
l'acquisizione di nuovi strumenti;
l'identificazione e l'attuazione delle disposizioni per la
misurazione, il monitoraggio e le conseguenti azioni da compiere per
assicurare che i processi di sicurezza siano effettivamente operativi
e conformi ai requisiti del cliente;
l'identificazione e l'opportuna verifica dei cambiamenti e/o
delle modifiche sostanziali ai processi e/o del sistema di gestione;
l'identificazione di tutti gli indicatori di prestazione della
sicurezza del trasporto e la definizione degli obiettivi specifici
del vettore rispetto a questi indicatori;
l'identificazione e la conservazione di tutte le registrazioni.
l'identificazione di tutti gli elementi di controllo riferiti
all'area fornitori e le relative valutazioni;
la definizione del rappresentante della direzione per la
sicurezza del trasporto;
l'informazione e la formazione del personale, in modo da
evitare scompensi e problemi all'integrita' e all'efficacia del
sistema di gestione.
Per servizi particolari e specifici, resi al di fuori degli
standard aziendali, il vettore dovrebbe predisporre una
pianificazione particolare e quindi procedure specifiche che siano
coerenti con il sistema di gestione della sicurezza del trasporto.
2.10. Obiettivi.
Il vettore deve stabilire obiettivi documentati, per ogni
funzione e ad ogni livello dell'organizzazione, relativi al sistema
di gestione della sicurezza del trasporto. Ove possibile questi
obiettivi devono essere quantificati. Gli obiettivi devono essere
coerenti con la politica e devono includere l'impegno al
miglioramento continuo. Nel definire gli obiettivi, il vettore deve
prendere in considerazione:
le prescrizioni legali e di altro genere applicabili;
i pericoli e i rischi in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
le opzioni tecnologiche;
i requisiti finanziari, commerciali e operativi;
l'analisi degli incidenti e degli indicatori di prestazione e
di sicurezza;
i requisiti dei clienti e la valutazione della loro
soddisfazione.
2.11. Personale.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure
documentate per identificare le competenze e le esigenze di
addestramento del personale. Inoltre deve provvedere all'erogazione
dell'addestramento opportuno a tutto il personale che svolge
attivita' relativa al sistema di gestione per la sicurezza dei
trasporti.
Le procedure di addestramento devono prendere in considerazione
diversi livelli di responsabilita', abilita' e rischio.
Le procedure devono garantire per tutti i dipendenti impiegati in
ogni funzione e livello la consapevolezza in merito a:
l'importanza di utilizzare le procedure del sistema di gestione
della sicurezza del trasporto;
le conseguenze reali e potenziali delle loro attivita'
lavorative sulla sicurezza;
i benefici delle migliori prestazioni personali sulla
sicurezza;
i ruoli e le responsabilita' nella realizzazione della politica
e nel rispetto delle procedure e dei requisiti del sistema di
gestione della sicurezza del trasporto, compresi i requisiti di
preparazione e risposta alle emergenze ed alle conseguenze potenziali
nel caso non siano seguite specifiche procedure operative.
Il personale che svolge compiti specifici assegnati, deve essere
qualificato sulla base di appropriata istruzione, addestramento,
abilita' ed esperienza secondo le esigenze. Il sistema di
addestramento deve fornire l'aggiornamento periodico sui requisiti
che necessitano di una qualificazione continua e inoltre deve
garantire l'aggiornamento delle competenze del personale (es. patenti
di guida, procedure di carico/scarico, guida sicura, trasporto di
merci pericolose, utilizzo delle nuove attrezzature, ecc.).
Devono essere conservate adeguate registrazioni relative
all'addestramento ed all'aggiornamento del personale.
2.12. Gestione del personale.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure
documentate per gestire il personale che svolge attivita' relative al
sistema di gestione della sicurezza del trasporto.
Devono essere conservate adeguate registrazioni che diano
evidenza della corretta gestione del personale.
2.13. Comunicazioni interne ed esterne.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure
documentate per identificare le parti interessate alle prestazioni
del sistema di gestione della sicurezza del trasporto e per
trasmettere adeguate comunicazioni sia ai dipendenti che alle parti
interessate.
2.14. Comunicazioni interne.
La diffusione degli ordini di servizio e delle comunicazioni
interne al personale di volta in volta interessato, ha lo scopo di
assicurare che le direttive impartite dalla direzione siano recepite
ed attuate.
La direzione dovra' assicurare che sia attivato un efficace
sistema di comunicazione all'interno dell'organizzazione del vettore
per la circolazione delle informazioni; cio' potra' essere garantito
con differenti modalita' (circolari, riunioni periodiche, siti
internet, ecc.): lo scopo e' quello di rendere edotto ciascun
collaboratore che opera all'interno del sistema delle conoscenze
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
direzione. Pertanto, sara' fondamentale la comunicazione della
politica e degli obiettivi, ma anche della documentazione di sistema.
Rientrano nel presente ambito d'applicazione quelle comunicazioni
che possano influire sulla valutazione dei rischi.
2.15. Comunicazioni esterne.
Il vettore provvede a fornire le comunicazioni previste
utilizzando adeguati canali d'informazione.
Le comunicazioni esterne possono riguardare anche la politica del
vettore in merito alla gestione della sicurezza del trasporto.
Il vettore mantiene appropriate registrazioni che attestino le
comunicazioni esterne avvenute in conformita' ai requisiti del
codice.
Devono essere gestite le comunicazioni che provengono da parti
interessate esterne (pubblica amministrazione, clienti, fornitori,
soci, ecc.), in particolare deve essere mantenuto l'impegno a
rispondere sempre per iscritto entro un termine prefissato richiesto
dal richiedente.
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