testo in vigore dal: 19-8-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di superare, nel
termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131
e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati
del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed
errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del
2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonche'
le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa
data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di
giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della
normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della
citata direttiva 79/409/CEE;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria
2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione
europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe
gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le
politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto e' finalizzato ad assicurare la conformita'
dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la
conservazione della fauna selvatica.
Art. 2.
Misure di conservazione
1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di
protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, si applicano le misure di conservazione
previste agli articoli 3, 4 e 5.
2. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di
conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione
interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e
successive modificazioni, individuano le misure di conservazione
necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente
gli habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato.
Art. 3.
Misure di conservazione inderogabili
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di:
a) esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla
prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione
agli ungulati e al cinghiale;
b) esercitare l'attivita' venatoria nel mese di gennaio con
l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e
di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
c) svolgere attivita' di addestramento di cani da caccia, con o
senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria;
d) effettuare la preapertura dell'attivita' venatoria;
e) esercitare l'attivita' venatoria in deroga ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979;
f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di
quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli
effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di
ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento
dei rifiuti;
i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca
(Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia
fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie
ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, e'
fatto divieto di esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente
alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di
selezione degli ungulati e al cinghiale.
3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto obbligo di
mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media
tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.
Art. 4.
Ulteriori misure di conservazione
1. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui
all'articolo 5, comma 2, sono altresi' vietate:
a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media
tensione e di impianti a fune permanenti;
b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da
sci;
c) lo svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata
fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di
soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' dell'accesso al fondo
degli aventi diritto.
2. La realizzazione di centrali eoliche e' sospesa fino
all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione
speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi
deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito
interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa
e la realizzazione dell'intervento e' subordinata a conforme e
obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS).
Art. 5.
Criteri ornitologici e requisiti minimi
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, e con il Ministro dei trasporti per
i profili di competenza, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie ambientali di
riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle
esigenze ecologiche delle specie presenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti
minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire: le
misure di cui all'articolo 4, comma 1; le modalita' di esercizio
nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 2 del
potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a)
e b), della citata direttiva 79/409/CEE; le altre Zone di protezione
speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto
dagli obblighi comunitari; le ulteriori misure specifiche di
conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di
cui al comma 1 e agli habitat esterni a dette Zone funzionali alla
conservazione degli uccelli; le modalita' di svolgimento di attivita'
di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' individuati i
tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali
ulteriori misure e, in caso di inerzia delle stesse, le misure da
applicare in via sostitutiva.
Art. 6.
Disposizioni attuative
1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di
aree naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi
della legislazione vigente, si applicano le norme del presente
decreto se piu' restrittive rispetto alle misure di salvaguardia
esistenti ed alle previsioni normative definite dai rispettivi
strumenti di pianificazione.
2. Le misure di conservazione previste nel presente decreto
sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate per le Zone di
cui all'articolo 2.
Art. 7.
Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE
e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di
carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno,
che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di
altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e
devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei
presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le
deroghe»;
b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' al parere
obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e
la parola: «grave» e' soppressa;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il
potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere
entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti
di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della
presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.».
Art. 8.
Intervento sostitutivo urgente
1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle
disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge
11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto,
abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti
applicativi, nonche' i calendari venatori nelle parti difformi dalle
suddette disposizioni. In attesa di tale adeguamento e al fine di
assicurare l'immediato rispetto dell'ordinamento comunitario, sono
sospesi gli effetti delle deroghe adottate dalle regioni in
difformita' dalle richiamate disposizioni. Decorso inutilmente il
termine suindicato, le leggi e gli atti regionali difformi da tali
disposizioni si intendono abrogati e annullati.
Art. 9.
Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'ordinamento
comunitario
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare
la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle
esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche
delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i
provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione
attuale.» ;
b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono
ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la
parola: «protezione» e' inserita la seguente: «speciale» e, dopo il
secondo periodo, e' inserito il seguente: «Le Zone di protezione
speciale (ZPS) si intendono classificate, o vvero istituite, dalla
data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari
e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni,
ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei
formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della
data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti
regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree
ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»;
c) all'articolo 1, dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il
seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con
i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le
informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori
riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna
selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica della presente
legge.»;
d) all'articolo 18, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel
periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di
dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il
periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di
nidificazione.»;
e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi
e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di
uccelli»;
g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole:
«detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per
vendere,».
Art. 10.
Invarianza della spesa
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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