testo in vigore dal: 20-06-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004),
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, ed in
particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la
normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per
attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalita' di
adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro
possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla
concorrenzialita';
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante
disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra
nella Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n.
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto
legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e il Ministero delle attivita' produttive hanno predisposto il Piano
nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva
2003/87/CE;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato
notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota
n. 5164/RAS/2004;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato
successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del
completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti
alla direttiva 2003/87/CE;
Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di
generazione nazionale e nelle modalita' di dispacciamento e
l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica
conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del
21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di
registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio
2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE;
Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentira', a partire dal 2005,
ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle
emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unita'
di riduzione delle emissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e
dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data
22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei
deputati, nonche' il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla
13ª Commissione del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso in data 9 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra
nella comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e
della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
emissioni provenienti dalle attivita' indicate nell'allegato A ed ai
gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attivita' di attuazione congiunta: un'attivita' di progetto
approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi
dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o
del Protocollo di Kyoto;
b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito: un'attivita' di
progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai
sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni
successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da
una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o
dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a
norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici o del Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra:
l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a
partire da fonti situate in un impianto;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla
quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto
riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una
o piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita'
direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le
attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle
emissioni e sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia
elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici
appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito
nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da
attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di
meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e
lo sviluppo presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un
impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A,
entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto
termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento
successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate
nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative
alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a
seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale
di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le
organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di
biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o
nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per
rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile
conformemente al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata
CER, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi
dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a
norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata
metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi
altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un
equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi
dell'articolo 17 con la responsabilita' di verificare le
dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto
stabilito dall'articolo 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata
nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di
Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo
medesimo;
u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata
ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi
dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a
norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:
a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo
ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita'
dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto
serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici,
l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo
dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile
dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un
impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso
di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi
di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica
alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il
1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal
1° gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione
di cui all'articolo 10;
l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in
tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni:
di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato
elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.
Art. 4.
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate
nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra
specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attivita',
senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente.
Art. 5.
Domanda di autorizzazione
1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle attivita' produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e
DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande
di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un
impianto che esercita le attivita' elencate nell'allegato A che
comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo
allegato hanno obbligo di presentare all'autorita' nazionale
competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e'
presentata all'autorita' nazionale competente almeno novanta giorni
prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che
il gestore deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda.
L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da
trasmettere con la domanda, nonche' le modalita' di trasmissione
delle stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai
commi 1, 2 e 3 l'autorita' nazionale competente si avvale del
supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
Art. 6.
Rilascio e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la
correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia
l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto
termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita'
nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore
dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti
elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della
metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;
d) disposizioni in tema di comunicazioni;
e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo
quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi
dell'articolo 16;
f) termine di durata stabilito dall'autorita' nazionale
competente.
Art. 7.
Aggiornamento dell'autorizzazione
1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le
modalita' e nelle forme definite dall'autorita' nazionale competente,
nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto,
di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identita' del gestore, ovvero
di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di
aggiornamento dell'autorizzazione, e' presentata dal gestore
dell'impianto all'autorita' nazionale competente almeno novanta
giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha
effetto.
2. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la
correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e
rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto
termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita'
nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore
dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresi' le
autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di
riferimento nazionale e comunitario.
Art. 8.
Autorita' nazionale competente
1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il
Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione
di autorita' nazionale competente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
dal Ministro delle attivita' produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di
emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea
di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE,
presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti
sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico
di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a)
e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono
tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra,
di cui all'articolo 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra
ai sensi dell'articolo 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui
all'articolo 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle
loro attivita' ai sensi dell'articolo 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica
e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto
previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea
C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici
i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione
di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della
direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di
monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui
all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della
Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione della
domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della
richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della
dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei
contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto
previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione
di cui all'articolo 23.
3. Il Comitato e' composto da sei membri, di cui tre nominati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal
Ministro delle attivita' produttive. Il direttore generale della
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale
della Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attivita' produttive sono membri permanenti del Comitato. I
rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due
amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in
un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra'
assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in
relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai
sensi del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie
deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene
data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da
sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del
comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del
comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del
comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e dal Ministro delle attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2.
6. Per le attivita' di sua competenza il Comitato si avvale degli
uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici
della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero
delle attivita' produttive, nonche' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il
coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato puo' istituire
apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle
associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati
all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove
l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie
specifiche.
7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non da'
luogo alla corresponsione di indennita', emolumenti, compensi o
rimborsi spese.
Art. 9.
Coordinamento con altri dispositivi di legge
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentita la
Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti
disciplinati dal presente decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce
la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.
Art. 10.
Piano nazionale di assegnazione
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro delle attivita' produttive, approvano per ciascun periodo di
riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano
nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto
dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in
questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni
che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonche' le
modalita' di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli
impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli
impianti nuovi entranti di cui all'articolo 22 e degli impianti in
stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si
fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati
nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per
l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA e'
predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto
conto delle osservazioni del pubblico.
2. Nel definire le modalita' di assegnazione delle quote di
emissioni ai singoli impianti, il PNA:
a) salvaguarda la sicurezza ed economicita' del sistema
energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;
b) tutela la competitivita' del sistema produttivo, evitando
effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;
c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati
dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza
energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori
interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) prevede modalita' che assicurino che, per il quinquennio che
ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote
di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.
3. Le modalita' di assegnazione delle quote di emissione agli
impianti termoelettrici tengono altresi' conto delle trasformazioni
in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle
modalita' di dispacciamento di merito economico, al fine di
contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.
4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto
previsto al comma 1.
Art. 11.
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro delle attivita' produttive, approvano la decisione di
assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli
impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite
nell'ambito del PNA.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla
base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al
gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello
stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di
cui all'articolo 21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone
l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal
rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al
rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di
attivita' dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al
gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui
all'articolo 14, comma 2.
Art. 12.
Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione
1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori
degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalita'
da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.
2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalita'
di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.
Art. 13.
Monitoraggio delle emissioni
1. Il gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute
sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata
dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di
attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato
sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito
nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.
Art. 14.
Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni
1. E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca
ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote
di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di
emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate
secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro sono
annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni
di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro
assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto
dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al
regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del
21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri,
standardizzato e sicuro.
2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui
all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale
e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro di cui
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro
contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da
ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo
di gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita'
separata per ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate
nell'allegato A, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire,
restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo
di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione;
le modalita' di richiesta della suddetta domanda sono stabilite
dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e
nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n.
2216/2004.
6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le
risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per
la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 15.
Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli
adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di
altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2,
effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle
quote di emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le
modalita' di verifica sono definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di
quote sono soggette ad annotazione nel Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto
invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una
dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto
nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata
dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata
dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede
affinche' il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto
faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19,
l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa
parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui
la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il
30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e
corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto
nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi
del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione
di cui al presente comma il gestore puo' unicamente utilizzare quote
di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a
proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a
restituire quote secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA
l'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro
delle quote di emissioni restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo
periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di
restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono
autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attivita' di
progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Cio' avviene
mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato,
di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del
registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo
periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno
dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto
dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i
gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti
dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di
scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad
ogni impianto cosi' come specificata nel PNA per tale periodo. La
conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da
parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una
CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere
utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di
Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti
possono essere utilizzate nel sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi
dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito
del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il
primo dei periodi di riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di
utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del
territorio e silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni
di cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse
all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle
quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore
delle stesse.
Art. 16.
Verifica delle comunicazioni delle emissioni
1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilita',
credibilita' e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e
delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate
dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi
discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute
nella dichiarazione e le emissioni effettive.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato in
esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un
verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17,
comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h)
del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica
della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore
accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui
all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui
all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i
risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio
dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che
presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve
svolgere la verifica stessa con serieta' ed obiettivita'.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve
garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i
documenti ed informazioni relativi all'attivita' oggetto della
verifica. Il verificatore e' tenuto alla riservatezza dei dati e
delle informazioni di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento di
detta attivita'.
Art. 17.
Accreditamento dei verificatori
1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i
verificatori dotati di adeguata professionalita' e che dimostrino di
conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva
2003/87/CE, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della
direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
attinenti alle attivita' sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di
emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione,
al calcolo e alla comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato
si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo
sviluppo.
3. E' istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il
Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito
sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di
reciprocita', degli attestati di verifica emessi da verificatori
accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le
risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per
la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 18.
Validita' delle quote
1. Le quote hanno validita' per le emissioni rilasciate durante il
periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.
2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro
cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che
non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15,
commi 7 e 11.
3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun
periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le
quote che non sono piu' valide e che non sono state restituite e
cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato
procede a sostituire le quote cosi' cancellate tramite rilascio di
quote valide per il periodo di riferimento in corso.
Art. 19.
Raggruppamenti
1. I gestori degli impianti che svolgono un'attivita' elencata
nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano
istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali
intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore
fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui
ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui
al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1
entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto
termine e' interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di
ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al
ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito
dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di
quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli
impianti stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore
fiduciario non e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la
comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sara'
stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso
di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario
sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi
di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti
alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento,
l'amministratore fiduciario e' soggetto alle sanzioni pecuniarie
amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilita'
dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilita' di
ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie
qualora a cio' non provveda l'amministratore fiduciario.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle
procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalita'
attraverso le quali i crediti derivanti da attivita' di attuazione
congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito
dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano
di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.
Art. 20.
S a n z i o n i
1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal presente decreto
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro
aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il
primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere
l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data
d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il
Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita'
dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di
cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a
25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le
suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data
di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il
Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita'
dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino
false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100
euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di
emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni
risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un
numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni
indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto
della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12,
verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il
gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il
primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente
assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per
il gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale
restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote
nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita'
della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle
emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni
anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5,
corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o
renda dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo che il
fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle
emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti
all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i]
nelle quantita' di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16
comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantita' pari
alla quantita' di emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di
40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i
periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un
numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni
indebitamente assegnate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle
emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione
ai sensi dell'articolo 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a
100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di
emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata
ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle
emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione
ai sensi dell'articolo 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a
100.000 euro.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal
Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per
quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a
conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni
sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni
effettive e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata
effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni
dichiarate e verificate.
Art. 21.
Chiusure e Sospensioni
1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in
cui interrompe le proprie attivita' in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in
cui l'impianto sospende le proprie attivita' di produzione in via
temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione devono:
a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o
stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;
b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla
quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della
chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di
verifica di cui all'articolo 16;
c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di
cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e
corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto
cosi' come da dichiarazione di cui alla lettera a).
4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal
Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3,
lettera c).
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le
condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte
dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno
sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione
parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della
autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per
l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato
di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
Art. 22.
Nuovi entranti
1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in
considerazione:
a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel
caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di
impianti esistenti o ripresa di attivita';
c) le capacita' di produzione e previsione di attivita'
dell'impianto;
d) livelli di utilizzo della capacita' di produzione registrati
nell'ambito del settore di appartenenza.
2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui
all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalita' di
assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.
Art. 23.
Relazione alla Commissione europea
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione
sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva
un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini
dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e
delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri
dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e
comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il
rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle
emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione e' trasmessa
alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione e' elaborata
sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della
direttiva 91/692/CEE.
Art. 24.
Accesso all'informazione
1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di
emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto, nonche' le
notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione
di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono
messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Art. 25.
Abrogazioni
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, e' abrogato
fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi
previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 26.
Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte
mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti
secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei
servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono
aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto
dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessita'
delle prestazioni richieste.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere,
successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge
18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
amministrazioni interessate alle predette attivita'.
Art. 27.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui
all'articolo 8, la funzione di autorita' nazionale competente viene
assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che
puo' avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di
cui all'articolo 4 e' rilasciata o aggiornata con decreto del
Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive.
3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva
2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione
europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data
24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del
presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni
contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527
del 25 maggio 2005.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate
equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del
31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in
materia di aggiornamento dell'autorizzazione.
5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 28.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato A
CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA
RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.
2. Nell'ambito di attivita' energetiche di cui al punto 1.1 viene
definito come impianto di combustione un impianto adibito alla
produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali
impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici
NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 cosi' come previsti dal
sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il
calore generato da tali impianti puo' essere trasferito
all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda,
aria calda, e puo' essere destinato a usi civili di riscaldamento,
raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi
processi produttivi.
3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
svolga varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso
impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali
attivita'.
=====================================================================
Attivita' | Gas serra
=====================================================================
1. Attivita' energetiche |
---------------------------------------------------------------------
1.1 Impianti di combustione con una potenza |
calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi |
gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.2 Raffinerie di petrolio |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.3 Cokerie |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di |
minerali metallici compresi i minerali solforati |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio |
(fusione primaria o secondaria), compresa la |
relativa colata continua di capacita' superiore a |
2,5 tonnellate all'ora |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3. Industria dei prodotti minerali |
---------------------------------------------------------------------
3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker |
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di |
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure |
di calce viva in forni rotativi la cui capacita' |
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in|
altri tipi di forni aventi una capacita' di |
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro |
compresi quelli destinati alla produzione di fibre|
di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 |
tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti |
ceramici mediante cottura, in particolare tegole, |
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, |
porcellane, con una capacita' di produzione di |
oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita' |
di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di |
colata per forno superiore a 300 kg/m3 |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
4. Altre attivita' |
---------------------------------------------------------------------
4.1 Impianti industriali destinati alla |
fabbricazione: |
---------------------------------------------------------------------
a) di pasta per carta a partire dal legno o da |
altre materie fibrose b) di carta e cartoni con |
capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate |
al giorno |anidride carbonica
(1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non
risultino sufficientemente dettagliate per classificare il processo
associato ad un impianto di combustione, si deve proceda per
esclusione: se il processo di combustione in questione non appare
altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato
nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.
Allegato B
GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE
Anidride carbonica (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Allegato C
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA
1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
- dell'impianto e le sue attivita' compresa la capacita' il
funzionamento e la tecnologia utilizzata;
- delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile
di produrre emissioni elencate nell'allegato B;
- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate
nell'allegato A, e
- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni
secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.
4. Sintesi non tecnica.
MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con
firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del
23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via
telematica.
In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo
contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o
controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie
contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo
d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di
contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile)
si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
Allegato D
CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate
nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi
dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno
precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la
credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e
delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con
particolare riferimento ai seguenti elementi:
a. dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e
calcoli connessi;
b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e
d) se si ricorre a misurazioni, opportunita' della scelta e
impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati
e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di
determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per
dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare
che:
a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli
standard scientifici applicabili, e
c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti
e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che
l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le
attivita' svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della
verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attivita'
svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per
quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della
verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare
l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le
fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei
dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni
complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica
indica esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un
elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di
monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella
determinazione delle emissioni complessive. Cio' riguarda in
particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari
per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare
attenzione sara' riservata alle fonti che presentano un elevato
rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di
limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo
l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul
processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui
all'art. 14, paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti
gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole
sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 puo' essere
presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano
errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Allegato E
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di
calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attivita \times Fattore di emissione \times
Fattore di ossidazione.
I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di
produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture
o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono
accettabili fattori di emissione specifici alle varie attivita' per
tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i
combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti
combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni
industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente
fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori
di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori
di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il
cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria.
Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del
carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione
aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici
per le varie attivita' e l'ossidazione e' gia' stata presa in
considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di
ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi
della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i
fattori specifici alle attivita' siano piu' precisi.
Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si
procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o
riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto
dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti
interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23,
paragrafo 2.
Allegato F
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5
A. Dati identificativi del gestore dell'impianto
B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso
l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta
elettronica di una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa'
capogruppo.
C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle
emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
a. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel
complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
- dati relativi all'attivita',
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.
b. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito
e per la quale le emissioni vengono misurate:
- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve
riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di
emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto
dell'ossidazione.
Allegato G
CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI
ARTICOLI 9, 22 E 30
1. La quantita' totale delle quote da assegnare per il periodo
interessato e' coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare
le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del
Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale
delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto
alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche
energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma
nazionale sui cambiamenti climatici. La quantita' totale delle quote
da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa
applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la
quantita' deve essere conforme ad un orientamento mirato al
raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato
membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di
Kyoto.
2. La quantita' totale delle quote da assegnare e' coerente con le
valutazioni dei progressi gia' realizzati o da realizzare per
rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla
Comunita' ai sensi della decisione 93/389/CEE.
3. La quantita' delle quote da assegnare e' coerente con il
potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle
emissioni delle attivita' contemplate dal presente sistema. Gli Stati
membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle
emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna
attivita' e sui progressi realizzabili in ciascuna attivita'.
4. Il piano e' coerente con altri strumenti legislativi e politici
della Comunita'. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle
emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per
favorire indebitamente talune imprese o attivita', conformemente alle
prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
6. Il piano contiene informazioni sulle modalita' alle quali i
nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario
in ciascuno Stato membro.
7. Il piano puo' tener conto delle azioni intraprese in fasi
precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni
intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di
riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono
essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani
di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un
elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle
tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento
energetico.
9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il
pubblico puo' presentare e contiene informazioni sulle modalita' con
le quali si terra' conto delle suddette osservazioni prima di
adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla
presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a
ciascuno.
11. Il piano puo' contenere informazioni su come tener conto
dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entita' esterne all'Unione.
12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che puo'
essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e
inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun
impianto. La percentuale e' coerente con gli obblighi di
supplementarita'.
Allegato H
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2
1. Dati identificativi del gestore (3) dell'impianto
2. Dati identificativi dell'impianto
3. Informazioni relativi all'attivita' dell'impianto, alle
produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di
processo
4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas
ad effetto serra
6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui
impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra
7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacita' e sul
funzionamento dell'impianto
MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con
firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del
23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via
telematica.
(3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori
non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo
contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o
controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie
contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo
d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di
contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile)
si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
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