testo in vigore dal: 29-1-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3669):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 30 novembre 2005.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 30 novembre 2005,
con parere delle commissioni 1ª per presupposti
costituzionali; 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 1° e 5 dicembre 2005.
Esaminato dalla 13ª commissione il 7 e 13 dicembre
2005.
Esaminato, in aula il 14, 15 e 20 dicembre 2005 e
approvato il 21 dicembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6236):
Assegnato alla VIII commissione, in sede referente, il
21 dicembre 2005, con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VI, XI, XIV
e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 9 e 10 gennaio
2006.
Esaminato in aula il 10, 11, 12, 17 e 18 gennaio 2006
ed approvato con modificazioni il 19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3669-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente e
beni ambientali), in sede referente, il 19 gennaio 2006,
con pareri delle commissioni 1ª e 5ª, il 24 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 25 gennaio 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
279 del 30 novembre 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.
allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2005, N. 245
All'articolo 1:
al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
"Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi
componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti
a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese" e al terzo
periodo, dopo le parole: "Dall'attuazione del presente comma",
è soppresso il segno di interpunzione: ",";
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché
quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania
e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006";
al comma 7, le parole: "da un soggetto" fino alla fine del primo periodo
sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario delegato" e l'ultimo
periodo è sostituito dai seguenti: "Le attuali affidatarie del servizio
compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o
turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e
della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi
compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti
di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata
la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per
l'anno 2006";
al comma 9, le parole: "ulteriori oneri" sono sostituite dalle seguenti:
"nuovi o maggiori oneri".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. I-bis. - (Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento
della protezione civile), - 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti
emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed
ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato
di ulteriori 90 unità. In tali posti è immesso anche il personale assunto
a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti
previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 90
del 2005. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2005, n. 266".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la parola: "provvede" è inserita la seguente: "tempestivamente" ;
al comma 3, dopo le parole: "soggetti indicati nel comma 1", è soppresso il segno
di interpunzione: ",".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "secondo quanto disposto" sono inserite le seguenti:
"dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a
conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti
commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice
amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi
dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in
corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca
da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui
la parte interessata può riproporre il ricorso".
All'articolo 4, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti
non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti
o rimborsi spese".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "secondari e terziari," sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato
un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22
milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "smaltimento dei rifiuti solidi urbani" sono inserite
le seguenti: "e comunque non oltre il 31 maggio 2007";
al comma 2, dopo le parole: "il Commissario delegato realizza" sono inserite le
seguenti: ", nel rispetto della normativa vigente in materia,".
All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni
di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come
determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266".
All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "del
presente decreto" e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cessazione di
efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica
al medesimo decreto-legge".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del
Dipartimento della protezione civile). - 1. In relazione ai peculiari contesti
emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di
competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto
dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è
prorogato fino al 30 giugno 2006.
Art. 8-ter. - (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). -
1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre
amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e
progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione"".
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile".
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