testo in vigore dal: 18-11-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti,
sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e
sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico
riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione
centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di
affidamento;
f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le
disfunzioni accertate, anche attraverso la sollecitazione al
recepimento di normative previste in direttive comunitarie non
introdotte nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi
internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando
la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di
presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari.
3. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale
maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio e' proclamato
eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di
parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Art. 3.
Testimonianze
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice
penale.
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' acquisire copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal
segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il
mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorita' giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al
segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto di cui al comma 1, nonche' la diffusione in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del
procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice
penale.
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga
necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2006 e di 150.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con
determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 17):
Presentato dall'on. Realacci il 28 aprile 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici), in sede referente, il 6 giugno 2006 con
pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla VIII commissione il 13 e 14 giugno
2006.
Esaminato in aula il 27 giugno 2006 e approvato il
6 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 768):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 7 luglio 2006 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.
Esaminato dalla commissione l'11 luglio 2006.
Esaminato in aula l'11 luglio 2006 e approvato, con
modificazioni, il 19 luglio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 17-B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio,
lavori pubblici), in sede referente, il 20 luglio 2006 con
pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla VIII commissione il 25 luglio 2006.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il
27 luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 768-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in sede referente, il 28 luglio 2006 con
pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla 13ª commissione il 26 settembre 2006.
Esaminato in aula il 19 settembre 2006.
Nuovamente assegnato alla 13ª commissione, in sede
deliberante, l'11 ottobre 2006 con pareri delle commissioni
1ª e 2ª.
Esaminato in commissione, in sede deliberante e
approvato con modificazioni, l'11 ottobre 2006.
Camera dei deputati (atto n. 17-D):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio,
lavori pubblici), in sede referente, il 12 ottobre 2006 con
il parere delle commissioni I e II.
Esaminato dalla VIII commissione il 17 ottobre 2006.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2006 e approvato il
18 ottobre 2006.
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