testo in vigore dal: 23-2-2006
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
omissis...
Art. 11.
(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione
annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti
urbani.
omissis...
Allegato 2
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante
modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della
rete stradale transeuropea.
omissis...
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