testo in vigore dal: 1-3-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione
e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le
parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio
2006».
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
quattro anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3717):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 30 dicembre 2005.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 gennaio 2006, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalita' l'11 gennaio 2006.
Esaminato dalla 1ª commssione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11, 17, 18 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 31 gennaio 2006 ed approvato il
2 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6323):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente il 6 febbraio 2006, con pareri del
Comitato per la legislazione, delle commissioni II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commssione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 7, 8 gennaio 2006 ed approvato il
9 gennaio 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
303 del 30 dicembre 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale alla pag. 29.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Servizi a domanda individuale). - 1. Tra i servizi
a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e),
e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i
collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli
impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attivita'
produttive e dei servizi".
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo",
la parola: "del" e' soppressa.
All'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le
parole: " un anno " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"ART. 4-bis. - (Accatastamento di immobili in uso al Ministero
della difesa). - 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile
2001, n. 136, le parole: "per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009".
ART. 4-ter. - (Differimento di termini in materia fiscale). - 1.
All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30
settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e
le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2006".
ART. 4-quater. - (Infrastrutture militari e assegnazione di fondi
al Ministero della difesa). - 1. All'articolo 26, comma 11-quater,
alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non
ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli
alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti
o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 1 sono destinate, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla
riduzione del debito.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del
predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50
milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante
parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della
difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli
investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui
capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di
bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti"".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "30 giugno 2006 per le
imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta
di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005".
All'articolo 9, al comma 1, le parole: "30 giugno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
All'articolo 10, al comma 1, lettera b), le parole: "28 febbraio
2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre
2003, n. 350," sono inserite le seguenti: "e successive
modificazioni".
All'articolo 16, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno
al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello
stesso Consiglio con diritto di voto".
All'articolo 17:
al comma 1, lettera a), le parole: "30 giugno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006";
al comma 1, lettera b), le parole: "sostituito dal seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sostituito dai seguenti".
All'articolo 18:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o scade
tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto
della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e
fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della
stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni
fino al 31 dicembre 2006";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle
seguenti: "nove anni".
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione
territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse
umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con
l'obiettivo del piu' spedito conseguimento della definitivita' dei
giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate
tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di
contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla
giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli
componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' con la
riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto
dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede
alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia
tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva
concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle
consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire
l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria
e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei
processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle
occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un
triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del
processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e'
prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo n. 545 del 1992".
Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196). - 1. L'articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in
deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196".
All'articolo 20, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste
dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile
istituita nell'ambito del bilancio dell'INPS fino al 30 giugno 2006".
Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"ART. 20-bis. - (Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40). -
1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 18
della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti:
"come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e dalle vigenti normative in materia";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con
finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo;" sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite
dalle seguenti: "15 febbraio";
d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la
determinazione dell'entita' dei contributi".
2. Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'
autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali".
All'articolo 22, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste
nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come
combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di
cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007"".
Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
"ART. 22-bis. - (Conferimento in discarica dei rifiuti). - 1. Al
comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le seguenti:
", di tipo ex 2A e alle discariche per inerti"".
All'articolo 23 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle
domande di liquidazione degli interventi per le finalita' di cui
all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita' finanziarie per i
medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non
liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle
incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del
Ministero delle attivita' produttive da adottare entro il 30 giugno
2006".
Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
"ART. 23-bis. - (Convenzioni per la gestione di interventi in
favore delle imprese artigiane). - 1. Le convenzioni per le
concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o
incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti
integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un
periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria durata, con
una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.
ART. 23-ter. - (Convenzione di Parigi per il disarmo chimico). -
1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle
rispettive scadenze per ulteriori due anni.
ART. 23-quater. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma
6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31
dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".
ART. 23-quinquies. - (Differimento di termini e agevolazioni
concernenti aree colpite da calamita' naturali). - 1. I termini
previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia'
differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche' i termini di
cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13
aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli
articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre
2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli
4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e
4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di
cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori
svolti in economia, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6
e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di
cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono
ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacita' produttiva,
anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di
integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di
preammortamento".
Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
"ART. 24-bis. - (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma
3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e
25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a
decorrere dal 18 marzo 2006".
All'articolo 26, al comma 1, le parole: "decreto-legge 25 ottobre
2002, n. 236," sono sostituite dalle seguenti: "decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552," e le parole: "27 dicembre 2002, n. 284," sono
sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1996, n. 642, e successive
modificazioni,".
All'articolo 27, al comma 1 e al comma 2, lettera a), dopo le
parole: "n. 410," sono inserite le seguenti: "e successive
modificazioni,".
Dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
"ART. 28-bis. - (Riconoscimento della cittadinanza italiana agli
emigrati dai territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e
ai loro discendenti). - 1. Per le persone di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine
di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato
di ulteriori cinque anni".
All'articolo 29, al comma 1, dopo le parole: "n. 448," sono
inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".
All'articolo 30, al comma 1, dopo le parole: "n. 99," sono
inserite le seguenti: "e successive modificazioni,".
Dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente:
"ART. 31-bis. - (Differimento di termini in materia di
etichettatura). - 1. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio
2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
All'articolo 34, al comma 1, le parole: "30 giugno" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
All'articolo 37, al comma 1, le parole: "settoriale del" sono
sostituite dalle seguenti: "del settore", le parole: "nei comuni
delle aree" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni ricompresi
nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali" e la parola:
"Salentino-leccese" dalla seguente: "Salentino-Leccese".
Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti:
"ART. 39-bis. - (Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
146). - 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e
successive modificazioni, le parole da: "A partire dal 1° gennaio
2013" fino alla fine sono soppresse.
"ART. 39-ter. - (Differimento di termine in materia di sicurezza
di impianti sportivi). - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma
1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, e' prorogato
all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.
ART. 39-quater. - (Modifica al processo civile). - 1. Ai commi
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo
1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1°
gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1°
marzo 2006".
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n.
263, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1°
marzo 2006".
ART. 39-quinquies. - (Finanziamento dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas). - 1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il
medesimo comma e' inserito il seguente:
"68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi
dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille
dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni
della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi
al proprio funzionamento, e delle modalita' della contribuzione
possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il
gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi
risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio
immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima
procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato".
ART. 39-sexies. - (Risorse per apprendistato per ultra
diciottenni). - 1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".
ART. 39-septies. - (Validita' del documento unico di regolarita'
contributiva). - 1. Il documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ha validita' di tre mesi.
ART. 39-octies. - (Fondo di garanzia per la costruzione di
infrastrutture). - 1. All'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.
382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie, a
condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e
gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi
gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle
infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie
per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari
interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per
finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di
infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo
specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal
fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze
determina i criteri di assegnazione delle disponibilita' del fondo,
anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da destinare alle
attivita' autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le
modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti
per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti".
ART. 39-novies. - (Termine di efficacia e trascrivibilita' degli
atti di destinazione per fini meritevoli di tutela). - 1. Dopo
l'articolo 2645-bis del codice civile e' inserito il seguente:
"ART. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone
con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi
dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine
di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi puo' agire, oltre al conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto
di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo".
ART. 39-decies. - (Perseguitati politici). - 1. Al quarto comma
dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive
modificazioni, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle
seguenti: "quinto anno".
ART. 39-undecies. - (Interventi per la ricostruzione del Belice).
- 1. - Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un
contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 39-duodecies. - (Interventi a favore di alcune zone della
Sicilia occidentale colpite da eventi sismici). - 1. Per il
completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio
1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 536, e' autorizzato un contributo triennale di 1 milione di
euro annui a decorrere dal 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 39-ter decies. - (Utilizzo di somme residue dell'8 per
mille). - 1. Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base
4.1.2.10 "8 per mille IRPEF Stato", non utilizzate al termine
dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto
fondo.
ART. 39-quater decies. - (Modifiche alle leggi 18 novembre 1981,
n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195). - 1.
All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e
successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma
da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei
prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro
cinquantamila".
2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: "e'
interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "e' comunque effettuato";
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 1, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente
articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"ART. 6-bis. - (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai
partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi
dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e
movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti
e movimenti politici di cui alla presente legge non possono
pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi
l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se
non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti
politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della
presente legge e' istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1
per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo
1. Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche
per i giudizi e procedimenti in corso.
4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed
il secondo periodo sono soppressi.
ART. 39-quinquies decies. - (Genova capitale europea della cultura
2004). - 1. Per gli interventi connessi al programma "Genova capitale
europea della cultura 2004", di cui all'articolo 4 della legge 23
febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di euro
per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme
resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di euro,
sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 39-sexies decies. - (Modifiche al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1.
All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, al terzo periodo, le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2006" e, al quinto periodo, le parole: "30
marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2006".
2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Limitatamente
all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Per gli stessi fini di cui
al comma 138:".
ART. 39-septies decies. - (Rideterminazione di contributi). - 1.
La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007
dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, per effetto delle rimodulazioni operate dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuata in misura proporzionale
all'entita' dei contributi individuati per ciascun ente beneficiario
negli elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze del 18 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005, e dell'8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2005.
2. All'articolo 11-quaterdecies, comma 20, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "n. 174," sono inserite le
seguenti: "nonche' per la realizzazione di opere di natura sociale,
culturale e sportiva,".
ART. 39-duodevicies. - (Proroga del termine di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005). - 1. Il
termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2005, relativo allo stato di emergenza concernente la
situazione socio-economica e ambientale determinatasi nella Laguna di
Grado e Marano, e' prorogato fino al 30 novembre 2006.
ART. 39-undevicies. - (Disposizioni concernenti le cooperative
edilizie). - 1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 97:
1) alla lettera b), le parole: ", gli ufficiali generali e i
colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito,
nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre
Forze Armate dello Stato" sono soppresse;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo
della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento
civile";
b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e'
abrogato.
3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle opere
pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le
modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto delle societa' per azioni. Qualora la cooperativa abbia
realizzato piu' interventi edilizi in varie localita',
l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio
a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente
per territorio";
b) al comma 2:
1) alla fine della lettera a), e' aggiunto il seguente periodo:
"In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun
intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati,
eventualmente anche con riserva di consegna";
2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli
alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in
cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu' edifici
separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo
edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3,
ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta'
individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi
effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento
edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione
non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere
contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli
alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale".
ART. 39-vicies. - (Conto residui di somme per le scuole non
statali). - 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
l'anno 2005 sulle unita' previsionali di base denominate "Scuole non
statali" non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
ART. 39-vicies semel. - (Partecipazione di personale militare a
missioni internazionali). - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e
alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale International Security Assistance Force
(ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale
militare, compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni
internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157,
di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della
ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28
giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare
al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157.
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo
3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157.
10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah
(EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio,
del 25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in
Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal
Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
12. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione
NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
13. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
giugno 1997, n. 174.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa
e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia.
15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per
l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del
comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per
l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del
comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali,
nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai
commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari
sono autorizzati, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre
interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 3.315.000.
19. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15.
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
696.404 per la proroga della partecipazione del personale della
Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
792.264 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157.
23. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
120.415 per la proroga della partecipazione di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di
assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in
Moldavia e Ucraina.
25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi
1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20 e' corrisposta
per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla
paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale
che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per il
personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso
la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman.
27. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale
che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
28. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta al personale
che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8,
9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se
il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
29. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta ai funzionari
diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata
del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma
15, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21,
si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio
1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero.
31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9
del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della
giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a
danno di appartenenti alle Forze armate.
34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale e'
del Tribunale di Roma.
35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice
penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b),
c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44.
37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni
internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli
2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2,
4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
38. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per
la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri
elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di
militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di
individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire
fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli
articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre
1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici
ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e
disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei
compensi per il lavoro straordinario.
40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono
sostituite dalle seguenti: "al personale militare e civile delle
Forze armate estere".
41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21
novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della
potesta' sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini
del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare
impiegato in missioni militari internazionali".
42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno 2005";
b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n.
311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della
legge 23 agosto 2004, n. 226,".
43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "821 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "478 unita'";
b) alla lettera c), le parole: "749 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "406 unita'".
44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per
l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
45. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 39-vicies bis. - (Missione umanitaria, di stabilizzazione e
di ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno
2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione
umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al
Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza
alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le
attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai
settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a
8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai
commi da 1 a 8 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei
contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n.
165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del
2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per
magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea
denominata EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle
indennita' orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per
i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e
delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle
spese per i sussidi didattici.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante
del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e
urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, entro il limite complessivo di
euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla
riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni,
nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale
delle Forze armate irachene.
12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq,
nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio
di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato
generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 8.605.
13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale di cui al comma 9, e' corrisposta per tutta
la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
14. La misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman.
15. L'indennita' di cui ai commi 13 e 14 e' corrisposta nella
misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al
comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al
personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente
articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30
dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi
da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e
l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni
di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i
reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale e'
del Tribunale di Roma.
20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo,
alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano
gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 39-vicies ter. - (Attivita' socialmente utili). - 1.
All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al
primo periodo, dopo le parole: "e' autorizzato a prorogare" sono
inserite le seguenti: "previa intesa con la regione interessata".
ART. 39-vicies quater. - (Formazione di personale sanitario). - 1.
All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere
svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di
lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza
sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una
rete di formazione".
ART. 39-vicies quinquies. - (Modifica al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287). - 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo
le parole: "in base ai rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' tra persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".
ART. 39-vicies sexies. - (Consigli di amministrazione delle
fondazioni lirico-sinfoniche). - 1. All'articolo 12 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: "da sette
membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri".
ART. 39-vicies septies. - (Interventi per il patrimonio
culturale). - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della
soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della
realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei
beni culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti
derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici,
riscossi dalla soprintendenza nei precedenti esercizi, previo
accertamento della non sussistenza di impegni contabili o
contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di
interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti,
iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, possono essere
destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale
immediatamente cantierabili, nonche' ad interventi di sviluppo della
gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 39-duodetricies. - (Commissione per le adozioni
internazionali). - 1. Al comma 3, dell'articolo 38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: "due" e'
sostituita dalla seguente: "quattro".
ART. 39-undetricies. - (Indennita' di trasferta per le Forze
armate e di polizia). - 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "nonche' alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello
schema di concertazione per il personale delle Forze armate" sono
soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 213, e' inserito il seguente:
"213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al
personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio".
ART. 39-tricies. - (Contributi per la ricostruzione a favore di
territori colpiti da calamita' naturali). - 1. Al comma 100, quinto
periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15"".
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