IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3302 del 18 luglio 2003
e n. 3318 del 23 ottobre 2003, adottate per fronteggiare i fenomeni
di dissesto idrogeologico verificatisi nel territorio del comune di
Castelsardo, in provincia di Sassari;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di
criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata
legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre
adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle
attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al
superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo
completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento
del contesto critico in atto nel territorio del comune di
Castelsardo, in provincia di Sassari;
Vista la nota del 29 dicembre 2005 del sindaco del comune di
Castelsardo;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Castelsardo e' confermato, fino al 31 dicembre
2006, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in
termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le
iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto
critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto
idrogeologico verificatisi nel territorio del medesimo comune.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale di cui
all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n.
3302/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendone le
condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
Art. 3.
1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata
della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni
altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della
presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
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