IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre
2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n.
3342 del 5 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3349 del
15 luglio 2005, concernenti, tra l'altro, interventi urgenti di
protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i
dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio del comune di
Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di
criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata
legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di
criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il
completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata
avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in
regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto
critico in esame;
Viste le note del 12 e 29 dicembre 2005, con cui il Sindaco del
comune di Napoli - Commissario delegato ha rappresentato la
necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la nota del 23 dicembre 2005 del Commissario di Governo per
l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
Vista la nota del 27 gennaio 2006 del Presidente della Giunta
regionale della Campania;
Viste le note del 13 gennaio e dell'8 febbraio 2006 del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi
realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare
continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche'
di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in
rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro
nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Campania ed il Sindaco del comune di
Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3158/2001, provvedono, in regime ordinario ed in
termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non
oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative gia' programmate
per il definitivo superamento dei contesti critici di cui in
premessa.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i
commissari delegati si avvalgono della collaborazione degli uffici
regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i
commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi dei soggetti
attuatori nonche' del personale gia' operanti presso le rispettive
strutture commissariali ai sensi delle ordinanze di protezione civile
citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla
base delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
Art. 3.
1. I commissari delegati trasmettono trimestralmente al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata
della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni
altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della
presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pub icata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
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