IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999,
n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del
25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio
2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di
criticita' con la sola eccezione del settore della rottamazione e
demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata
legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di
criticita' sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il
completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata
avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in
regime straordinario e derogatorio, finalizzate al superamento del
contesto critico in esame;
Vista la nota del 30 maggio 2006, con cui il presidente della
regione Siciliana - commissario delegato ha rappresentato la
necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi
realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare
continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche'
di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in
rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro
nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Siciliana, commissario delegato ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e
successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed
in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non
oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative gia' programmate
per il definitivo superamento del contesto critico di cui in
premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il commissario
delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle
amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni e delle
attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalita' connesse al
superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla
documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione
commissariale.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il
commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici
tecnici della regione, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il
commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto
attuatore nonche' del personale gia' operante presso la struttura
commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in
premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle
vigenti disposizioni in materia.
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
Art. 3.
1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente
ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni
altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della
presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2006
Il Presidente: Prodi
|