testo in vigore dal: 5-12-2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ed in
particolare l'articolo 117, comma 2, lettera m);
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n.
82;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 18 gennaio 1991, n. 90, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE,
90/128/CEE e 92/39/CEE;
Visto il decreto 15 luglio 1993, n. 322, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 24 febbraio 1995, n. 156, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE ed in particolare l'allegato III;
Visto il decreto 1° dicembre 2000, n. 411, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 30 maggio 2001, n. 267, recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza
all'elaborazione di un articolato coordinato del citato decreto
21 marzo 1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire
a contatto con le sostanze alimentari;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle
sedute dell'11 gennaio e 1° marzo 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 2 agosto 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come
modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto 26 aprile 1993, n.
220, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - 1. Le carte e i cartoni disciplinati dal presente
decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri
materiali, o trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto
diretto degli alimenti quando, fabbricati secondo buona tecnica
industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste
prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 75 per cento di
materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al
massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;
b) nel caso di imballaggi per alimenti per i quali non sono
previste prove di migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per
cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di
carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.
(Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla
sostanza secca).
2. E' ammessa la presenza, in quantita' di tracce, secondo buona
tecnica industriale, di coadiuvanti tecnologici di lavorazione con
funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio,
agenti antischiuma e antilimo.
3. Le materie fibrose, le sostanze di carica, le sostanze
ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di lavorazione e gli
imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei
commi precedenti del presente articolo sono indicati nella sezione 4
dell'Allegato II".
Art. 2.
1. L'articolo 27-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
inserito con l'articolo 1 del decreto 18 gennaio 1991, n. 90 e come
modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto 15 luglio 1993, n.
322 e dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 24 febbraio
1995, n. 156, e' sostituito dal seguente articolo:
"Art. 27-bis. - 1. I contenitori formati da cartoni multistrati a
grammatura minima di 200 g/m2 e costituiti da almeno tre strati di
cui:
uno strato detto "copertura", che puo' essere patinato e
stampato;
uno strato intermedio detto "centro";
uno strato detto "retro"; destinato al contatto diretto con
l'alimento, possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello
industriale delle seguenti categorie di alimenti:
camomilla, te' ed erbe infusionali;
cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e
semole;
cereali tostati;
frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo;
frutta secca con guscio;
legumi freschi con baccello;
legumi secchi o disidrati, interi o sotto forma di farina o di
polvere;
paste alimentari non fresche;
prodotti della panetteria secca non aventi sostanze grasse in
superficie;
sale da cucina o da tavola;
zuccheri sotto forma solida.
2. Le norme del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive
modifiche, si applicano, per quanto riguarda il piombo, soltanto allo
strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito
"retro".
3. Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35
g/m2.
4. La determinazione della grammatura di cui al precedente comma 3,
deve essere effettuata con il metodo di analisi allegato che viene
inserito come punto 6, nel-l'Allegato IV, sezione 6 - Controllo
analitico della composizione delle carte e dei cartoni, del decreto
ministeriale 21 marzo 1973".
Art. 3.
1. L'articolo 28 del decreto 21 marzo 1973, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 28. - 1. Il controllo analitico dell'idoneita' all'impiego
delle carte e dei cartoni di cui ai precedenti articoli viene
effettuato secondo le modalita' indicate nella sezione 6
dell'Allegato IV".
Art. 4.
1. L'articolo 29 del decreto 21 marzo 1973, e' di seguito
riportato:
"Art. 29. - 1. Chi effettui l'accoppiamento di carte e cartoni con
altre carte e cartoni o con altri materiali per la preparazione di
materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto, e' tenuto
ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a diretto contatto con
gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche per essi
previste dal presente decreto e ad impiegare gli adesivi indicati
nella parte D della sezione 3 dell'Allegato II".
Art. 5.
1. L'articolo 30 del decreto 21 marzo 1973, e' di seguito
riportato:
"Art. 30. - 1. Al fine di assicurare l'adesione dei bordi delle
carte e dei cartoni, in sede di produzione di imballaggi finiti, e'
consentito l'impiego di collanti composti anche di sostanze diverse
da quelle previste dal presente decreto a condizione che non si abbia
alcuna fuoriuscita di essi dai bordi sul lato destinato a venire in
contatto con alimenti".
Art. 6.
1. L'articolo 31 del decreto 21 marzo 1973, come modificato
dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto 30 maggio 2001, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli
imballaggi con essi fabbricati, sono confermate le disposizioni di
cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sulla
"Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie
coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari,
delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli
oggetti di uso personale e domestico".
2. Il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I citato nella
sezione C del decreto 22 dicembre 1967 deve ora intendersi 1'allegato
III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.
3. Ove la colorazione sia attuata a mezzo stampa, questa non puo'
essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento.
4. E' consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati
nell'allegato I al presente decreto, che viene inserito come punto "4
Imbiancanti ottici" all'allegato II - Sezione 4: CARTE E CARTONI,
Parte A del decreto 21 marzo 1973 e successive modifiche, in
quantita' non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco,
singolarmente o in combinazione".
Art. 7.
1. L'articolo 32 del decreto 21 marzo 1973, e' di seguito
riportato:
"Art. 32. - 1. Con le modalita' precisate dall'articolo 8, per le
carte e i cartoni disciplinati dal presente decreto deve essere
indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli
alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono
rispondere alle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'indicazione di cui sopra, nel caso di stampa, si
presume come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti
quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa".
Art. 8.
1. L'articolo 33 del decreto 21 marzo 1973, come modificato
dall'articolo 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1979, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Le carte e i cartoni comunque non rispondenti alle
norme specifiche precisate nel presente capo IV sono ammesse
all'impiego in contatto con alimenti subordinatamente all'osservanza
delle norme previste nel capo I del presente titolo.
2. Le carte e cartoni, nonche' gli oggetti con essi formati,
paraffinati sul lato in contatto diretto con gli alimenti, con un
contenuto di paraffina maggiore di quello previsto dall'allegato II,
sezione 4, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, possono essere
utilizzati esclusivamente come carte da banco e come contenitori di
alimenti refrigerati, congelati o surgelati.
3. Le carte, i cartoni e gli oggetti suddetti non vengono
sottoposti a prove di migrazione, a condizione che la carta e cartone
e la paraffina o cera microcristallina rispondano alle
caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e
successive modifiche".
Art. 9.
1. Nell'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, sono aggiunte le seguenti
voci con le relative condizioni e limitazioni di impiego:
"Ammonio bromuro, soluzione acquosa al 35%. Dose massima di
impiego: 0,63 g/kg di fibra secca. Come componente in prodotti
biocidi in combinazione con sodio ipoclorito, a condizione che sulla
carta e cartone il prodotto di reazione attivo, misurato come Cl2,
non sia rivelabile al limite di 0,250 mg/kg di carta;
Sale acetico del copolimero di perfluoroalchiletilacrilato,
vinilacetato e dimetilamminoetilmetacrilato. Come agente idro e
liporepellente nel trattamento di carte e cartoni; in quantita' non
superiore allo 0,5% di prodotto secco sulle fibre secche, se
applicato in superficie; in quantita' non superiore all'1,25% di
prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in pasta".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 38 del decreto 21 marzo 1973 citato in premessa,
e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti
non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o
commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli
legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio
economico europeo, nonche' nella Turchia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 377
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