Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2007, n.269
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
(GU n. 32 del 7-2-2008)
testo in vigore dal: 22-2-2008
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82; Visto il decreto 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; Visto il decreto 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'autorizzazione all'impiego di due nuovi acciai inossidabili nella fabbricazione di oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973; Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un elenco coordinato degli acciai inossidabili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva n. 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 12 ottobre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato al presente regolamento. Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 dicembre 2007 Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53 Allegato (articolo 1, comma 1) ----> Vedere allegato alle pagg. 19-20 <----