IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n.
82;
Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del
decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti
l'inclusione di nuovi composti tra le sostanze autorizzate nella
fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti;
Viste la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica
riguardante l'inclusione di altri vegetali tra i prodotti
ortofrutticoli autorizzati a venire a contatto con le cassette
ottenute da materiali di secondo impiego;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 1° marzo 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 27 marzo 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre
2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 12 ottobre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'allegato II, sezione 1ª: materie plastiche, parte A -
Resine e' aggiunta, in fine, la voce «Silicio biossido amorfo» alle
seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego:
«Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con
sorgente pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non
superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in
PET;
b) nell'allegato II, Sezione 1ª: materie plastiche, Parte B -
Additivi per materie plastiche e' aggiunta, in ordine di numero di
riferimento CEE, la seguente sostanza:
=====================================================================
| | |Restrizioni e/o
N° PM/REF| N. CAS | Nome | specifiche
=====================================================================
| |N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene|
47500 |153250-52-3|dicarbossamide | LMS 5mg/kg
c) nell'allegato II, Sezione: 2 gomme, Parte B - additivi per
elastomeri e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Prodotto di reazione tra N-fenil-N'-(1-3
-dimetilbutil)p-fenilendiammina e ter C10-C13 glicidil tioetere a
prevalente contenuto di C12 con le seguenti restrizioni e/o
specifiche.
Solo per:
i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i
simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e
temperature non superiori a 40° C.
In quantita' massima non superiore a 2,4 % p/p.
ii. Materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto
dinamico, in impianti di mungitura meccanica. In quantita' massima
non superiore a 2,4%p/p.
Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche
primarie (espresse come anilina) in quantita' rivelabile (limite di
Rivelabilita=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare,
compresa tolleranza analitica).
d) l'allegato V e' sostituito dall'allegato al presente
regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cassette
legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato
dell'Unione europea e a quelle legalmente prodotte nei Paesi
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in
Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 dicembre 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52
Allegato
(Art. 1, comma 1, lettera d)
Parte A.
Cucurbitacee con buccia non commestibile.
Frutta a guscio con guscio.
Frutta varia con buccia non commestibile.
Legumi freschi con baccello.
Ortaggi a bulbo non freschi.
Parte B.
I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in
contatto con cassette traforate in modo tale che la superficie
plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie
interna della cassetta stessa.
Agrumi.
Cavoli.
Drupacee ad eccezione delle ciliegie.
Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e
fichi.
Funghi.
Ortaggi a bulbo.
Ortaggi a foglia ed erbe fresche.
Ortaggi a frutto.
Ortaggi a radice e tubero.
Ortaggi a stelo.
Pomacee.
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Nota:
Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli
che rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare
riferimento all'allegato I del regolamento (CE) n.
178/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L 29 del 2 febbraio 2006.
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