IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e con il Ministro della salute, in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore;
Visto il decreto del Ministro de!e infrastrutture e dei trasporti
26 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del
15 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE, che da
ultimo ha modificato la direttiva 70/220/CEE suddetta, relativa alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229
del 30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE
concernente le emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del
14 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2001/27/CE, che da
ultimo ha modificato la direttiva 88/77/CEE suddetta, relativa ai
provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e
di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi
prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas
naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione
di veicoli;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 275 del 20 ottobre 2005, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e
di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti
gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con
gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla
propulsione di veicoli;
Adotta il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «veicolo», qualsiasi veicolo, come definito nell'art. 2 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995
ed azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad
eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a
carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;
b) «motore ad accensione spontanea o a gas», la fonte di
propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto
entita' tecnica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995;
c) « veicolo ecologico migliorato (EEV)», il veicolo azionato da
un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati
nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I al
presente decreto.
Art. 2.
1. Per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e i tipi di
veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di
inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte
dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A
delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
a) non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE a norma
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995; ed
b) e' rifiutata l'omologazione nazionale.
2. Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione
in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in
circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli
allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le
emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del
fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati
nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione
di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
3. Fatti salvi i commi 1 e 2, a decorrere dal 1° ottobre 2003 ed
eccettuati i veicoli ed i motori destinati ad essere esportati in
paesi terzi nonche' i motori di sostituzione per veicoli in
circolazione, per i tipi di motori a gas ed i tipi di veicoli
azionati da un motore a gas, che non soddisfano i requisiti di cui
agli allegati da I a VIII al presente decreto:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo; e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e
l'utilizzazione dei motori nuovi.
4. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4
ed agli allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare
qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e
l'opacita' del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori
limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero ai valori limite
facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1.
dell'allegato I, non e' consentito, per motivi attinenti agli
inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e
all'opacita' del fumo prodotto dal motore:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE a norma dell'art.
4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 o di rilasciare l'omologazione nazionale
per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea
o da un motore a gas;
b) vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in
circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore
ad accensione spontanea o a gas;
c) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE per un tipo di
motore ad accensione spontanea o a gas; e
d) vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad
accensione spontanea o a gas.
5. A decorrere dal 1° ottobre 2005, per i tipi di motori ad
accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente
decreto ed in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi
e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano
conformi ai valori limite fissati nella riga Bl delle tabelle di cui
al punto 6.2.1 dell'allegato I:
a) non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE a norma
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995; ed
b) e' rifiutata l'omologazione nazionale.
6. A decorrere dal 1° ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei
motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di
sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano
soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati
da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni
di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte
dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1
delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione
di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2008, per i tipi di motori ad
accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente
decreto ed in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi
e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano
conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui
al punto 6.2.1 dell'allegato I:
a) non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE a norma
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995; ed
b) e' rifiutata l'omologazione nazionale.
8. A decorrere dal 1° ottobre 2009 ad eccezione dei veicoli e dei
motori destinati all esportazione in paesi terzi e dei motori di
sostituzione per i veicoli in circolazione qualora non siano
soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati
da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni
di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte
dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2
delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione
di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
9. A norma del comma 4:
a) il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII al presente decreto e rispetta, in particolare, i valori limite
fissati alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato
I e' considerato conforme ai requisiti dei commi 1, 2, 3;
b) il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII al presente decreto ed agli articoli 3 e 4 e rispetta in
particolare i valori limite fissati alla riga C delle tabelle di cui
al punto 6.2.1 dell'allegato I e' considerato conforme ai requisiti
dei commi 1, 2, 3 e da 5 a 8.
10. Per i motori ad accensione spontanea ed i motori a gas che, ai
fini dell'omologazione, devono rispettare i valori limite di cui al
punto 6.2.1 dell'allegato I al presente decreto, in tutte le
situazioni di carico scelte casualmente all'interno di una
determinata area di controllo e con l'eccezione di condizioni
specifiche di funzionamento del motore non soggette a tale
disposizioni, i valori delle emissioni, rilevati durante un
intervallo di soli 30 secondi, non devono superare di piu' del 100% i
valori limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle che figurano al
punto 6.2.1 dell'allegato I. L'area di controllo alla quale si
applica la percentuale non superabile, le condizioni di funzionamento
del motore che ne sono escluse e le altre pertinenti condizioni sono
definite con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di
recepimento della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del
14 novembre 2005.
Art. 3.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal
1° ottobre 2006 per tutte le altre omologazioni, il costruttore deve
dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a
norma dei valori limite d'emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle
tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I al presente
decreto, e' conforme ai valori limite d'emissione per la vita utile
seguente:
a) 100.000 km oppure di cinque anni, a seconda della condizione
che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su
veicoli della categoria N1 e M2;
b) 200.000 km oppure di sei anni, a secondo della condizione che
si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio sui
veicoli delle categorie N2, N3 con una massa totale tecnicamente
ammissibile non superiore a 16 tonnellate e M3, categoria I,
categoria II e categoria A, e categoria B con massa totale
tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate;
c) 500.000 km oppure sette anni, a seconda della condizione che
si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli
delle categorie N3 con una massa totale tecnicamente ammissibile
superiore a 16 tonnellate e M3, categoria III e categoria B con massa
totale tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi ed a decorrere
dal 1° ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione
rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della
funzionalita' dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta
la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio
normale (conformita' dei veicoli in circolazione sottoposti a
corretta manutenzione e correttamente utilizzati).
3. Le misure di attuazione del presente articolo sono adottate con
successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento
della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre
2005.
Art. 4.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni di
veicoli e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad
accensione spontanea, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui
alla riga B1 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1
dell'allegato I al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un
tale motore, deve essere dotato di un sistema diagnostico di bordo
(di seguito «OBD») che segnali al conducente la presenza di un guasto
qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga Bl o C della
tabella che figura al comma 3. Nel caso di sistemi di
post-trattamento degli scarichi il sistema OBD puo' effettuare il
monitoraggio al fine di individuare i seguenti guasti importanti:
a) di un catalizzatore, montato come unita' separata, che puo'
essere o meno parte di in sistema deNOx o di un filtro del
particolato diesel;
b) di un sistema deNOx, se in dotazione;
c) di un filtro del particolato diesel, se in dotazione;
d) di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal
1° ottobre 2009 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione
spontanea o a gas omologato a norma dei limiti d'emissione di cui
alla riga B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1
dell'allegato I al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un
tale motore, deve essere dotato di un sistema OBD che segnali al
conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati i limiti
OBD di cui alla riga B2 o C della tabella che figura al comma 3. Il
sistema OBD deve inoltre includere un'interfaccia tra l'unita'
elettronica di controllo del motore (di seguito «EECU») e qualsiasi
altro sistema elettrico od elettronico del motore o del veicolo che
fornisce un input o riceve un output dall'EECU e che influisce sul
corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni (ad
esempio l'interfaccia tra l'EECU e un'unita' elettronica della
trasmissione).
3. I limiti massimi OBD sono i seguenti:
Motori ad accensione spontanea
Massa degli ossidi di azoto Massa di particolato (PT)
Riga (NOx) g/kWh g/kWh
- - -
B1 (2005) 7,0 0,1
B2 (2008) 7,0 0,1
C (EEV) 7,0 0,1
4. E' garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD
per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione e la riparazione,
coerentemente con le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva
70/220/CEE, e successive modificazioni, e le disposizioni intese a
garantire la compatibilita' dei pezzi di ricambio con i sistemi OBD.
5. Le misure di attuazione dei commi 1. 2. e 3. sono adottate con
successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento
della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre
2005.
Art. 5.
1. Gli allegati da I a VIII al presente decreto ne costituiscono
parte integrante.
Art. 6.
1. A decorrere dal 9 novembre 2006, e fatti salvi gli obblighi
relativi ai termini d'attuazione e le date di applicazione, i
seguenti decreti sono abrogati:
a) decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE;
b) decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, di
recepimento della direttiva 91/542/CEE;
c) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 1977, di recepimento della direttiva 96/1/CEE;
d) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
25 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2001, di recepimento della direttiva
1999/96/CE;
e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del
14 febbraio 2002, di recepimento della 2001/27/CE.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 9 novembre
2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2007
Bianchi, Ministro dei trasporti
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Turco, Ministro della salute
Allegato
----> vedere testo da pag. 9 a pag. 100 del S.O. <----
----> vedere testo da pag. 101 a pag. 162 del S.O. <----
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