testo in vigore dal: 31-12-2007
...omissis
Art. 29.
Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con
contestuale rottamazione di veicoli usati
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228
e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal
3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di
veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del
1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico
locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la
rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del
presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari
di veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al
contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2
milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione
degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del
1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro
5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure
non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel,
e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori
due annualita' se il veicolo rottamato appartiene alla categoria
"euro 0". Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di
euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro
4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per
chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato
di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta'
di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto
attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g),
ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1"
immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di
categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo
limite di massa, e' concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a
3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a
3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i
veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e
acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008
ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si
applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350
per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per
l'istallazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata
entro" fino alla fine del periodo.
11. La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo
di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la
predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di
euro.
Sezione XI Ambiente
Art. 30.
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente :
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto
presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati
da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo
di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.".
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e,
in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle
operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai
produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".
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