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Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella
stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento
del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e' autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro
per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a
bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia
stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita'
di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della
pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale
in connessione con le misure di cui al presente comma, sono
incrementate della somma di 5 milioni di euro.
2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di' cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla
inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti
l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33,
34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che
venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo
o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le
sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni
di aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2007".
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli
oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
"30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".
6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica denominato:
"fondo rotativo", per favorire l'accesso al credito dei giovani di
eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie,
agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo
onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi' come integrato
dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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