testo in vigore dal: 24-11-2007
Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 47, comma 4;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina la compatibilita'
elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e
prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello adeguato
di compatibilita' elettromagnetica.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni
oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento
della direttiva 1999/5/CE;
b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al
regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione
civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo
le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro
della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano
disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati
da radioamatori per proprio uso e le apparecchiature commerciali
modificate per proprio uso da radioamatori non sono considerate
apparecchiature disponibili in commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi
militari.
3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per
loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni
elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare
funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di
altre apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle
perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al
quale sono destinate.
4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i
requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o
parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da altre direttive
comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica; esso
cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di
dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse
definiti.
5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della
legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza
delle apparecchiature.
Art. 2.
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto
sono:
a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete
non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione
elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui
all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai
disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
b) il Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature
di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla
protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati
dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di
dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale
indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in
un apparecchio dall'utente finale e che possono generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni;
2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di
apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere
spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di
vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono
assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo
permanente in un luogo prestabilito;
d) compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di
un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico
in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e
nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico
che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una
perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore
elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione
del mezzo stesso di propagazione;
f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare
senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della
salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni
elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della
Commissione europea da un organismo di normazione europeo
riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo;
l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato: la
persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un
apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente
decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato
nell'ordine con:
1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione
e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per
suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante,
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo;
2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o
giuridica, stabilita nella Comunita' e designata espressamente dal
fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso
sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato e'
assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del
fabbricante dal presente decreto legislativo;
3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel
mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il
fabbricante non ha sede nella Comunita' e non ha nominato un
rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorita'
di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie sul
prodotto;
m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il
soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso
ai requisiti essenziali di cui all'allegato I;
n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si
interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo
esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al
servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto
l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.
Art. 4.
Requisiti per l'immissione nel mercato o la messa in servizio
1. Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le
apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo, quando installate correttamente, sottoposte ad
appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro
destinazione.
Art. 5.
Impianti fissi
1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati
in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli
apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni
degli articoli 7, 9, 10 e 11, non hanno tuttavia carattere
obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati
in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in
commercio. In tali casi la documentazione d'accompagnamento
identifica l'impianto fisso cui e' destinato l'apparecchio e le
relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e indica
le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio
nell'impianto fisso, al fine di non pregiudicare la conformita'
dell'impianto stesso. La documentazione comprende inoltre le
informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le autorita' competenti individuano i soggetti responsabili
della messa in conformita' di un impianto fisso ai pertinenti
requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI.
Art. 6.
Libera circolazione delle apparecchiature
1. Le disposizioni del presente decreto non ostano
all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui
all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa
in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:
a) misure per rimediare a un problema di compatibilita'
elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti
pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o
emittenti, quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in
situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure
speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle
pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni
simili e' ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una
apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto
legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale
circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non puo' essere
commercializzata o messa in servizio, finche' non e' stata resa
conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del
funzionamento avviene solo se sono adottate misure adeguate per
evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Art. 7.
Requisiti essenziali
1. Le apparecchiature di cui all'articolo 3 devono rispettare i
requisiti essenziali specificati nell'allegato I.
Art. 8.
Norme armonizzate
1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i
cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti
essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono.
La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di applicazione
delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti
essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita' alla norma
armonizzata non e' obbligatoria, ma conferisce presunzione di
conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti.
2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata
non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi,
al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno
1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE.
3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della
Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro delle
norme armonizzate.
Capo II Apparecchi
Art. 9.
Procedura di valutazione della conformita' per gli apparecchi
1. La conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I e' dimostrata mediante la procedura descritta
nell'allegato II. Tuttavia, il responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato puo' avvalersi anche della procedura
descritta nell'allegato III.
Art. 10.
Marcatura CE
1. Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto
legislativo e' stata stabilita secondo la procedura di cui
all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita'.
La marcatura CE e' apposta a cura del responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato
dall'allegato V.
2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da
altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo' essere
apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali
direttive.
3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e
istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in
relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.
4. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi
imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non sia
compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della marcatura
CE.
5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorita'
competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti
dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel
mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla
marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita' competenti,
ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8.
Art. 11.
Altri marchi e informazioni
1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero
di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette
l'identificazione.
2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall'indirizzo del
fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunita', dal nome e
dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore.
3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni,
redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare
nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso
dell'apparecchio, affinche' esso, una volta messo in servizio, sia
conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I,
punto 1.
4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia
di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa
restrizione d'uso e' chiaramente indicata, se del caso anche
sull'imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme
all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle accluse
istruzioni.
Capo III Vigilanza e sanzioni
Art. 12.
Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza
1. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in
servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 7;
b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica,
al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di
radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la
Commissione europea.
2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile
dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a
disposizione delle autorita' competenti la documentazione
rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2,
per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di
installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.
3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle
prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita'
competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano
ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4.
4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio,
le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche
con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero
presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di
perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A
tale fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario;
b) l'accesso agli impianti fissi;
c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, e successive modificazioni, presso la catena di
commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso.
5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle
verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il
termine di novanta giorni dal prelievo.
6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e'
tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora
sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di
cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate
irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano nell'attuazione
delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture
tecniche esistenti presso gli organismi notificati.
8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto
fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami riguardanti
perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti
chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto fisso in
questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si
rilevi la non conformita', le autorita' competenti prescrivono le
misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai
requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non
conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente
decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione
dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni,
tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita'
competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio
di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del
provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita' competenti
provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo
dell'impianto.
11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti
adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del
prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese
del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato.
Art. 13.
Misure di salvaguardia
1. Nel caso in cui le autorita' competenti accertano che un
apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle prescrizioni
del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie
per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione nel mercato o la
messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.
2. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 avviene nel
rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione
e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni e
specificano, in particolare, se la non conformita' e' dovuta:
a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato
I, se l'apparecchio non e' conforme alle norme armonizzate di cui
all'articolo 8;
b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui
all'articolo 8;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8.
4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita' competenti adottano
provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate
dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate
dalla stessa.
5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla procedura
di valutazione della conformita' di cui all'allegato III, le
autorita' competenti adottano le misure del caso nei riguardi
dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e
ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 14.
Organismi notificati
1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare
i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano
i criteri di cui all'allegato VI.
2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi
interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni
informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di
cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne
trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico.
3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il
contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII.
4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e'
rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione
europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva
variazione, precisando se questi organismi sono designati ad
espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le
apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a
verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il
campo di applicazione della loro designazione e' limitato a
determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui
all'allegato VIII.
6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi
designati.
7. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente
alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle
dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali
rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni.
8. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo
notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI
ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un
provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a
conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non
ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la
designazione.
9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli
altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8.
10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo
presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto
alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le
disposizioni di cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e'
adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
Art. 15.
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non
conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate
della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita'
ai requisiti di protezione.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in
qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai
requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in
qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai
requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita' di cui
all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai
requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura
CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita' e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non
rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate
di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai
requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle
apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione
o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni
dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto
all'invito e' disposta la sanzione amministrativa accessoria della
confisca dell'apparecchiatura.
Art. 16.
Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli organismi di
cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi
ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui
all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi
previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 17.
Norma di rinvio
1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di
cui all'allegato III, sono presentate ai sensi dell'articolo 14,
comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 47,
comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 18.
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; dalla stessa data e' abrogato il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono considerati riferimenti
alla direttiva 2004/108/CE, recepita con il presente decreto
legislativo, e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui
all'allegato IX.
Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i
quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto
una dichiarazione di conformita' secondo la procedura di cui
all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, entro il
20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato
fino al 20 luglio 2009.
2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i
quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da
un organismo competente secondo la procedura di cui all'articolo 7,
comma 2, di detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007,
continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al
20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la immissione
nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto.
3. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio 2007
devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato pubblicato
il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007, continuano ad
operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14,
limitatamente alle categorie per le quali e' stato ottenuto il
riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste
nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento stesso e
comunque non oltre il 20 luglio 2009.
5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in essere in
osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo il
20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all'adeguamento
alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla data di
cui all'articolo 18, comma 1.
6. I procedimenti di riconoscimento degli organismi competenti o
notificati, pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti secondo le nuove disposizioni. L'eventuale
regolarizzazione delle istanze avviene entro il termine di 60 giorni
dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
(previsto dall'articolo 7)
REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
1. Requisiti in materia di protezione.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le
tecniche piu' recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano
un'intensita' tale da impedire il normale funzionamento delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunita' alle perturbazioni
elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono
destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un
deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole
dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro
componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in
materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria
industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a
disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche'
gli impianti fissi sono in funzione.
Allegato II
(previsto dall'articolo 9)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
(Controllo interno della fabbricazione)
1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilita'
elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni
pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di
protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione
di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilita'
elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene conto
di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi
sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie
configurazioni, la valutazione della compatibilita' elettromagnetica
accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di
protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni
possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso
cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante
predispone la documentazione tecnica attestante la conformita'
dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella
Comunita' tengono la documentazione tecnica a disposizione delle
autorita' competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data
di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione.
5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti requisiti
essenziali e' attestata da una dichiarazione di conformita' CE
rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella
Comunita'.
6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti
nella Comunita' tengono la dichiarazione di conformita' CE a
disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno 10
anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi
del tipo in questione.
7. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante
autorizzato siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere la
dichiarazione di conformita' CE e la documentazione tecnica a
disposizione delle autorita' competenti incombe sull'importatore che
immette gli apparecchi in questione nel mercato.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare
che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione
tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva 2004/108/CE
ad essi applicabili.
9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' CE
sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato
IV.
Allegato III
(previsto dall'articolo 9)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato
II, completato come segue.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella
Comunita' presentano la documentazione tecnica all'organismo
notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla
valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella
Comunita' specificano all'organismo notificato gli aspetti dei
requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo
notificato.
3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e
valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i
requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione
sono rispettati. Se la conformita' dell'apparecchio e' confermata,
l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o
al suo rappresentante autorizzato nella Comunita' attestante la
conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli
aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla
valutazione dell'organismo notificato.
4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo
notificato alla documentazione tecnica.
Allegato IV
(previsto dall'articolo 12)
DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
1. Documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la
conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve
comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in
particolare:
una descrizione generale dell'apparecchio;
documentazione attestante la conformita' alle norme armonizzate
eventualmente applicate, in tutto o in parte;
quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha
applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle
misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva
2004/108/CE, con una descrizione della valutazione della
compatibilita' elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i
risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i
rapporti di prova, ecc.;
una dichiarazione dell'organismo notificato, se e' stata seguita
la procedura di cui all'allegato III.
2. Dichiarazione di conformita' CE.
La dichiarazione di conformita' CE deve contenere almeno gli
elementi seguenti:
1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE;
2. l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1;
3. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome
e l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita';
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e'
dichiarata la conformita', per assicurare la conformita'
dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE;
5. la data della dichiarazione;
6. le generalita' e la firma della persona autorizzata ad
impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.
Allegato V
(previsto dall'articolo 5)
MARCATURA "CE" DI CUI ALL'ARTICOLO 10
La marcatura "CE" e' costituita dalla sigla "CE" nella seguente
forma:
----> Vedere logo di pag. 33 <----
La marcatura "CE" deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se e'
ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del
grafico qui sopra riportato.
La marcatura "CE" deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua
targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non
lo consentono, la marcatura "CE" deve essere apposta sull'eventuale
imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.
Se l'apparecchio e' disciplinato da altre direttive riguardanti
altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura "CE",
quest'ultima indica che l'apparecchio e' conforme anche a tali altre
direttive.
Tuttavia, quando una o piu' di tali direttive consentono al
fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali
disposizioni applicare, la marcatura "CE" indica soltanto la
conformita' alle direttive applicate dal fabbricante. In tale caso,
le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei
documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle
direttive e che accompagnano l'apparecchio.
Nota. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi
non sono soggetti all'obbligo della marcatura "CE" e della
dichiarazione di conformita'.
Allegato VI
(previsto dall'articolo 5)
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE
1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime
seguenti:
a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle attrezzature
necessari;
b) competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione
dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo;
d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei
confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o
indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile;
detta polizza non e' necessaria nel caso in cui il richiedente sia un
organismo pubblico.
2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente
dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2.
Allegato VII
(previsto dall'articolo 14)
MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
DI CERTIFICAZIONE.
1. La domanda per ottenere la designazione di cui all'articolo 14,
redatta secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo, al
Ministero delle comunicazioni (D.G. Pianificazione e Gestione Spettro
Radioelettrico - Ufficio II - viale America, 201 - 00144 Roma), che
ne trasmettera' copia al Ministero dello sviluppo economico
(D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F2 - via
Molise, 19 - 00187 Roma), dovra' contenere la dichiarazione del
soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato VI e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, da cui risulti l'esercizio di attivita' di
attestazione di conformita';
b) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche
e mansioni;
c) curriculum del personale tecnico responsabile delle
valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o
dell'attestato;
d) settori specifici di competenza di cui all'allegato VIII;
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile con
massimale non inferiore a euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di attestazione di conformita'; detta
polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente sia un
organismo pubblico;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025 contenente, tra l'altro, la
specifica sezione per la direttiva 2004/108/CE. In detta sezione
dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi:
a. requisito richiesto dalla direttiva;
b. normativa adottata e prova da essa prevista;
c. attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la
taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori,
da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorita' competenti
comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di
vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta,
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo'
essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata.
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente,
limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovra'
essere specificato nella domanda e documentato mediante copia
autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge
nonche' mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2,
lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.
Allegato VIII
(previsto dall'articolo 14)
ELENCO DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di
compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso
domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.
Allegato IX
(previsto dall'articolo 18)
TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA LA DIRETTIVA 89/336/CEE
E LA DIRETTIVA 2004/108/CE
=====================================================================
Direttiva 89/336/CEE | Direttiva 2004/108/CE
=====================================================================
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 1 |lettere a), b) e c)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 2 |lettera e)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 3 |lettera f)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 4 |lettera d)
---------------------------------------------------------------------
Articolo 1, punti 5 e 6 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 1 |Articolo 1, paragrafo 1
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 2 |Articolo 1, paragrafo 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 3 |Articolo 1, paragrafo 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 |Articolo 3
---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 |Articolo 5 e Allegato I
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 |Articolo 4, paragrafo 1
---------------------------------------------------------------------
Articolo 6 |Articolo 4, paragrafo 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 1, |
lettera a) |Articolo 6, paragrafi 1 e 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 1, |
lettera b) |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 2 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 3 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8, paragrafo 1 |Articolo 6, paragrafi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8, paragrafo 2 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 1 |Articolo 10, paragrafi 1 e 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 2 |Articolo 10, paragrafi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 3 |Articolo 10, paragrafo 5
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 4 |Articolo 10, paragrafo 3
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 1, primo |
comma |Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 1, secondo |
comma |Articolo 8
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 2 |Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 3 - |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 4 - |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 5 |Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 6 |Articolo 12
---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 |Articolo 14
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 |Articolo 16
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 |Articolo 18
---------------------------------------------------------------------
Allegato I, punto 1 |Allegato IV, punto 2
---------------------------------------------------------------------
Allegato I, punto 2 |Allegato V
---------------------------------------------------------------------
Allegato II |Allegato VI
---------------------------------------------------------------------
Allegato III, ultimo paragrafo - |Articolo 9, paragrafo 5
|